Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27301 del 21/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27301 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI GIACOMO GIOVANNI N. IL 18/07/1954
avverso l’ordinanza n. 11/2013 CORTE ASSISE APPELLO di
PALERMO, del 19/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. SptNre.
4-JALth,

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 21/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 31.03.2014 la Corte d’appello di Palermo, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione proposta da Di Giacomo
Giovanni avverso il provvedimento di diniego dell’indulto elargito con legge n.
241 del 2006 sulla pena dell’isolamento diurno per la durata di anni tre irrogata
a seguito della condanna alla pena dell’ergastolo per più delitti di omicidio
aggravato, sul presupposto che la natura perpetua della pena alla quale la
sanzione dell’isolamento accedeva ne comportava l’esclusione dal beneficio.
Ricorre per cassazione Di Giacomo Giovanni, a mezzo del difensore,

deducendo violazione della legge n. 241 del 2006 in relazione all’art. 72 cod.
pen.; il ricorrente rileva la natura contraddittoria del provvedimento impugnato
rispetto alla natura di sanzione penale dell’isolamento diurno, che lo rendeva
autonomamente suscettibile d’indulto; lamenta la disparità di trattamento
riscontrabile con l’ipotesi dell’isolamento diurno inflitto in concorso di pene
detentive di natura temporanea e deduce l’assenza, nella legge concessiva del
beneficio, di una norma che ne escludesse l’applicazione alle condanne alla pena
dell’ergastolo, essendo il reato di cui all’art. 575 cod. pen. ricompreso nei reati
condonabili; evoca il diverso regime previsto, anche per i condannati
all’ergastolo, dall’art. 54 ord.pen. in tema di computo dei periodi di liberazione
anticipata nel presofferto necessario per adire le misure alternative,
sollecitandone l’estensione anche all’istituto dell’indulto.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto
del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Deve ritenersi corretta l’affermazione del ricorrente secondo cui l’isolamento
diurno previsto dall’art. 72 cod. pen. ha natura di sanzione penale detentiva con
caratteristiche di temporaneità, e non di modalità di esecuzione della pena
dell’ergastolo, ed è perciò suscettibile – in via di principio – di beneficiare
dell’indulto, così come ripetutamente statuito da questa Corte (Sez. 1 n. 1044
del 2/12/2008, Rv. 242514; Sez. 1 n. 13599 del 6/03/2009, Rv. 243151; Sez. 1
n. 13616 del 13/03/2012, Rv. 252293).
La possibilità concreta, per il condannato all’ergastolo, dì beneficiare dell’indulto
sull’isolamento diurno applicato a titolo di sanzione aggiuntiva, postula peraltro
che detto isolamento sia stato inflitto, ai sensi dell’art. 72 comma 2 cod. pen.,
per effetto del concorso del delitto comportante la pena perpetua con uno o più
delitti importanti la condanna a pene detentive temporanee per un tempo
complessivo superiore (in concreto) a cinque anni, allorchè a seguito dello
scioglimento del relativo cumulo giuridico risulti verificata la condizione che le,
1

2.

v

pene detentive temporanee non sono riferibili a reati ostativi del beneficio (Sez.
1 n. 13616 del 2012 e Sez. 1 n. 13599 del 2009, sopra citate).
L’isolamento diurno non è invece (concretamente) indultabile allorché, come nel
caso di specie, la sua applicazione discenda, ai sensi dell’art. 72 comma 1 cod.
pen., dalla condanna per più delitti comportanti ciascuno la pena dell’ergastolo, e
ciò perché l’ergastolo, avendo natura perpetua, non è condonabile in parte ma
soltanto nella sua interezza, e dunque non è in via di principio suscettibile di
indulto, che integra una causa estintiva delle sole pene temporanee, salvo che la

perpetue, con una norma speciale – non rinvenibile nella legge n. 241 del 2006 che preveda l’estinzione dell’ergastolo o la sua conversione in una pena di specie
diversa (Sez. 1 n. 22760 del 22/05/2008, Rv. 239886).
L’elemento che osta alla concessione al Di Giacomo del beneficio dell’indulto non
è costituito, dunque, dal titolo dei reati (omicidio aggravato) ai quali si
riferiscono le pene in corso di espiazione, ma dalla specie di pena – ergastolo che è stata irrogata per tali reati ed alla quale accede la sanzione aggiuntiva
dell’isolamento diurno che il ricorrente vorrebbe condonato, la cui funzione è
quella di inasprire, ex art. 72 comma 1 cod. pen., il trattamento sanzionatorio
complessivo per effetto dell’ulteriore condanna all’ergastolo inflitta per i delitti
concorrenti in relazione ai quali la pena perpetua non è in concreto eseguibile,
così che trovando l’isolamento radice in una pena perpetua (e non temporanea,
come si verifica nella diversa ipotesi dell’art. 72 comma 2 cod. pen.) non è
suscettibile di essere, neppure in parte, condonato (Sez. 1 n. 1044 del 2008).
3. Il richiamo, operato dal ricorrente alla possibilità prevista dall’art. 54 comma 4
ord.pen. anche per i condannati all’ergastolo di fruire, a determinate condizioni,
del computo dei periodi di liberazione anticipata al fine dell’ammissione ai
benefici previsti dall’ordinamento penitenziario, risulta, infine, inconferente,
perché si tratta di una disciplina che non elimina la natura di pena perpetua – in
sé – dell’ergastolo, né incide sulla sua inscindibilità, che costituisce la ragione per
la quale non ne è configurabile la riduzione di durata postulata dall’applicazione
dell’indulto (Sez. 5 n. 2594 del 7/07/1993, Rv. 195842).
4. L’ordinanza impugnata, che ha fatto corretta applicazione di tali principi,
risulta perciò incensurabile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21/05/2015

singola legge concessiva del beneficio non lo estenda espressamente alle pene

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