Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27304 del 21/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27304 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MILESI LORIS N. IL 26/08/1977
avverso l’ordinanza n. 90/2014 TRIBUNALE di PESARO, del
21/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere D,ott.
lette/sete le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 21/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21/7/2014, il Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice
dell’esecuzione, revocava nei confronti di Milesi Loris il beneficio dell’indulto
concesso ai sensi della legge 241 del 2006 con due ordinanze dello stesso
Tribunale.
La revoca era giustificata dalla condanna di Milesi alla pena di anni due di
reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di rapina commessa il

2. Ricorre per cassazione il difensore di Milesi Loris, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione.
Nella memoria difensiva si evidenziava che la rapina per la quale era
intervenuta condanna aveva colpito due diverse persone offese ed era consistita
in una pluralità di azioni: dovevano, pertanto, essere ravvisati due reati riuniti
per continuazione, autonomi tra loro; di conseguenza, non sussistevano i
presupposti di legge per la revoca dell’indulto in quanto il ricorrente, per ciascun
reato, non aveva riportato condanna a pena non inferiore a due anni di
reclusione.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto
del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato.

La lettura della sentenza di condanna del G.I.P. del Tribunale di Rimini,
confermata dalla Corte di appello di Bologna, dimostra che la menzione di due
persone offese discendeva esclusivamente dalla circostanza che l’appartamento
nel quale Milesi si era introdotto e aveva compiuto la rapina era abitato da due
donne; che l’azione fu unica ed ebbe come vittima della violenza dell’imputato
solo una delle due giovani; che, infatti, il Giudice non riconobbe alcuna duplicità
di condotte e calcolò la pena senza conteggiare un aumento per la continuazione
(pena base: anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa, ridotta ad anni due
di reclusione ed euro 400,00 di multa per il rito abbreviato).

La prospettazione del ricorrente appare, in definitiva, infondata.

2

23/12/2009.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 21 maggio 2015

Il Consigliere estensore

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