Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27309 del 27/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 27309 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ETTOUIR ABDERRAHMANE N. IL 08/04/1958
avverso l’ordinanza n. 82/2013 TRIBUNALE di CATANZARO, del
05/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
irttelsrentle-eeeelusioni-del-P~

•Welit-i-difenst~v.

Data Udienza: 27/05/2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 7.023/2014 R.G.

Udienza del 27 maggio 2015

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Gabriele Mazzotta, sostituto procuratore generale della Repubblica
presso questa Corte, il quale ha concluso per l’annullamento del
provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito per nuovo
esame.

i. — Con ordinanza deliberata e depositata il 5 dicembre 2013 il Tribunale ordinario di Catanzaro, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, sulla conforme richiesta del Pubblico Ministero, ha revocato nei confronti del condannato Ettouir Abderrahmane il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena elargitogli colle sentenze della locale Corte di appello
7 maggio 2012 (irrevocabile dal 22 marzo 2013) e il luglio 2012 (irrevocabile dal 7 marzo 2013), motivando, con dichiarato riferimento
all’articolo 168, primo comma, numero i, cod. pen., che 1’8 maggio
2005, il condannato commesso ulteriore reato frectius: condanna per
delitto pel quale era stata inflitta pena detentiva] giusta sentenza della Corte di appello di Catanzaro 18 giugno 2012 (irrevocabile dal 9
aprile 2013).
2. – Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, mediante atto recante la data del 24 dicembre 2013, col quale testualmente deduce: « i reati di cui si dice, essere stati commessi nel
quinquennio sono dell’ 8 dicembre 2012 e del 26 luglio 2012 (e non 8

maggio 2012), sono tutti dello stesso periodo quindi non c’è un post
ma un periodo contestuale su cui poteva operare la riunione per
connessione soggettiva e oggettiva quindi non si ravvisa la reiterazione del reato ».
3. — Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
suprema di cassazione, mediante atto recante la data del 5 novembre
2014, dopo aver precisato che il ricorrente ha riportato:
a) condanna 7 maggio 2012 (irrevocabile dal 22 marzo 2013) alla pena della reclusione in mesi quattro e della multa in euro 100, per delitto commesso il 26 luglio 2002;
b) condanna n luglio 2012 (irrevocabile dal 7 marzo 2013) alla pena
della reclusione in mesi quattro e della multa in euro 1.80o, per delitto commesso l’ 8 dicembre 2002;
c) condanna 4 marzo 2009 (irrevocabile dal’8 aprile 2013) alla pena
della reclusione in mesi quattro e della multa in euro 300, per delitto
commesso l’ 8 maggio 2005;
e dopo aver rilevato che con tutte e tre le sentenze di condanna è stato elargito il beneficio della sospensione condizionale della esecuzio-

2

Rileva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 7.023/2014 R.G.

Udienza del 27 maggio 2015

4.1 — La revoca della sospensione condizionale della esecuzione della
pena risulta illegittima.
Non ricorre, innanzi tutto, la ipotesi (ritenuta dal giudice a quo) prevista dall’articolo 168, primo comma, n. i, cod. pen., i quanto il reato
più recente è stato commesso in epoca anteriore alle prime due condanne riportate.
E, neppure, ricorre la ipotesi del secondo comma del medesimo articolo, in quanto, come esattamente rilevato dal Procuratore generale
della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, non risultano superati i limiti stabiliti dall’articolo 163 cod. pen.
4.2 — È, poi, appena il caso di aggiungere, in relazione alla conclusioni del Procuratore generale — che la questione della revoca, ai sensi dell’articolo 671, comma i bis, cod. proc. pen. in relazione agli articoli 168, terzo comma, e 164, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della esecuzione della pena reiterata per la terza
volta colla condanna più recente, è estranea all’ oggetto del procedimento.
4.3 – Conseguono alle considerazioni che precedono l’annullamento
senza rinvio della ordinanza impugnata e la comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catanzaro
per le determinazioni di competenza.

P. Q. M.
Annulla, senza rinvio, la ordinanza impugnata.
Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catanzaro.
Così deciso, addì 27 maggio 2015.

ne della pena e che non risulta superato complessivamente il limite di
pena dei due anni, osserva: « sarebbe improprio revocare il beneficio della sospensione condizionale concesso con le sentenze del 7
maggio 2012 e dell’il luglio 2012, dovendosi, invece, limitare la revoca al beneficio concesso per la terza volta ».
4. – Il ricorso merita, nei termini che seguono, accoglimento.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA