Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27311 del 27/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 27311 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ALESSANDRIA
nei confronti di:
NERI FRANCESCO N. IL 24/04/1985
avverso l’ordinanza n. 218/2014 TRIBUNALE di ALESSANDRIA, del
19/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
k-tte/sentit&-le-cottelucieni del Pref-Deg,

edit i eigenser-Aire.
•5

Um.

Data Udienza: 27/05/2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 35.452/2014

R.G. *

Udienza del 27 maggio 2015

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Sergio Romano, sostituto procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte, il quale ha concluso per l’annullamento, senza rinvio,
del provvedimento impugnato in parte de qua.

i. — Con ordinanza deliberata e depositata il 19 luglio 2014 il giudice
per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Alessandria, in
funzione di giudice della esecuzione, ha — per quanto qui rileva — applicato l’indulto alla pena (della reclusione in mesi sei) inflitta al condannato Francesco Neri dal quello stesso Tribunale, con sentenza 23
luglio 2007 (irrevocabile dal 2 aprile 2008).

2. — Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di
Alessandria, in persona del dott. Riccardo Ghio, sostituto procuratore
della Repubblica, ha proposto ricorso per cassazione, mediante atto,
recante la data del 1° agosto 2014, denunziando, ai sensi dell’articolo
606, comma i, lettera b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve
tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione
all’articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 2006, n. 241, sotto il profilo che illegittimamente il giudice della esecuzione ha applicato il
condono alla pena irrogata per reati commessi il 22 luglio 2006 e,
pertanto, dopo la scadenza del termine stabilito dalla legge per la
fruizione del beneficio.

3. — Rileva in limine la Corte che, alla stregua del combinato disposto
degli articoli 672 e 667, comma 4, cod. proc. pen., la legge appresta
con riferimento ai provvedimenti in materia di indulto, adottati de
plano dal giudice della esecuzione, lo strumento della opposizione al
medesimo giudice, il quale provvede con le forme e con il rito degli
incidenti di esecuzione.
Peraltro, in generale, secondo il più recente indirizzo, affermatosi
nella giurisprudenza di questa Corte rispetto al contrastante precedente orientamento (Sez. 1, n. 1146 del 24/02/1995, Arrighini, Rv.
201023, e Sez. 1, 11. 6387 del 2/12/1996, Di Giannantonio, Rv.
206349), il rimedio della opposizione riveste carattere
affatto esclusivo e deve essere inderogabilmente esperito anche nella ipotesi — ricorrente nella specie — in cui il giudice
della esecuzione abbia proceduto nel contraddittorio tra le parti a’
termini dell’articolo 666 cod. proc. pen. (v. in termini ex plurimis:

Rileva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 35.452/2014

R.G. *

Udienza del 27 maggio 2015

Sicché il ricorrente, anziché adire questa Corte, avrebbe dovuto correttamente attivare lo strumento specificamente previsto dalla legge
e, pertanto, preclusivo del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. in
Cost. (Sez. U., n. 4 del 28 gennaio 1956, Anelli, Rv. 97605).

L’error in procedendo del ricorrente non comporta, tuttavia,
l’inammissibilità del ricorso.
Soccorre, invero, il generale principio di conservazione del valore degli atti giuridici, di cui l’istituto della conversione costituisce particolare esplicazione.
E in applicazione di detto principio la Corte provvede alla corretta
qualificazione del ricorso e ne dispone la trasmissione al giudice della
esecuzione, per il corso ulteriore.
P. Q. M.

Qualificato il ricorso come opposizione,
dispone la trasmissione degli
. .
Tribunale di Alessanatti al
dria.
Così deciso, addì 27 maggio 2015.

Sez. i, n. 23606 del 05/06/2008, Nicastro, Rv. 239730, in materia di
indulto; nonché, anche in relazione agli altri procedimenti per i quali
è stabilito in rito planario, gli arresti più recenti non massimati: Sez. 1, n. 13991 del 10/03/2009, Stimoli; Sez. i, n. 39679
del 14 ottobre 2010, Russo; Sez. i, n. 45624 del 17/12/2010, Jentile;
Sez. i, n. 29494 del 12/07/2011, Rubino; Sez. 1, n. 15166 del
3/04/2012, Camorani; Sez. 1, n. 35076 del 4/07/2013, Borghi; Sez.
1, n. 14692 del 12/03/2014, Perna; e Sez. i, n. 8584 del 11/02/2015,
Viola).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA