Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27316 del 27/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 27316 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUARRACINO LUIGI N. IL 25/02/1967
avverso l’ordinanza n. 91/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del
26/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. LO )
C5Lt

d22

Udit i difensor Avv.;

eLe

WL-A_

t

Data Udienza: 27/05/2015

e7i. 9 S2t

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica ed in
funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 26 giugno
2015, revocava il beneficio della sospensione condizionale della
pena concesso in favore di Guarracino Luigi dallo stesso tribunale
partenopeo con le sentenze di cui “ai punti 2), 3) 4) 6) ed 8)” del
certificato penale. Con lo stesso provvedimento il G.E. rigettava
inoltre la domanda del medesimo Guarracino il quale, ai sensi
dell’art. 671 c.p.p., aveva chiesto il riconoscimento in executivis del
vincolo della continuazione in relazione alle medesime sentenze (in
tal modo genericamente indicate nel provvedimento impugnato) e
tanto sul rilievo che, nonostante la omogeneità dei reati giudicati, la
distanza temporale tra le condotte criminose e la generica
inclinazione a delinquere da esse desumibili, non consentivano
l’accoglimento della domanda.
2. Avverso l’ordinanza detta ricorre per cassazione l’interessato,
personalmente, sviluppando due motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia il ricorrente violazione dell’art. 665
co. 4-bis c.p.p. in ordine alla competenza del Tribunale di Napoli, in
composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, sul
rilievo che i provvedimenti dedotti per il riconoscimento del
vincolo di cui all’art. 81 c.p., co.II, risultano essere stati resi dal
tribunale sia in composizione monocratica che in composizione
collegiale, di guisa che il giudice dell’esecuzione competente a
provvedere sulle istanze come innanzi decise è da individuarsi nel
tribunale di Napoli ma in composizione collegiale.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia invece il
ricorrente violazione dell’art. 671 c.p.p., sul rilievo che, escluso il
fatto reato di cui al n. 2 del casellario giudiziale, quelli di cui ai nn.
3, 4, 6 ed 8 risultano commessi o accertati tutti in Napoli, tra il 2001
ed il 2003, con la sola eccezione del reato di cui al n. 6, viceversa
incardinato davanti all’autorità giudiziaria di Lucca, ma in
applicazione della disciplina di cui all’art. 9 co. 3 c.p.p.. Di qui, ad
avviso della difesa, la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla norma
di riferimento e la violazione di essa da parte del G.E..
3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per la
inammissibilità dell’impugnazione.
4. Il ricorso è infondato.
i

La difesa richiama sul punto, denunciandone la violazione, il
disposto di cui all’art. 665 c.p.p., co. 4-bis, ai sensi del quale, come
è noto, competente a conoscere dell’esecuzione di uno o più
provvedimenti emessi dal tribunale è in ogni caso il collegio se
adottati gli stessi dal tribunale sia in composizione monocratica che
in composizione collegiale. Orbene nel caso di specie le sentenze in
relazione alle quali è stata decisa la revoca della concessa
sospensione condizionale della pena e per le quali l’interessato ha
poi domandato il riconoscimento del vincolo della continuazione ai
sensi dell’art. 671 c.p.p. e cioè quelle riportate ai nn. 2, 3, 4, 6 ed 8
del casellario giudiziale sono stati giudicati sia dal giudice
monocratico che da quello collegiale.
Ciò premesso, richiama il Collegio l’insegnamento di questo
giudice di legittimità, il quale ha avuto modo di affermare ( cfr. Sez.
I, 21.2.2002, n. 18938, rv. 218814 e da ultimo. Sez. I, 19.6.2012, n.
25080, rv. 252743) che la regola sulla competenza di cui al quarto
comma dell’art. 665 c.p.p. fa riferimento alla sola ipotesi di
procedimenti esecutivi nel quale viene in considerazione una
pluralità di provvedimenti pronunciati dallo stesso tribunale. Tale
regola viene viceversa meno qualora i provvedimenti siano stati
pronunciati da tribunali diversi.
Nel caso in esame il certificato penale relativo alla posizione del
ricorrente registra, al numero 6, una condanna pronunciata dal
Tribunale di Lucca e questo esclude l’applicazione della regola
difensivamente richiamata in favore del principio generale sulla
individuazione della competenza in executivis di cui al primo
comma dell’art. 665 c.p.p., ai sensi del quale, nella fattispecie,
competente a conoscere dell’incidente di esecuzione per cui è causa
è il Tribunale di Napoli in composizione monocratica.
4.2 Del tutto generica si appalesa invece la doglianza di merito.

Nel caso in esame infatti né il provvedimento impugnato, né
l’impugnazione di legittimità riportano, oltre alla indicazione delle
sentenze di condanna, i reati giudicati ed i tempi di consumazione
delle relative condotte, ‘circostanza questa di per sé sufficiente per
enucleare le evidenziata genericità della impugnazione.

/7
/

4.1 Pregiudiziale tra i due motivi di impugnazione è quello relativo
alla competenza del giudice dell’esecuzione, come è noto di natura
funzionale ed in quanto tale rilevabile in ogni stato e grado del
procedimento.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va, in
conclusione, rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
la Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Roma, addì 27 map 2015

A fronte poi di una motivazione del giudice dell’esecuzione il quale
ha osservato che l’esame delle dedotte sentenze di condanna induce
a ritenere i reati giudicati non già inquadrabili all’interno di un
unitario disegno criminoso, ma come espressione di una generica
inclinazione del prevenuto alla consumazione di reati contro il
patrimonio, il ricorrente, si ribadisce, senza neppure elencare e
richiamare le condanne considerate e senza alcuna specifica
indicazione dei reati esaminati e dei tempi in cui furono commessi,
contrasta l’assunto impugnato con una generica affermazione in
ordine alla ricorrenza dei requisiti necessari per l’accoglimento
della domanda.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA