Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27318 del 27/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 27318 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MIHAILESCU EMIL MARIAN N. IL 30/08/1984
avverso l’ordinanza n. 158/2014 TRIBUNALE di MONZA, del
08/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Irt~ite449-eonGittsiorti-del-F’G-eatt.

Data Udienza: 27/05/2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 37.887/2014

R.G. *

Udienza del 27 maggio 2015

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Gabriele Mazzotta, sostituto procuratore generale della Repubblica
presso questa Corte, il quale ha concluso per l’annullamento del
provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito per nuovo
esame.

i. — Con ordinanza deliberata e depositata 1’8 luglio 2014 il Tribunale
ordinario di Monza, in composizione monocratica e in funzione di
giudice della esecuzione, ha revocato, ai sensi dell’articolo 168, primo
comma, n. i, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale
della esecuzione della pena, elargito con sentenza del Tribunale ordinario di Milano, 13 ottobre 2011 (irrevocabile dal 12 novembre 2011),
al condannato Emil Marian Mihailescu, motivando che costui il 21
novembre 2011 aveva commesso ulteriore delitto pel quale gli era stata inflitta pena detentiva.
2. – Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero
del difensore di fiducia, avvocato Maurizio Bono, mediante atto recante la data del 15 luglio 2014, col quale ha denunziato, ai sensi
dell’articolo 606, comma i, lettera c), cod. proc. pen. inosservanza di
norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli articoli
157, 159, 178, comma i, lettera c), e 179 cod. proc. pen., eccependo la
invalidità della notificazione, eseguita nei confronti del condannato,
dell’ avviso della udienza camerale di trattazione dell’incidente, sotto
il profilo che l’atto, in carenza di alcuna elezione di domicilio, era stato illegittimamente notificato presso esso difensore, e lamentando
che il Mihailescu « si è trovato nella impossibilità di conoscere 1 ‘esistenza della udienza e, quindi, di parteciparvi ».

3. — Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
suprema di cassazione, mediante atto recante la data del 5 novembre 2014, rileva ad adiuvandum: effettivamente l’avviso della udienza in camera di consiglio è stato notificato non al condannato,
bensì al difensore sulla base di una inesistente elezione di domicilio
presso il suo studio.
4. — Il ricorso non merita accoglimento.
4.1 — La eccezione di nullità della notificazione dell’avviso di trattazione della udienza camerale risulta fondata.

In carenza della elezione di domicilio, la esecuzione mediante consegna al difensore (erroneamente supposto domiciliatario) della notificazione dell’avviso della udienza camerale, destinato al condannato,
comporta la nullità della notificazione stessa, ai sensi dell’articolo 171,
comma i , lettera d), cod. proc. pen.

Rileva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 37.887/2014

R.G. *

Udienza del 27 maggio 2015

4.2 — Tuttavia la deduzione della nullità in parola è intempestiva.
La parte è decaduta, a’ termini dell’articolo 182, comma 3, cod. proc.
pen., dal diritto di far valere la invalidità in quanto il difensore ha
omesso di eccepirla nel termine prescritto dall’articolo 182, comma 2,
cod. proc. pen.

Questa Corte suprema di cassazione ha, peraltro, fissato il principio
di diritto secondo il quale il vizio della notificazione della vocatio in
ius (e, dunque, anche dell’avviso della trattazione del procedimento
in camera di consiglio) non integra di per sé la radicale previsione
della omessa citazione ( dell’imputato), di cui all’articolo 179,
comma i, cod. proc. pen., salvo il caso che la invalidità renda la notificazione «inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto
da parte del destinatario» (Sez. U., n. 19602 del 27/03/2008 – dep.
15/05/2008, Micciullo, Rv. 239396, e Sez. U., n. 119 del 27/10/2004
– dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229540).
Ma tale evenienza deve certamente essere esclusa nella specie.
Alla udienza camerale di trattazione, infatti, partecipò e concluse,
nell’ interesse del condannato, il difensore di fiducia della parte privata, avvocata Alice Bergonzoni, intervenuta in sostituzione
dell’avvocato Maurizio Bono, odierno ricorrente, giusta delega conferita con atto dell’8 luglio 2014 dal ridetto avvocato Bono; costui, ricevuto l’avviso in qualità domiciliatario, non obiettò che il proprio assistito non era stato avvisato né, comunque, lamentò che Mihailescu,
a cagione della invalidità della notificazione dell’avviso, versava « nella impossibilità di conoscere l’ esistenza della udienza e, quindi, di
parteciparvi »; né infine, alla udienza camerale il difensore delegato,
chiese la rinnovazione della citazione o il differimento della trattazione (quanto meno per prendere contatto col cliente); esercitò, invece,
il mandato difensivo, rassegnando conclusioni di merito; sicché deve
desumersi che il Mihailescu fosse a conoscenza della trattazione
dell’incidente, a dispetto della postuma doglianza difensiva.
Conclusivamente, poiché il vizio della notificazione non ha impedito
al condannato di venire a conoscenza dell’avviso e di esercitare il diritto di difesa, resta esclusa la equiparazione della invalidità della notificazione, occorsa nella specie, alla «omessa citazione» e, quindi, il
carattere assoluto della nullità (cfr. in materia di erronea notificazione in mani del difensore di fiducia del decreto di citazione a giudizio
destinato all’imputato (Sez. 6, n. 29677 del 24/06/2014, Mamone,
Rv. 259819; cui adde Sez. 6, n. 42755 del 24/09/2014, Zemzami, Rv.
260434).

Al riguardo giova considerare che la nullità in parola non rientra nel
novero delle nullità assolute rilevabili in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell’articolo 179 cod. proc. pen.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 37.887/2014

R. G. *

Udienza del 27 maggio 2015

4.3 Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso, addì 27 maggio 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA