Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27297 del 23/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27297 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DREKAJ ARJAN N. IL 24/03/1978
avverso l’ordinanza n. 3384/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 11/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/serri-tre le conclusioni del PG Dotte .be.Zamai
rcAus

Uditi difensor Avv.;

CP,V,,CQUA-,0

<„1/4 Data Udienza: 23/04/2015 l(AL Ritenuto in fatto. 1.Con decreto emesso de plano 1'11 giugno 2014 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Drekaj Arjan avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza aveva respinto la domanda di liberazione anticipata speciale. Osservava che la legge n. 10 del 2014 aveva escluso la maggiorazione della quota di liberazione anticipata per taluno dei delitti previsti dall'art. 4-bis 1. n. 354 concessione delle misure alternative alla detenzione in senso proprio. 2.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente Drekaj il quale lamenta violazione ed erronea applicazione dell'art. 4 del d.l. n. 146 del 2013, convertito nella legge n. 10 del 2014, in quanto le nuove e più gravose disposizioni contenute nella legge n. 10 del 2014 non potevano trovare applicazione in relazione ad una procedura iniziata sotto la vigenza del d.l. n. 146 del 2013 che non escludeva la concessione del beneficio richiesto ai condannati per taluno dei delitti indicati dall'art. 4-bis 1. n. 354 del 1975 e successive modifiche. Osserva in diritto. Il ricorso è fondato nel senso di seguito precisato. 1.11 reclamo dinanzi al Tribunale di sorveglianza costituisce un ordinario mezzo di impugnazione che comporta la devoluzione al suddetto organo giudiziario complessivamente inteso e non consente spazi valutativi e decisori al solo Presidente del Collegio 2.Per mera completezza argomentativa si osserva ulteriormente quanto segue. La disciplina del procedimento di sorveglianza corrisponde a quella dettata per il procedimento di esecuzione disciplinato dall'art. 666 c.p.p. e il relativo modello procedimentale è costituito dalle forme dell'udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti. Tuttavia, in forza del combinato disposto degli artt. 678, comma 1, e 666, comma 2, c.p.p., la decisione di inammissibilità dell'istanza, con decreto motivato del Presidente del Tribunale di sorveglianza, è adottata de plano, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge e di mera riproposizione di una richiesta già rigettata. Tanto premesso, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato le tassative condizioni che legittimano l'emissione del decreto presidenziale e la deroga alla regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di consiglio, 1 del 1975 e che non era possibile lo scioglimento del cumulo, riferibile solo alla stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., è ammessa soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata per l'inesistenza dei presupposti minimi di legge. Ha altresì chiarito che la valutazione di manifesta infondatezza non deve implicare alcun giudizio di merito e alcun apprezzamento discrezionale (Cass., Sez. I, 4 dicembre 2001, n. 5265, rv. 220687; Cass., Sez. I, 13 gennaio 2000, n. 277, rv. 215368; Cass., Sez. I, 30 ottobre 3. Dai precedenti rilievi si evince che nel caso in esame il decreto di inammissibilità è stato emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino in palese violazione di legge. S'impone, quindi, l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato, adottato de plano, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al 3-.A.e-ef;Dhzi t dz-e,`.5-z Tribunale di sorveglianza di TorinojCosì deciso, in Roma, il 23 aprile 2015. 1996, n. 5642, rv. 206445).

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