Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27298 del 15/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27298 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DELLE CHIAIE AUGUSTO N. IL 27/03/1964
avverso l’ordinanza n. 291/2014 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
17/09/2014
sentita la lazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/s tite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 15/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. In data 18.6.2014 la Corte di appello dell’Aquila, all’esito dell’udienza
camerale, revocava la sospensione condizionale della pena concessa ad Augusto
Delle Chiaie con sentenza emessa dalla stessa Corte il 24.10.2011 (irrev. il
5.2.2014), ritenendo sussistenti i presupposti della revoca.

2. Con successiva ordinanza del 2.10.2014 la stessa Corte di appello, sulla

materiale contenuto nel dispositivo del precedente provvedimento di revoca della
sospensione condizionale «nel senso che in luogo delle parole 2con sentenza in
data 24.10.2011 della Corte di appello di L’Aquila, definitiva in data 5.2.2014″
deve leggersi “con sentenza in data 9.6.2008 della Corte di appello di Roma,
irrevocabile il 17.2.2010». Contestualmente revocava la pena accessoria della
interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

3. Avverso tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il
Delle Chiaie, a mezzo del difensore di fiducia, relativamente alla correzione
dell’errore materiale della revoca della sospensione condizionale della pena
concessa con altra sentenza di condanna, rilevando la violazione del diritto di
difesa trattandosi di una modificazione essenziale del dispositivo disposta,
peraltro, senza il contraddittorio tra le parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Premesso che la procedura prevista dall’art. 130 cod. proc. pen. consente
solo la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori
od omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una
modificazione essenziale dell’atto, nella specie, è fondata la preliminare
violazione in rito dedotta dal ricorrente.
Invero, dagli atti risulta che l’ordinanza in data 2.10.2014, indicata in
intestazione come resa «nella udienza camerale del 17.9.2014», è stata
emessa de plano in violazione del procedimento di cui all’art. 127 cod. proc.
pen., come richiamato dall’art. 130 comma 2 cod. proc. pen..
L’adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle
parti del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di
ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013,
Ioculano, rv. 254230).

2

richiesta del Procuratore generale, provvedeva alla correzione dell’errore

Consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata nella parte relativa alla
correzione dell’errore materiale con il rinvio alla Corte di appello del L’Aquila che
dovrà nuovamente provvedere sul punto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla correzione dell’errore
materiale e rinvia per nuova delibazione al riguardo alla Corte di appello del

Così deciso, il 15 maggio 2015.

L’Aquila.

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