Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27303 del 21/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27303 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOUREIRO VENERO OSCAR FERNANDO N. IL 08/01/1952
avverso l’ordinanza n. 35/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
04/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG putt, .1.. L dk,.3 jr uk.k., 4., e t

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 21/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. L’avv. Paolo Palamara del foro di Verona, in qualità di difensore di Loureiro
Venero Oscar Fernando, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza
in data 4.07.2014 con cui il Tribunale di Milano aveva rigettato l’incidente di
esecuzione ex art. 667 cod.proc.pen. avente ad oggetto l’accertamento della
corrispondenza delle generalità del Loureiro con quelle di Gutierrez Lemus Oscar
Alberto, condannato in via definitiva alla pena di anni 25 di reclusione con
sentenza pronunciata il 3.04.1993 dal Tribunale di Milano per il reato di cui

motivazione del procedimento logico-giuridico in forza del quale l’ordinanza
impugnata era pervenuta a ritenere provata l’identificazione nella medesima
persona fisica del soggetto corrispondente alle generalità del Loureiro e del
Gutierrez.
2. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti
al Tribunale di Milano perché proceda al relativo giudizio.
2. L’art. 667 comma 4 cod.proc.pen. stabilisce che sulle questioni riguardanti i
dubbi insorti – o prospettati – sull’identità fisica della persona condannata il
giudice dell’esecuzione provveda de plano e senza formalità, con ordinanza
avverso la quale la parte che intenda dolersi della relativa decisione è legittimata
ad esperire il rimedio dell’opposizione davanti allo stesso giudice dell’esecuzione,
e non già direttamente il ricorso per cassazione, che sarà invece proponibile
soltanto avverso l’ordinanza resa all’esito del procedimento in contraddittorio
instaurato mediante l’opposizione e celebrato nelle forme dell’art. 666 del codice
di rito.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che lo
strumento dell’opposizione riveste carattere esclusivo e deve essere
inderogabilmente esperito non solo quando il giudice dell’esecuzione abbia
ritualmente proceduto de plano, ma anche nell’ipotesi in cui – come nel caso di
specie – abbia erroneamente provveduto nel contraddittorio delle parti; qualora,
infatti, si ritenesse consentito il ricorso immediato a questa Corte, il ricorrente
verrebbe concretamente privato della fase del riesame del provvedimento da
parte del giudice dell’esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità,
ha una cognizione piena delle doglianze dell’interessato, che può esaminare
anche nel merito (ex multis Sez. 1 n. 23606 del 5/06/2008, Rv. 239730; Sez. 6
n. 35408 del 22/09/2010, Rv. 248633; Sez. 1 n. 33007 del 9/07/2013, Rv.
257006).
1

all’art. 74 DPR n. 309 del 1990, contestata dal ricorrente che lamenta vizio di

3. Questa Corte è stata pertanto erroneamente investita dell’impugnazione, che
tuttavia, in forza del principio di conservazione stabilito dall’art. 568 comma 5
del codice di rito, non va dichiarata inammissibile ma deve essere qualificata
come opposizione (Sez. 6 n. 35408 del 22/09/2010, Rv. 248634), con
conseguente trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Milano.

Così deciso il 21/05/2015

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