Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27310 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27310 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPAGNUOLO DIEGO N. IL 09/11/1973
avverso l’ordinanza n. 28/2014 TRIBUNALE di GENOVA, del
12/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
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Data Udienza: 27/05/2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 31.493/2014

R. G. *

Udienza del 27 maggio 2015

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Paolo Canevelli, sostituto procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e
per la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.

i. — Con ordinanza deliberata e depositata il 12 maggio 2014, a scioglimento della riserva assunta alla udienza camerale, il Tribunale ordinario di Genova, in composizione collegiale e in funzione di giudice
della esecuzione, ha revocato, ai sensi dell’articolo 168, primo comma, n. i, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della
esecuzione della pena concesso a Diego Spagnuolo, con sentenza del
Tribunale ordinario di Napoli 1° marzo 2010 (irrevocabile dal 18
marzo 2011), motivando che lo Spagnuolo aveva riportato ulteriore
condanna alla pena della reclusione in anni tre e della multa in euro
1.100, giusta sentenza della locale Corte di appello, 12 luglio 2012 (irrevocabile dal 18 ottobre 2013).
2. – Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, mediante atto recante la data del 12 giugno 2014, depositato il 13
giugno 2014, col quale ha denunziato inosservanza di norma processuali stabilite a pena di nullità in relazione all’articolo 178, comma 1,
lettera c), cod. proc. pen. con riferimento all’articolo 161, comma 3,
cod. proc. pen. (primo motivo) e in relazione all’articolo 179 cod.
proc. pen. con riferimento all’articolo 525 cod. proc. pen.

Col primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità della notificazione dell’avviso di trattazione della udienza camerale, davanti al
giudice della esecuzione, e, conseguentemente, della ordinanza deliberata.
In proposito deduce: l’avviso della udienza del 29 aprile 2014, di trattazione dell’incidente, è stato notificato invalidamente presso la abitazione della madre di esso ricorrente (domicilio eletto all’atto della
scarcerazione in relazione al altro pro cedi m e nto), mentre nell’
atto di nomina del difensore depositato il 20 febbraio 2014, per il
presente procedimento di esecuzione, aveva dichiarato, ai fini delle
notificazioni degli avvisi, la residenza in Napoli alla via Tommaso
Cornelio, n. 39.
2.2 – Col secondo motivo il ricorrente denunzia che la ordinanza
impugnata è stata deliberata da collegio in composizione diversa da
quello che, alla udienza del 3 aprile 2014, aveva riservato la decisione
e, con pertinenti richiami giurisprudenziali, argomenta che il princi2.1 –

2

Rileva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 31.493/2014

R.G. *

Udienza del 27 maggio 2015

3. — Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
suprema di cassazione, mediante atto recante la data del 27 ottobre
2014, obietta: la madre convivente del ricorrente ha accettato di ricevere l’avviso notificato senza nulla eccepire; e, alla successiva udienza
del 3 aprile 2014, neppure il difensore di fiducia del condannato ha
proposto alcuna eccezione; la esecuzione della notificazione in luogo
diverso da quello indicato dalla parte costituisce mera irregolarità e
non comporta nullità, in difetto di tassativa previsione; il procedimento rinviato preliminarmente per la adesione del difensore del
condannato alla astensione dalle udienze, promossa dalle associazioni forensi, è stato « trattato unitariamente, attraverso la discussione e la decisione, alla udienza del 3 aprile 2014 ».
4. — Il ricorso merita accoglimento nei sensi appresso indicati.

4.1 — La eccezione di nullità della notificazione dell’avviso di trattazione della udienza camerale è fondata.
Premesso che non rileva la elezione di domicilio presso la abitazione
materna, effettuata dal ricorrente in relazione a diverso procedimento, la consegna della copia dell’avviso a persona diversa dal condannato (e in luogo diverso da quello della residenza del destinatario
formalmente all’uopo dichiarata dall’interessato) comporta la nullità
della notificazione stessa, ai sensi dell’articolo 171, comma i, lettera
d), cod. proc. pen.
4.2 — Tuttavia la deduzione della nullità in parola risulta intempestiva.
La parte è decaduta, a’ termini dell’articolo 182, comma 3, cod. proc.
pen., dal diritto di far valere la invalidità, in quanto il difensore ha
omesso di eccepirla nel termine prescritto dall’articolo 182, comma 2,
cod. proc. pen.
Al riguardo giova considerare che la nullità in parola non rientra nel
novero delle nullità assolute rilevabili in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell’articolo 179 cod. proc. pen.
Questa Corte suprema di cassazione ha, peraltro, fissato il principio
di diritto secondo il quale il vizio della notificazione della vocatio in
ius (e, dunque, anche dell’avviso della trattazione del procedimento
in camera di consiglio) non integra di per sé la radicale previsione
della omessa citazione ( dell’imputato) , di cui all’articolo 179,
comma i, cod. proc. pen., salvo il caso che la invalidità renda la notificazione «inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto
da parte del destinatario» (Sez. U., n. 19602 del 27/03/2008 – dep.

pio della immutabilità del giudice trova applicazione anche per i procedimenti in camera di consiglio.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 31.493/2014

R.G. *

Udienza del 27 maggio 2015

15/05/2008, Miccia°, Rv. 239396, e Sez. U., n. 119 del 27/10/2004
– dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229540).

Alla udienza camerale di trattazione, infatti, intervenne e concluse,
nell’ interesse del ricorrente, il suo difensore di fiducia avvocato Gennaro Velle il quale contrastò la richiesta del Pubblico Ministero, opponendosi revoca della sospensione condizionale della esecuzione
della pena; sicché deve desumersi che lo Spagnuolo fosse a conoscenza della trattazione dell’incidente.
Conclusivamente, poiché il vizio della notificazione non ha impedito
al condannato di venire a conoscenza dell’avviso e di esercitare il diritto di difesa, resta esclusa la equiparazione della invalidità della notificazione, occorsa nella specie, alla «omessa citazione» e, quindi, il
carattere assoluto della nullità.
4.2 — Quanto alla ulteriore eccezione di nullità, concernente la composizione del collegio deliberante, risulta ex actis :
1°) alla udienza camerale del 3 aprile 2014 il Tribunale ordinario di
Genova, costituito con l’intervento dei giudici Anna Ivaldi, presidente, Maria Califano e Roberto Cascini a latere, riservò la decisione
sull’incidente in esame;
2 0 ) con ordinanza, deliberata il 12 maggio 2014, quel Tribunale, in
diversa composizione collegiale, siccome costituito nelle persone
dell’anzidetto presidente, del giudice Cascini e del giudice Daniela Di
Sarno, peraltro facendo incongruo riferimento ad udienza del 29 aprile 2014 (ex actis non documentata), ha provveduto sulla richiesta
del Pubblico Ministero a scioglimento della riserva.
Orbene la difformità della composizione del collegio deliberante rispetto a quello davanti al quale, in esito alla trattazione dell’incidente
di esecuzione, le parti ebbero a rassegnare le proprie conclusioni,
comporta la nullità del provvedimento deliberato.
In proposito la giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione,
con consolidato indirizzo ha fissato il principio di diritto secondo il
quale il principio dell’immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525,
secondo comma cod. proc. pen., pur essendo espressamente riferito
alla sentenza pronunciata a seguito di dibattimento, è applicabile anche all’ordinanza emessa all’esito della procedura svolta in camera di
consiglio ai sensi dell’articolo 127 cod. proc. pen., con conseguente
nullità del provvedimento pronunziato da un collegio non composto
dalle medesime persone fisiche che hanno partecipato alla trattazione
della udienza e ricevettero le conclusioni delle parti (Sez. i, n. 4927
del 17/12/1991 — dep. 1992, Ciacci, Rv. 188906, e da ultimo Sez. 4, n.
38122 del 13/05/2014, Valenti, Rv. 261405; cui adde Sez. i n. 20351
,

4

Ma tale evenienza deve certamente essere esclusa nella specie.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

R.G.

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Udienza del 27 maggio 2015

del 10/04/2014, Said Abd El Salam, Rv. 262258; Sez. 1, n. 25806 del
12/06/2007, Labroca, Rv. 237369; Sez. 2, n. 49293 del 19/11/2004,
Parrella, Rv. 230525; Sez. 5, n. 5737 del 15/01/2004, Bertin, Rv.
228072; Sez. 6, n. 47615 del 03/10/2003, Radosavljevic, Rv. 228524;
Sez. 3, n. 1713 del 14/11/2002 – dep. 2003, Trinca, Rv. 223276; Sez. 1,
n. 22729 del 08/05/2001 – dep. 2002, Rubini, Rv. 221639; Sez. 6, n.
670 del 02/02/1996, Tavella, Rv. 204256; Sez. 6, n. 4489 del
29/11/1995 – dep. 1996, Cave, Rv. 203785; Sez. 5, n. 2685 del
16/05/1994, Garcia, Rv. 199209; e Sez. i, n. 1038 del 05/03/1992,
Paoletti, Rv. 190194).
4.3 — Conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata e il
rinvio al Tribunale di Genova per nuova deliberazione.

P. Q. M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Genova per
nuova deliberazione
Così deciso, addì 27 maggio 2015.

Ricorso n. 31.493/2014

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