Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2731 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2731 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FIGINI ENRICO N. IL 14/09/1941
avverso la sentenza n. 3976/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 06/12/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 20/11/2012,
confermava la sentenza del Tribunale di Milano, in data 12/04/2012 – appellata
da Enrico Figini, imputato del reato di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000 (come
contestato in atti) e condannato alla pena di mesi otto di reclusione; pena
sospesa e non menzione.

legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. pen. in relazione alla
sussistenza della responsabilità penale dell’imputato.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche perché non
pertinenti alle ragioni poste alla base della decisione impugnata. La Corte
Territoriale ha comunque congruamente motivato in ordine al punto oggetto di
impugnazione, mediante valutazioni di merito, immuni da errori di diritto (vedi
sentenza 2° grado pagg. 1 – 2).

4. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Enrico Figini,
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 06 Dicembre 2013
Il Componente estensore

Il Presidente

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

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