Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27299 del 15/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27299 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MESSINA FRANCESCO N. IL 24/12/1975
avverso l’ordinanza n. 202/2014 GIP TRIBUNALE di FOGGIA, del
14/11/2014
sentita la r9lazioìie fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/senfife le conclusioni del PG Dott.
. 14)4n-uv rvo

V

Data Udienza: 15/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 14.11.2014 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava
inammissibile la istanza di Francesco Messina volta alla rideterminazione della
pena applicata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., relazione al reato di cui
all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con la sentenza del 7.11.2012, divenuta
irrevocabile il 6.6.2013, a seguito della decisione della Corte cost. n. 32 del

Escludeva, a ragione, l’applicabilità dell’art. 673 cod. proc. pen. non avendo
la Corte costituzionale dichiarato l’incostituzionalità della norma incriminatrice,
ma soltanto il trattamento sanzionatorio.
Rilevava, altresì, che nella specie la pena applicata non può ritenersi illegale
essendo stata determinata sulla base di parametro di anni sei di reclusione
astrattamente compatibile con la cornice edittale previgente applicabile a seguito
dell’intervento della Consulta.
Affermava, infine, l’intangibilità dell’accordo intervenuto tra le parti ex art.
444 cod. proc. pen..

2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione,
a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio
della motivazione avuto riguardo alla declaratoria di inammissibilità.
Rileva che rientra nei poteri del giudice dell’esecuzione la rideternninazione
della pena illegale che il giudice, nella specie, non ha ritenuto tale, affermando,
senza motivare, la presunta astratta compatibilità della pena effettivamente
inflitta ed il quantum astrattamente previsto dopo l’intervento della Corte
costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio condivide l’orientamento già affermato da questa Corte con
precedenti decisioni secondo le quali, con riferimento agli effetti della pronuncia
della Corte costituzionale n. 32 del 2014 sulla sentenza di patteggiamento
passata in giudicato, l’ineseguibilità della pena derivata da parametri
costituzionalmente illegittimi impone la sua rideterminazione in sede di
esecuzione, secondo un criterio oggettivo di tipo aritmetico proporzionale, che,
rispettando l’irrevocabilità del patto e la volontà delle parti, la trasponga
all’interno della nuova cornice edittale determinatasi in seguito alla reviviscenza
della normativa previgente alla dichiarazione di incostituzionalità (Sez. 1, n.
51844 del 25/11/2014, Riva, rv. 261331).
2

/yr

2014.

Tale principio è stato confermato ed ulteriormente precisato dall’intervento
delle sezioni unite di questa Corte con la decisione del 26.2.2015 che – secondo l’
informazione provvisoria – ha affermato che la pena applicata su richiesta delle
parti per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento alle cd.
«droghe leggere» con pronuncia divenuta irrevocabile prima dell’intervento
della Corte costituzionale deve essere rideterminata dal giudice dell’esecuzione;
con la precisazione che tanto deve avvenire attraverso la «rinegoziazione>>
dell’accordo tra le parti ratificato dal giudice dell’esecuzione che viene

pubblico ministero ed, inoltre, che, in caso di mancato accordo, il giudice
dell’esecuzione provvede alla rideterminazione della pena in base ai criteri di cui
agli artt. 132 e 133 cod. pen., evidentemente anche nel caso in cui la pena
originariamente applicata rientri nella nuova cornice edittale.
Va, pertanto, disposto l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato e
disposta la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Foggia per la decisione sulla richiesta.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi degli atti al
Gip del Tribunale di Foggia per la decisione sulla richiesta.

Così deciso, il 15 maggio 2015.

interessato attraverso l’incidente di esecuzione attivato dal condannato o dal

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