Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27302 del 21/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27302 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TORRE ANNUNZIATA
nei confronti di:
CIMMINO RAFFAELE N. IL 03/11/1980
avverso l’ordinanza n. 1902/2014 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 07/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ‘1 i-ø
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Data Udienza: 21/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza pronunciata all’esito dell’udienza di convalida del 7.05.2014 il
Tribunale di Torre Annunziata non ha convalidato l’arresto di Cimmino Raffaele,
operato dalla p.g. per i reati di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 e 23
comma 3 legge n. 110 del 1975, consistiti nella detenzione illegale di una pistola
cal. 22 costituente arma clandestina, completa di silenziatore e di un caricatore
contenente cinque proiettili, rinvenuta in un foro del muro di tufo del sottotetto
del terrazzo di pertinenza dell’abitazione dell’indagato, dove questi si trovava agli

con la ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del Cimmino,
sul presupposto che l’appartenenza alla famiglia dell’imputato del luogo in cui era
stata rinvenuta la pistola non escludeva che l’arma potesse essere nel possesso
di altro componente del suo nucleo familiare, mentre le dichiarazioni spontanee
rese dal Cimmino agli inquirenti sul fatto che l’arma era sua ed era stato lui a
occultarla in quel luogo erano affette da inutilizzabilità patologica, dovendosi
ragionevolmente ritenere che il loro rilascio fosse stato sollecitato dalla p.g.
operante.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Torre Annunziata, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge del
provvedimento impugnato, in relazione agli artt. 391 comma 4, 350 e 63
cod.proc.pen., rilevando che il giudice della convalida doveva limitarsi a valutare
la legittimità dell’arresto operato dalla polizia giudiziaria sulla base di un giudizio
di ragionevolezza formulato in relazione allo stato di fragranza, senza spingersi
ad apprezzare la sussistenza o meno dei presupposti richiesti per l’emissione di

una misura cautelare personale; rileva altresì la natura

apodittica della

motivazione in base alla quale era stata esclusa l’utilizzabilità delle dichiarazioni
spontanee del Cimmino.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte,
chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, in
sede di convalida dell’arresto (anche facoltativo) in flagranza, il giudice (oltre a
verificare l’osservanza dei termini previsti dall’art. 386 comma 3 e 390 comma 1
del codice di rito), deve limitarsi alla verifica della legittimità dell’operato della
polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo
stato di flagranza e all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e
381 cod.proc.pen., senza valutare l’idoneità o meno degli indizi a configurare i
reati ipotizzati, né in termini di gravità indiziaria riservata alla successiva,
1

arresti domiciliari; il Tribunale motivava il diniego di convalida dell’atto di p.g.

valutazione sull’applicabilità di una misura coercitiva, né in termini

di

apprezzamento della responsabilità dell’indagato riservato alla cognizione del
giudice di merito (Sez. 6 n. 8341 del 12/02/2015, Rv. 262502; Sez. 6 n. 21172
del 28/03/2007, Rv. 236672).
3. A tale principio non si è attenuta l’ordinanza impugnata, che non ha
convalidato l’arresto del Cimmino, pacificamente avvenuto nella flagranza
dell’illegale detenzione di un’arma comune da sparo priva del numero di
matricola rinvenuta in un luogo di immediata pertinenza della sua abitazione,

all’indagato piuttosto che ad altro familiare residente nella medesima abitazione,
dichiaratamente formulato in termini – non pertinenti – di insussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza dei reati ipotizzati, per giunta disattendendo le dichiarazioni
amnnissive di responsabilità contestualmente rilasciate alla p.g. dallo stesso
Cimmino, sul presupposto di una ritenuta inutilizzabilità basata sull’esclusione
della loro natura spontanea, argomentata anche in questo caso in termini
assertivi propri di una valutazione di merito completamente estranea all’oggetto
del giudizio di convalida.
4. L’annullamento, che ne consegue, del provvedimento impugnato deve essere
pronunciato senza rinvio, essendo la fase di convalida ormai definitivamente
esaurita e dovendo questa Corte limitarsi a dare atto della legittimità, emergente
per tabulas, dell’atto compiuto dalla polizia giudiziaria.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato
legittimamente eseguito.
Così deciso il 21/05/2015

sulla scorta di un tipico giudizio di merito riguardante l’appartenenza dell’arma

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