Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27300 del 21/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27300 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAIORINO DOMENICO N. IL 30/12/1963
avverso l’ordinanza n. 515/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
07/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. S pt lq re SPtaiAct
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 21/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Maiorino Domenico, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza in data 7.02.2014 con cui la Corte d’appello di Bologna
aveva rigettato l’istanza di applicazione dell’indulto concesso con legge n. 241
del 2006 sulla pena di anni 13 di reclusione inflitta con sentenza pronunciata il
22.03.2003 dal Tribunale di Modena per il reato di tentato omicidio aggravato ex
art. 7 legge n. 203 del 1991, sul presupposto dell’esclusione del reato dal
beneficio indulgenziale in forza del giudicato formatosi sulla sussistenza
ratione temporis al fatto

commesso dal Maiorino, contestata dal ricorrente sotto il profilo della risalenza
del fatto al 5.05.1991, e dunque ad epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L.
n. 152 del 1991, deducendo violazione di legge sul punto.
2. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il
ricorso sia qualificato come opposizione e trasmesso alla Corte d’appello di
Bologna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art. 667 comma 4
cod.proc.pen., con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Bologna perché
proceda al relativo giudizio.
2. Costituisce principio affermato in modo costante da questa Corte, in coerenza
all’inequivoco dettato normativo di cui al combinato disposto degli artt. 672
comma 1 e 667 comma 4 del codice di rito, che avverso i provvedimenti in
materia di indulto adottati dal giudice dell’esecuzione, la parte che intenda
dolersi della decisione è legittimata a esperire il rimedio dell’opposizione davanti
allo stesso giudice dell’esecuzione, e non già direttamente il ricorso per
cassazione, che sarà invece proponibile soltanto avverso l’ordinanza resa all’esito
del procedimento in contraddittorio instaurato mediante l’opposizione e celebrato
nelle forme previste dall’art. 666 cod.proc.pen.; lo strumento dell’opposizione
riveste, infatti, carattere esclusivo e deve essere inderogabilmente esperito non
solo quando il giudice dell’esecuzione abbia ritualmente proceduto de plano e
senza formalità, ma anche nell’ipotesi in cui – come nel caso di specie – abbia
erroneamente provveduto nel contraddittorio delle parti; qualora infatti si
ritenesse consentito il ricorso immediato a questa Corte, il ricorrente verrebbe
concretamente privato della fase del riesame del provvedimento da parte del
giudice dell’esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità, ha una
cognizione piena delle doglianze dell’interessato, che può esaminare anche nel
merito (ex multis Sez. 1 n. 23606 del 5/06/2008, Rv. 239730; Sez. 6 n. 35408
del 22/09/2010, Rv. 248633; Sez. 1 n. 33007 del 9/07/2013, Rv. 257006).
3. Questa Corte è stata pertanto erroneamente investita dell’impugnazione, c

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dell’aggravante ostativa e sulla sua applicabilità

tuttavia, in forza del principio di conservazione stabilito dall’art. 568 comma 5
del codice di rito, non va dichiarata inammissibile ma deve essere qualificata
come opposizione ex art. 667 comma 4 cod.proc.pen. (Sez. 6 n. 35408 del
22/09/2010, Rv. 248634), con conseguente trasmissione degli atti al giudice
dell’esecuzione.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione dispone trasmettersi gli atti alla Corte
d’appello di Bologna.

Così deciso il 21/05/2015

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