Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27306 del 21/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27306 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI MESSINA
nei confronti di:
ROBERTI MICHELE N. IL 13/11/1981
inoltre I
ROBERT’ MICHELE N. IL 13/11/123.
avverso l’ordinanza n. 106/2014 TRIBUNALE di MESSINA, del
17/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. kj jp ko (,..k) v
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Udit i difensor Avv.;

4.<3 Ye+ uva Data Udienza: 21/05/2015 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 17.07.2014 il Tribunale di Messina ha rigettato la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Roberti Michele con riguardo alle sentenze di condanna indicate nella richiesta stessa, sul presupposto dell'inoperatività di cause di revoca di diritto del beneficio ex art. 168 cod. pen.. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo sospensione condizionale della pena di mesi 8 di reclusione e € 2.000 di multa inflitta con sentenza in data 12.11.2003 del Tribunale di Messina, irrevocabile il 22.04.2005, costituita dalla commissione nei cinque anni successivi del delitto di tentata rapina per il quale il Roberti era stato condannato alla pena detentiva di anni 2 mesi 4 di reclusione con sentenza (definitiva) pronunciata il 17.12.2007 dalla Corte d'appello di Messina. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Dal certificato del casellario giudiziale risulta che Roberti Michele, dopo aver beneficiato della sospensione condizionale della pena di mesi 8 di reclusione e € 2.000 di multa inflitta con sentenza pronunciata il 12.11.2003 dal Tribunale di Messina, divenuta irrevocabile il 22.04.2005, ha commesso in data 9.02.2007, e dunque entro il quinquennio successivo, il delitto di cui agli artt. 56 e 628 comma 3 n. 1 cod. pen. per il quale ha riportato condanna alla pena detentiva di anni 2 mesi 4 di reclusione con sentenza in data 17.12.2007 della Corte d'appello di Messina, definitiva il 15.10.2008. Ricorre pertanto la causa di revoca del beneficio prevista dall'art. 168, comma primo n. 1, cod. pen., che opera di diritto e che è stata correttamente evocata dal ricorrente nella richiesta originaria mediante il richiamo testuale alle risultanze del "certificato penale", mentre l'indicazione riportata nelle premesse della richiesta stessa della condanna da ultimo subita dal Roberti con sentenza in data 4.10.2012 del Tribunale di Messina (per delitti successivamente commessi nel 2010) deve logicamente ritenersi operata ai diversi effetti della radicazione della competenza in executivis davanti al medesimo Tribunale. La natura meramente dichiarativa della statuizione di revoca, conseguente in modo automatico all'accertamento delle condizioni previste dalla legge, legittima l'adozione diretta del relativo provvedimento da parte di questa Corte, previo annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata (Sez. 1 n. 10742 del 1 all'illegittimo e immotivato diniego della sussistenza della causa di revoca della 5/02/2009, Rv. 242885; Sez. 3 n. 10534 del 30/01/2008, Rv. 239069). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata in ordine alla revoca - che dispone della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza 12.11.2003 del Tribunale di Messina. Si comunichi al PM presso il Tribunale di Messina. Così deciso il 21/05/2015

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