Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27308 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27308 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIUFFRIDA CARMELO N. IL 06/10/1968
avverso l’ordinanza n. 173/2013 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
26/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
4ette/sentite 4e- correferstmi del-PG-Dett.

isslifenser Are;

Data Udienza: 27/05/2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Udienza del 27 maggio 2015

Ricorso n. 2.133/2014 R.G.

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Pa-

squale Fimiani, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.

i. — Con ordinanza deliberata e depositata il 26 novembre 2013 il
Tribunale ordinario di Salerno, in composizione monocratica e in
funzione di giudice della esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena (di un anno, dieci
mesi di reclusione ed euro 516,46 di multa), concesso a Carmelo
Giuffrida, con sentenza della Corte di appello di Catania, 13 dicembre
1989 (irrevocabile dal io aprile 1990), motivando che il condannato
aveva commesso nel quinquennio di riferimento e, precisamente, il
21 gennaio 1995, un delitto per il quale aveva riportato condanna [a
pena detentiva] giusta sentenza della Corte di appello di Catania 12
dicembre 1996.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, mediante atto
recante la data del 12 dicembre 2013, eccependo la prescrizione della
pena, relativamente alla quale, il giudice a quo ha revocato il beneficio per decorrenza del termine decennale stabilito dall’articolo 172
cod. pen.; e, in proposito, deducendo che il giudice della esecuzione
ha provveduto dopo che erano trascorsi ben tredici anni dalla intervenuta espiazione della pena irrogata colla condanna che aveva dato
causa alla revoca.
2. –

3. — Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
suprema di cassazione, mediante atto recante la data del 30 ottobre
2014, ha osservato: il termine di prescrizione della pena condizionalmente sospesa deve computarsi a far tempo dalla data del passaggio in giudicato della condanna che comporta la revoca del beneficio;
deve, tuttavia, verificarsi se ricorrano cause ostative della prescrizione.
4. — Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato e meritevole di accoglimento.
4.1 — Giova premettere che questa Corte suprema di cassazione ha
fissato il principio di diritto, secondo il quale, « nel caso di revoca del

beneficio della sospensione condizionale, il termine per la prescrizione [della pena] decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile
la sentenza con la quale venne comminata [rectius: irrogata] la condanna che determina la revoca » Sez. 6, n. 1465 del 02/06/1983 dep. 10/10/1983, Marziani, Rv. 160523; cui adde Sez. i, n. 17346 del
11/04/2006 – dep. 18/05/2006, Petrella, Rv. 233882: « il termine di
prescrizione della pena, nel caso in cui sussistano le condizioni per

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,JuA

Rileva

41.

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Ricorso n. 2.133/2014

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Udienza del 27 maggio 2015

del 17/02/2006 – dep. 13/03/2006, Urso, Rv. 233584; nonché Sez.
n. 38048 del 06/11/2006 – dep. 20/11/2006, Gattuso, Rv. 235168;
Sez. i, n. 14939 del 13/03/2008 – dep. 09/04/2008, Pennelli, Rv.
240145; Sez. i, n. 12466 del 11/03/2009 – dep. 19/03/2009, Armento, Rv. 2 43498; Sez. i, n. 8640 del 10/02/2009 – dep. 26/02/2009,
D’Agostino, Rv. 242886; Sez. 1, n. 616 del 02/12/2009 – dep.
11/01/2010, Moscovita, Rv. 245982; Sez. 1, n. 21008 del 24/01/2012
– dep. 31/05/2012, Mignemi, Rv. 253548).
Tale indirizzo — dandosi atto della non felice massimazione di taluni
altri arresti che erroneamente figurano dissonanti (v. Sez. 1, n. 5689
del 10/06/2014 – dep. 2015, Mercurio, Rv. 262462; Sez. 1, n. 43489
del 05/07/2013, Longhitano, Rv. 257412; Sez. i, n. 13414 del
21/02/2013, Strusi, Rv. 255647; Sez. i, n. 46691 del 24/10/2012, Jacovitti, Rv. 253974) — deve essere tenuto fermo, specie considerando
che, riguardo all’analogo tema della prescrizione della pena, in relazione alla revoca dell’indulto alla medesima applicato, si sono, peraltro, di recente espresse le Sezioni Unite nel medesimo senso, statuendo che « nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata

alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della pena decorre
dalla data d’irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio » e non dalla data del provvedimento di revoca del condono (Sez. Un., n.
2015, Maiorella, Rv. 261399).

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del 30/10/2014 – dep.

Per vero, secondo la previsione dell’articolo 168, primo comma, numero i, cod. pen. la revoca consegue alla fattispecie complessa,
costituita dalla commissione del reato (fatto storico) « nei termini stabiliti » (requisito cronologico) e dalla inflizione per il ridetto reato di « una pena detentiva » (evento giuridico).
Pertanto « il tempo necessario per l’estinzione della pena » comincia
a decorrere, a’ termini dell’articolo 172, quinto comma, cod. pen., dal
momento della verificazione della ridetta condicio juris che comporta la revoca del beneficio e rende eseguibile la pena sospesa.
4.2 — Nella specie, essendosi perfezionata oltre dieci anni addietro la
causa della revoca ipso iure della sospensione condizionale della esecuzione della pena, il giudice della esecuzione, nel disporre la revoca

revocare la sospensione condizionale, decorre dal momento in cui si
sono verificate dette condizioni e non da quello in cui è adottato il
provvedimento di revoca del beneficio, e ciò sulla base sia del dettato letterale dell’articolo 172, quinto comma, cod. pen. sia della ratio
della disciplina della prescrizione, che, essendo ispirata all’esigenza
di certezza delle situazioni giuridiche, non può dipendere dalle contingenti determinazioni dell’autorità giudiziaria »; Sez. i, n. 8670

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ex tunc del beneficio, ha omesso di verificare se fosse, ovvero no, maturata la prescrizione della pena in parola.
In proposito, dalla citata sentenza n. 2 del del 30/10/2014 – dep.
2015, Maiorella, si evince l’ulteriore principio di diritto secondo il
quale, nel caso di revoca di un beneficio la quale revoca comporti l’
esecuzione di una pena, suscettibile — dato il tempo trascorso — di estinzione per prescrizione, il giudice deve « attentamente vagliare l’
eventuale, concreta sussistenza […] delle cause ostativa […] previste
dall’ ultimo comma dell’articolo 172 cod. pen. » (p. 15).
Conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per
nuovo esame al giudice della esecuzione, il quale si uniformerà ai
principi di diritto, testè riportati, che questa Corte suprema di cassazione formalmente enuncia ai sensi dell’articolo 173, comma 2, disp.
att. cod. proc. pen.
P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnate e rinvia, per nuovo esame, al giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno.
Così deciso, addì 27 maggio 2015.

Ricorso n. 2.133/2014

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