Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27307 del 21/05/2015
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27307 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DEL NUNZIO MICHELE (RINUNCIANTE) N. IL 06/10/1990
avverso l’ordinanza n. 193/2014 GIP TRIBUNALE di BUSTO
ARSIZIO, del 01/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACO O ROCCHI;
lette/se ite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 21/05/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26/7/2014, il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di
giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza di Del Nunzio Michele
di rideterminazione della pena di anni tre di reclusione ed euro 12.000 di multa
per detenzione di hashish, oggetto di patteggiamento.
Secondo il Tribunale, il giudice dell’esecuzione non aveva il potere di
rideterminare la pena, soprattutto in un caso in cui la stessa era stata oggetto di
richiesta di applicazione delle parti. Per di più, la pena inflitta non poteva
2. Ricorre per cassazione il difensore di Del Nunzio Michele, sottolineando
che il titolo era in esecuzione e deducendo violazione di legge processuale con
riferimento alla ritenuta inammissibilità dell’istanza di rideternninazione della
pena, nonché violazione degli artt. 30 legge 87 del 1953 e 666 cod. proc. pen. e
richiamando le pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte sul punto.
3.
Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per
l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e perché questa Corte
ridetermini la pena inflitta.
4. Con memoria depositata il 12/5/2015, il difensore del ricorrente ha
depositato rinunzia all’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il ricorrente ha, infatti, dato atto che, con successivo provvedimento, il
Giudice dell’esecuzione ha accolto l’istanza di rideterminazione della pena.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza dì interesse.
Così deciso il 21 maggio 2015
E SI A A
ritenersi illegale.