Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 273 del 05/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 273 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: IPPOLITO FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Elia Domenico, n. a Crotone il 23/08/1976
contro l’ordinanza del tribunale di Catanzaro, emessa il 06/06/2013;
– letti il ricorso e il provvedimento impugnato;
– udita la relazione del cons. F. Ippolito;
– udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale, E. Selvaggi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Ritenuto in fatto

1. Domenico Elia è sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere
dal luglio 2008 per i reati di cui agli artt. 426-bis c.p. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
Con sentenza pronunciata il 10 marzo 2010, il giudice dell’udienza
preliminare del tribunale di Catanzaro dichiarò l’imputato colpevole del reato di cui
all’art. 74 d.P.R. cit., condannandolo alla pena di sedici anni di reclusione, previa
esclusione dell’ipotesi di cui al primo comma.
Il 6 aprile 2011, la Corte d’assise d’appello di Catanzaro, in riforma della
sentenza di primo grado, escluse l’aggravante di cui all’art. 7 L. 203 del 1991,
rideterminando la pena in otto anni e due mesi di reclusione.
La Corte di cassazione, con decisione del 3 febbraio 2012, annullò la
sentenza d’appello con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla predetta
circostanza aggravante.

1

Data Udienza: 05/11/2013

2. Nel presente procedimento il difensore dell’imputato ricorre per
cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Catanzaro che, ex art. 310
c.p.p., ha respinto l’appello avverso l’ordinanza datata 18 marzo 2013, con cui la
Corte d’assise d’appello aveva rigettato l’istanza volta ad ottenere la dichiarazione
d’inefficacia della custodia in carcere per decorrenza dei termini massimi e di fase
della custodia cautelare.
Il ricorrente deduce violazione dell’art. 303, commi 1 lett. c) n. 3, 2 e 4 lett.
b), nonché dell’art. 304, comma 6, c.p.p., e vizio di motivazione per avere i giudici

dei termini di fase e dei termini massimi di durata della custodia cautelare.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è privo di fondamento e va rigettato.

2. Quanto ai termini di fase, correttamente il Tribunale ha fatto applicazione
della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nell’ipotesi in cui il giudice di
legittimità abbia disposto l’annullamento con rinvio limitatamente all’esclusione di
una circostanza aggravante in grado d’appello (come nel caso in esame), deve
ritenersi che sull’affermazione di responsabilità dell’imputato si sia formato il
giudicato, con la conseguenza che i termini di custodia cautelare cui deve farsi
riferimento sono, ai sensi dell’art. 303, comma 1, lett. d), seconda parte, cod. proc.
pen., quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal quarto comma
dello stesso articolo (Cass. Sez. 4, n. 10674 del 19/02/2013, Macrì, 254940; Sez.
6, n. 4971 del 15/01/2009, Mancuso, rv. 242915), e non invece quelli di fase
rapportati alla pena in concreto irrogata, secondo l’assunto del ricorrente.

3. Quanto ai termini massimi di durata della custodia cautelare, erra il
ricorrente nel ritenere al caso in esame applicabile la lett. b) dell’art. 303, comma
4, c.p.p., con la conseguenza che sono decorsi i quattro anni dalla data di
decorrenza della custodia cautelare.
Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite, ai
fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare
relativi al reato di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), del quale è
espressamente prevista dalla legge la sola pena edittale minima e non quella
massima, quest’ultima va individuata in ventiquattro anni di reclusione, secondo la

2

omesso di dichiarare la perdita di efficacia della misura per effetto del superamento

regola generale dettata dall’art. 23, comma primo, cod. pen. (Cass. Sez. U, n.
26350 del 24/04/2002, Fiorenti, Rv. 221656).
Ne consegue l’applicabilità della lett. c) dell’art. 303, comma 4 c.p.p., che
prevede in sei anni il termine massimo quando la legge stabilisce la pena
dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni.

4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94.1-ter disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA