Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27317 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27317 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI FIRENZE
nei confronti di:
LAKHEL HICHAM N. IL 01/01/1985
avverso l’ordinanza n. 362/2014 TRIBUNALE di FIRENZE, del
04/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/€e le conclusioni del PG Dott. 0,( 3 cz)z,

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Data Udienza: 27/05/2015

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza emessa in data 4 luglio 2014 il Tribunale di Firenze,
pronunciando quale giudice dell’esecuzione su istanza del locale Procuratore della

condizionale della pena, concessa al condannato Hicham Lakhel con sentenza del
medesimo Tribunale del 23/4/2009, irrevocabile il 15/5/2009, ritenendo che costui
non avesse commesso nel quinquennio successivo un reato della stessa indole di
quello per il quale aveva beneficiato della sospensione dell’esecuzione della pena.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Firenze, il quale ne ha chiesto l’annullamento per violazione di
legge in riferimento al disposto dell’art. 168 cod. pen. atteso che, ai fini della revoca
della sospensione condizionale della pena, prevista da detta norma, l’identità
dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle
contravvenzioni e non si estende ai delitti, che nel caso erano stati commessi dal
condannato.
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Oscar Cedrangolo,
ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente al rigetto
della revoca della sospensione condizionale.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
1.E’ pacifico in punto di fatto che Hachim Lakhel ha riportato le seguenti
condanne:
-con sentenza del 23/4/2009 del Tribunale Firenze, irrevocabile il 15/5/2009, per i
reati di cui all’art. 73 dpr. 309/90, 14, comma 5-ter d.l.vo 286/98, 6 comma 3 d.l.vo
286/98 commessi il 22/4/2009 alla pena di anno uno di reclusione ed euro 2.020,00
di multa, pena sospesa;
-con sentenza del 12/4/2010 del Tribunale di Firenze, irrevocabile il 3/7/2012, per i
reati di cui agli artt. 582, 585 cod.pen., 6 comma 3 d.lvo 286/98, alla pena di mesi 5,
giorni 15 di reclusione, sentenza parzialmente revocata con ordinanza del 5/3/2013
del Tribunale di Firenze quanto al secondo reato con eliminazione della relativa pena
di giorni 15 di reclusione;

1

Repubblica, per quanto qui rileva rigettava la richiesta di revoca della sospensione

-con sentenza del 20/3/2013 del Tribunale di Firenze, irrevocabile il 30/9/2013 per i
reati di cui all’art. 13, comma 13, d.l.vo 286/98, commesso il 5/10/2012, alla pena di
mesi 8 di reclusione.
2.11 Giudice dell’esecuzione, avendo provveduto a revocare parzialmente la
condanna per i delitti connessi all’immigrazione, previsti dagli art. 14 comma 5 ter e 6

cod. pen., comma 1, n. 1), dal momento che il delitto residuo giudicato con la
sentenza del Tribunale di Firenze del 23/4/2009 era eterogeneo rispetto a quello
successivamente commesso e per il quale è stata pronunciata la nuova sentenza di
condanna del 20/3/2013 del Tribunale di Firenze, irrevocabile il 30/9/2013.
2.1 In tal modo ha offerto un’interpretazione giuridicamente erronea al disposto
dell’art. 168 cod. pen., comma 1 nr. 1), il quale prevede che, secondo consolidato
orientamento interpretativo espresso da questa Corte, “ai fini della revoca della
sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168 n. 1 cod. pen., l’identità
dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle
contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l’ulteriore delitto è
causa automatica di revoca, indipendentemente dal fatto che sia, o non, della stessa
indole rispetto al precedente” (Sez. 1, n. 4585 del 30/06/1999 , P.M.in proc.La Penna,
rv. 214020; sez. 1, n. 1058 del 15/02/2000, P.G.in proc.Bellino, rv. 215615; sez. 1,
n. 31365 del 2/07/2008, De Filippis, rv. 215615;sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013,
Grassetti, rv. 254688).
Pertanto, a fronte della giuridicamente scorretta applicazione della disposizione
anzidetta e della dimostrata commissione da parte del condannato di un nuovo reato
entro i cinque anni dalla sentenza che ha concesso il beneficio da revocare, a norma
dell’art. 620 cod.proc.pen., lett. I), deve pronunciarsi 1 1,ànnullamento senza rinvio
xis?; If;
dell’ordinanza impugnata e deve disporsi la revoca vdella sospensione condizionale
della pena, non comportando il provvedimento alcuna valutazione di merito.

P. Q. M.
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annulla senza rinvio l’ordinanza

impugnata limitatamente

allaNlevoca, che
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e.e/t-ttivdispone, della sospensione condizionale della pena concessa a
con
sentenza 23-4-2009 del Tribunale di Firenze. Si comuni al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunalte-d-i-F-ifeRze.
Così deciso in Roma, il
Il Consigliere estensore

AA
IN CANCELLERIA

Il Presidente

c. 3 D. Lgs. 286/98, ha ritenuto che difettasse la condizione prevista dall’art. 168

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