Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 273 del 27/03/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 273 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ZECCA GAETANINO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
I) OHAYA CAJETAN (DETTO CARLI) N. IL 04/02/1960
2) RATANIZE HERMAN (DETTO CHIDI) N. IL 15/08/1970
3) IKWUNNA CHINA FREDY (DETTO CHIMA) N. IL 06/12/1968
4) UWAMUSI OFURE N. IL 26/10/1972
5) EHIOBA SHARON (DETTA SMALLY) N. IL 07/08/1968
avverso la sentenza n. 4810/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/01/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2012 la relazione fatta dal
Consi I
s GAETANINO ZECCA
ito il Procuratore Genera e in persona s el Dott.
che ha concluso er

-1- 17C–litoer la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 27/03/2012

Sezione IV Penale
UDIENZA PUBBLICA DEL 27 Marzo 2012
N. 3 ohaya+4 73
Relatore Zecca

RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di
condanna pronunziata dal Tribunale di Napoli che aveva
ritenuto OHAYA Cajetan, RATANIZE Herman, IKWUNNA China
Fredy, UWAMUSI Ofure ed EHIUOBA Sharon, responsabili dei
delitti ad essi addebitati ai capi B), C), D) E), F), G), H) E I
secondo le specifiche attribuzioni della rubrica, delitti tutti secondo la motivazione di appello- unificati nel vincolo della
continuazione e, previa concessione a tutti di attenuanti
generiche giudicate prevalenti, li aveva condannati alla pena di
anni nove di reclusione ed C 30.000,00 di multa OHAYA
Cajetan e RATANIZE Herman; alla pena di anni sei di
reclusione ed C 24.000,00 di multa ciascuno IKWUNNA China
Fredy, UWAMUSI Ofure ed EHIOBA Sharon oltre le pene
accessorie per ciascuno fissate a dispositivo.
Gli imputati OHAYA, IKWUNNA, UWAMUSI ed EHIOBA hanno
proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore per
ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra
menzionato.
Altro distinto ricorso ha proposto sempre a mezzo di suo
difensore e con il medesimo obbiettivo di annullamento,
l’imputato RATANIZE.
I ricorrenti
OHAYA, IKWUNNA, UWAMUSI ed
EHIOBA
denunziano:
1)
violazione di legge ex art. 606 co. 1 lett. b) e c) cpp., per
inosservanza dell’art. 548 cpp., e segnatamente per violazione
del diritto degli imputati alla traduzione in lingua madre
dell’estratto contumaciale della sentenza;
2)
violazione di legge ex art. 606 co. 1 lett. b) e c) ed e)
cpp., per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 144
cpp., in combinato disposto con l’art. 268 co. 7 cpp., nella
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Maria
Giuseppina Fodaroni che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Udito per gli imputati l’Avvto Laghi ( Ohaya
Ikwunna,
signora Uwamusi, e signora Ehioba) anche quale sostituto
dell’Avvocato Martino
( Ehioba) , che ha concluso per
l’accoglimento dei ricorsi.

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misura in cui , nella registrazione delle conversazioni captate
tra gli imputati non sono state osservate le forme i modi e le
garanzie previste per l’espletamento della perizia trascrittiva;
3)
violazione di legge ex art. 606 co. 1 lett. c) ed e) cpp,
per inosservanza dell’art. 125 co. 3 cpp e carenza o apparenza
ed illogicità della motivazione in ordine ai puntuali rilievi critici
sollevati dalla difesa anche circa la problematica relativa alla
identificazione degli imputati e la conseguente attribuzione ad
essi delle voci captate durante le intercettazioni o anche sulla
esclusione della qualificazione dei fatti oggetto di procedimento
come tentativo
Il ricorrente RATANIZE denunzia:
1)
violazione dell’art. 606 co. 1 lett. b) c) ed e) cpp.,
266, 267, 271, 191, 335, 405, 530 co. 1 e 2 cpp., in relazione
ai capi B), C) F) e G)- artt. 81 cpv cp., 110 cp., 73 DPR 309/90
del capo di imputazione , nonché apparenza, mancanza e/o
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata
declaratoria di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in
atti secondo le diverse questioni sollevate dalla difesa;
2)
violazione degli artt. 606 lett b) c) ed e) cpp.,192 co. 2,
530 co. 1 e 2 cpp. in relazione ai capi B) C) F) e G)- artt. 81
cpv cp., 110 cp., 73 DPR 309/90
per avere la Corte di appello limitato il suo compito alla mera
trascrizione grafica dei contenuti della sentenza di primo grado
con una analisi congiunta di condotte differenti e di tutte le
contestazioni, insuscettibile di dare contezza sulla questione
proposta relativamente alla incertezza della riferibilità dei fatti,
peraltro poco specificati o indeterminati, al .ricorrente.
3)
violazione degli artt. 606 lett b) c) ed e) cpp., 81 cpv cp.,
73 co. IV e VI DPR 309/90, 521 cpp., in relazione ai capi B) C)
F) e G)- artt. 81 cpv cp., 110 cp., 73 DPR 309/90
per avere la decisione impugnata considerato marginali le
censure in ordine alla non ritenuta configurabilità della ipotesi
di cui all’art. 73 co. IV DPR 309/90, in ordine alla non operata
esclusione della aggravante di cui al l’art. 73 co. VI DPR
309/90, in ordine al mancato assorbimento delle condotte di
cui ai capi B) C) F) e G e, infine in ordine alla mancata
esclusione del vincolo della continuazione;
4)
violazione degli artt. 606 lett b) c) ed e) cpp, 62 bis cp.,
132, 133 cp., 81 cpv cp in relazione ai capi B) C) F) e G)- artt.
81 cpv cp., 110 cp., 73 DPR 309/90

La censura addebita la assenza di motivazione circa la mancata
applicazione dei minimi edittali di pena e circa il mancato
contenimento nel minimo dell’applicato aumento per la
continuazione
All’udienza pubblica del 27 Marzo 2012 il ricorso è stato deciso
con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

La censura proposta circa la mancata notifica dell’estratto
contumaciale nella lingua nota agli imputati non ha
fondamento alcuno. In punto di inesistenza di un obbligo rituale
di notifica dell’estratto contumaciale della sentenza tradotto
nella lingua madre degli imputati, se per un verso si deve
rilevare che il ricorso non fornisce indicazioni di una prova
adeguatamente acquisita della sconoscenza della lingua italiana
per gli imputati oggi ricorrenti, per altro verso non sussiste
obbligo di traduzione, in lingua nota allo straniero alloglotta che
non comprenda la lingua italiana, dell’estratto contumaciale di
sentenza, secondo quanto è affermato sul punto da prevalente
più recente e persuasiva giurisprudenza di questa Corte. Si
vedano tra le tante Cass. pen. Sez. I, 21-04-2010, n. 16807
(rv. 247073) nonché Cass. pen. Sez. II, 07-12-2011, n. 46897
(rv. 251453); Cass. pen. Sez. I Sent., 03-07-2008, n. 28595
(rv. 240813); Cass. pen. Sez. I, 26-05-2006, n. 19136 (
234301).
La sentenza impugnata affronta poi, ex professo / le censure in
rito proposte, circa la impossibilità della difesa di individuare le
persone incaricate delle trascrizioni delle intercettazioni e
dunque le eventuali loro incompatibilità con il compito svolto,
Invero l’utilizzo di tecnici a fine di traslazione dei testi dallo
slang anglo-nigeriano alla lingua italiana, non ha determinato
nullità alcuna né mancanza di controllo di potenziale
incompatibilità degli assistenti dell’ausiliario del giudice perché
l’operazione di traslazione ( come ogni operazione di traduzione
letterale) è stata compiuta entro il quadro di responsabilità del
perito nominato e nel recinto dei suoi poteri di affidamento a
terzi di operazioni (come la traduzione) che non entrano in
ambiti di valutazione e conclusione. Peraltro la tesi di ricorso
sul punto è inutilmente formulata posto che la incompatibilità
dello stesso perito non determinerebbe la nullità degli atti
4

CONSIDERATO IN DIRITTO

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compiuti e il ricorso ancora ad oggi non deduce incompatibilità
concrete nel rispetto del termine di decadenza di cui all’art. 182
cpp. e nella osservanza dell’onere di specificità dei motivi di
impugnazione.
Ancora le censure ( ricorso Ratanize) relative ai diversi profili
di inutilizzabilità delle intercettazioni investono profili già
motivatamente affrontati dalla sentenza di primo grado e dalla
stessa motivazione di appello. Le censure proposte su questi
temi devono essere rigettate.
La successiva assoluzione nel giudizio di cognizione da uno dei
reati ( 74 DPR 309/90) per il quale con adeguata motivazione
( per i reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90) erano state
disposte le intercettazioni, non è ragione idonea a determinare
ex post ( peraltro a fronte di condanna dell’imputato per i capi
b) c) F) g) – artt. 81 cp , 110 e 73 DPR 309/90) la
inutilizzabilità di quelle intercettazioni. La deroga alle condizioni
di cui all’art. 267 cpp., era adeguata nel momento in cui
l’ipotesi accusatoria riguardava anche il reato di cui all’art. 74
DPR 309/90, mentre correttamente la sentenza impugnata ha
escluso la inutilizzabità degli atti asseritamente compiuti dopo la
scadenza del termine biennale prevista per le indagini
preliminari
dall’art. 407
cpp. nel caso di ricorrenza di
diversificate condizioni. La motivazione di appello afferma
infatti che la acquisizione dal parte della Procura di Napoli di
nuovi elementi consentiva il decorso di un nuovo termine
biennale e una così fatta affermazione relativa alle nuove
acquisizioni non e’ stata oggetto di specifica impugnativa così
da rendere intangibile la statuizione di utilizzabilità che in essa
trova fondamento. Motivatamente e condivisibilmente la Corte
di Appello ha anche evidenziato i diversi effetti della nullità che
travolge a cascata ogni atto derivato dall’atto nullo, e della
inutilizzabilità degli atti, sostenendo che la inutilizzabilità di
una atto neutralizza l’uso di quell’atto in sé cristallizzato ma non
travolge i risultati di una diversa acquisizione probatoria in sé
valida ancorché derivata dall’impulso a suo tempo prodotto
dall’atto inutilizzabile.
Questa Corte rileva poi che la sentenza impugnata ha dato
conto delle prove raccolte al di là delle intercettazioni
protestate come inutilizzabili, attraverso i sequestri di sostanza
stupefacente andati a buon fine, e attraverso precisi servizi di
pedinamento t identificazione diretta e documentale, controlli di

PQM
Rjqettai ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento i
delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 27 Marzo 2012
Gaetanino Zecca

polizia giudiziaria che consentivano la identificazione certa degli
imputati odierni ricorrenti e delle specifiche condotte di volta in
volta osservate a addebitabili a ciascuno di essi. La sentenza di
appello evidenzia come dettagliata sia la ricostruzione della
sentenza di primo grado che ha individuato persone, moduli
organizzativi, ruoli, linee di approvvigionamento, andamento
economico delle singole transazioni, natura e qualità delle
sostanze oggetto di commercio, luoghi di azione tutti riscontrati
dall’esito dei sequestri di stupefacente operati e degli arresti
che ne sono scaturiti. Al di là del difetto di specificità della
censura di inutilizzabilità in ultima analisi affidata ( ricorso
Ratanize pgg 3 e ss) a verifiche da compiere e sulla base di
dati cronologici non specificamente rapportati a specifici atti
protestati di inulizzabilità, la resistenza degli accertamenti e del
compendio motivazionale del merito è totale anche ad escludere
i contenuti delle intercettazioni disposte dal PM presso il
Tribunale di Genova, inizialmente investito del processo. Il
quadro accertato, non revocabile in dubbio a fronte della
completezza e della coerenza della sua ricostruzione attraverso
l’analisi sistemica dei dati convergenti anche documentali, è
fondamento di una motivata esclusione della applicazione della
attenuante di cui all’art. 73 co. V DPR 309/90 e di una
altrettanto motivata affermazione di congruità delle pene inflitte
nella applicazione dei parametri di cui all’art. 133 cp.

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