Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2732 del 06/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2732 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SERRELLI STEFANIA N. IL 13/04/1982
avverso la sentenza n. 5354/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;
Data Udienza: 06/12/2013
1) Con sentenza dell’11.1.2013 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del
Tribunale di Milano, in composizione monocratica, resa in data 2.7.2012, con la quale
Serrelli Stefania, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era
stata condannata alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di mesi 3 di reclusione
ed euro 300,00 di multa per il reato di cui all’art.2 co.1 e 1 bis L.638/83.
Ricorre per cassazione la Serrelli, a mezzo del difensore, denunciando la manifesta
illogicità oltre che mancanza e contraddittorietà della motivazione, non avendo la
Corte territoriale tenuto conto che dalle risultanze processuali emergeva che lo stato
di dissesto dell’impresa era antecedente al 2008.
2) Il ricorso è generico e, per di più, manifestamente infondato.
3) La Corte territoriale, nel disattendere i motivi di appello, ha richiamato la
condivisibile motivazione della sentenza di primo grado, avendo il Tribunale
ampiamente argomentato in ordine al fatto che nessun elemento consentiva di far
risalire lo stato di dissesto ad epoca precedente al 2008, risultando soltanto uno
stato di difficoltà economica dell’impresa (pag. 1, 3 sent. app.).
La ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizi di motivazione, richiede,
sostanzialmente, una rivisitazione, non consentita in questa sede di legittimità, del
materiale probatorio.
4) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
E’ appena il caso di aggiungere che l’inammissibilità del ricorso preclude la declaratoria
ex art.129 co.1 c.p.p. di cause di non punibilità maturate dopo l’emissione della
sentenza impugnata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 6.12.2013
OSSERVA