Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27313 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27313 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LEVANTESI ANDREA N. IL 22/04/1974
avverso il decreto n. 30004/2012 TRIBUNALE di FERMO, del
04/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
e
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. C’)
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Uditi difensor Avv.;

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1L.2

Data Udienza: 27/05/2015

1. Il Tribunale di Fermo, in composizione monocratica ed in
funzione di giudice dell’esecuzione, con decreto del 4 luglio 2014
ed accogliendo la richiesta del PM, revocava la sospensione
condizionale della pena concessa a Levantesi Andrea, con la
sentenza n. 446 pronunciata in data 15.6.2011 dal Tribunale di
Fermo, perché rimasto inadempiuto il risarcimento del danno al
quale il beneficio era stato subordinato.
2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione l’interessato,
assistito dal difensore di fiducia, che ne contesta la legittimità sulla
base di due motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione degli
artt. 163 e 165 c.p. sul rilievo che, alle udienze del 21 maggio e del
2 luglio 2014, l’interessato ha depositato documentazione
comprovante le gravissime condizioni economiche nelle quali
versa, il suo stato di disoccupato e le esecuzioni in atto sui beni dei
quali è proprietario. Siffatta situazione, evidenzia ancora la difesa,
per consolidata lezione giurisprudenziale rende illegittima
l’impugnata revoca, illegittimità rilevabile nella fattispecie anche
perché ignorate dal giudicante le prove addotte delle denunciate,
gravissime condizioni economiche. Ulteriore profilo di illegittimità
per violazione di legge è ravvisabile nel caso in esame, ad avviso
della difesa, giacché non indicato nel provvedimento revocato il
termine per l’adempimento della condizione risarcitoria.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa
ricorrente vizio della motivazione e violazione di norme processuali
sul rilievo che non ha il tribunale argomentato alcunchè sulla
dedotta impossibilità ad adempiere la condizione risarcitoria e sulla
documentazione per questo allegata dalla difesa.
2.3 Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva
per la inammissibilità del ricorso, sul duplice rilievo che
l’omissione del termine per adempiere la condizione risarcitoria alla
quale il giudice aveva a suo tempo subordinato il beneficio
revocato, nulla toglie alla legittimità del provvedimento, che il
termine va infatti dedotto dalla efficacia temporale della
sospensione condizionale della pena, nella fattispecie pari ad anni
due dal passaggio in giudicato della decisione giacchè in costanza
di condanna per reato contravvenzionale e che, infme, la dedotta

La Corte ritenuto in fatto e considerato in diritto

difficoltà economica risulta argomentata e provata del tutto
genericamente.

3.1 Innanzitutto le norme di riferimento. Ai sensi dell’art. 165 c.p.,
co. 1, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata
al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del
danno e per tale adempimento l’ultimo comma della citata
disposizione statuisce che il giudice stabilisce il termine entro il
quale tale obbligo deve essere adempiuto.
Nel caso in esame il ricorrente è stato condannato con sentenza del
15.6.2011, passata in giudicato il 1° novembre successivo, per reato
contravvenzionale, la pena per questo inflitta è stata sospesa ai sensi
dell’art. 163 c.p. ed il beneficio è stato condizionato al risarcimento del
danno in assenza di un termine indicato dal giudice.
Tanto promesso quanto alla concreta fattispecie sottoposta all’esame
della corte, richiama il Collegio l’insegnamento di legittimità secondo il
quale, quanto al termine per l’adempimento disciplinato dall’ultimo
comma dell’art. 163 c.p, in caso di sospensione condizionale subordinata
all’adempimento di un obbligo, ove in sentenza non sia stato indicato il
termine entro il quale l’imputato deve provvedere a tale adempimento,
esso coincide con quello previsto dall’art. 163 cod. pen„ vale a dire due o
cinque anni a seconda che trattasi di contravvenzione o di delitto (Cass.,
Sez. 1, n. 42109 del 19/06/2013 Rv. 256765).
In riferimento invece alla capacità economica del condannato tenuto
all’adempimento risarcitorio, ha avuto modo il supremo collegio di
statuire che, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata
al risarcimento dei danni, l’assoluta impossibilità di adempiere, accertata
dal giudice della esecuzione, impedisce la revoca del beneficio (Cass.
sez. I, n. 43905 del 14/10/2013 Rv. 257587; id., N. 38345 del 2013 Rv.
256385).
Traendo le conclusioni riguardo alla concreta fattispecie venuta in
decisione ed in applicazione degli esposti principi, osserva il Collegio
che è priva di pregio la doglianza difensiva volta ad accreditare la
rilevanza della omissione del termine ad adempiere previsto dall’art. 163
c.p. da parte del giudice della cognizione, dovendosi ritenere tale termine
coincidente col biennio successivo al passaggio in giudicato della
sentenza che ha stabilito il beneficio condizionato.
In riferimento invece alla dedotta impossibilità ad adempiere, di palese
2

3. Il ricorso è fondato.

P.T.M.
la Corte, annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame
al Tribunale di Fermo.
Roma, addì 27 maggio 2015

evidenza appare la totale mancanza di una motivazione sul punto da
parte del giudice dell’esecuzione, il quale ha ignorato del tutto le
deduzioni difensive e la documentazione allegata a dimostrazione di una
impossibilità ad adempiere del ricorrente. Al riguardo deve ritenersi
pertanto fondata la censura difensiva e deve, di conseguenza,
provvedersi all’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al
giudice a quo affinchè provveda, in piena libertà di giudizio, alla
valutazione delle deduzioni difensive, di essa dandone poi conto nella
motivazione della relativa decisione.

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