Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27305 del 21/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27305 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCOCCIMARRA NINO N. IL 14/08/1985
avverso l’ordinanza n. 3961/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
PESCARA, del 23/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

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Data Udienza: 21/05/2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 49.322/2014 R.G. *

Udienza del 21 maggio 2015

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Giulio Romano, sostituto procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte, il quale ha concluso per la qualificazione del ricorso
come reclamo e per la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
Rileva

— Con ordinanza deliberata e depositata il 23 luglio 2014 il Magistrato di sorveglianza di Pescara ha dichiarato inammissibile la richiesta del condannato Nino Scoccimarra per la esecuzione presso il
domicilio della (residua) pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ai sensi dell’articolo i della legge 26 novembre 2010, n. 199, motivando che ricorreva il divieto temporaneo stabilito dall’articolo 58quater, Ordinamento penitenziario, richiamato dall’articolo 1, comma 8, della legge legge 26 novembre 2010, cit., in quanto il Tribunale
di sorveglianza di L’Aquila, con provvedimento del 3 dicembre 2013
aveva revocato l’affidamento in prova in casi particolari (c.d. terapeutico) concesso all’instante.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione mediante dichiarazione resa, ai sensi dell’articolo 123 cod. proc. pen., al direttore
della casa circondariale di Lanciano, denunziando violazione di legge
in relazione alla applicazione analogica in malam partem del divieto
non previsto dalla legge nel caso della revoca dell’ affidamento in
prova in casi particolari.
2. —

3. — Rileva in limine la Corte che, alla stregua del combinato disposto
degli articoli i, comma 5, della legge 26 novembre 2010, n. 199, e 69bis dell’Ordinamento penitenziario, la legge appresta con riferimento
ai provvedimenp, adottati dal magistrato di sorveglianza, in materia 4% *
esecuzione prel il domicilio delle pene non superiori a diciotto mesi,
lo strumento del reclamo al tribunale di sorveglianza.

Questa Corte suprema di cassazione ha, peraltro, ribadito in proposito: « La decisione sulla richiesta di esecuzione della pena presso il
domicilio è reclamabile dinanzi al Tribunale di sorveglianza atteso il
richiamo operato dall’art. 1, comma quinto, della legge n. 199 del
2010 all’articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; e non è,
pertanto, immediatamente ricorribile per Cassazione »
(Sez. 1, 11. 7290 del 12/12/2013 – dep. 14/02/2014, Medda, Rv.
259607; Sez. 1, n. 7943 del 11/02/2013 – dep. 18/02/2013, Zhao, Rv.
2 54533).
Sicché il ricorrente, anziché adire questa Corte, avrebbe dovuto correttamente attivare lo strumento specificamente previsto dalla legge
e, pertanto, preclusivo del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. in

2

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i.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 49.322/2014

RG. *

Udienza del 21 maggio 2015

Soccorrono, invero, le disposizioni dell’articolo 568, comma 5, cod.
proc. pen. che recita « L’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi
trasmette gli atti al giudice competente ».
E in applicazione della norma di cui al secondo inciso dell’articolo citato, la Corte provvede alla corretta qualificazione del ricorso per cassazione e ne dispone la trasmissione al giudice della esecuzione, per il
corso ulteriore.
P. Q. M.

Qualificato il ricorso come reclamo al tribunale di sorveglianza, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
Così deciso, addì

21

maggio 2015.

Cost. (v. Cass., Sez. Un., 28 gennaio 1956, n. 4, ric. Anelli, massima n.
97605).
L’error in procedendo del ricorrente non comporta, tuttavia,
l’inammissibilità del ricorso.

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