Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27294 del 02/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27294 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 5855/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
31/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 02/04/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
A.A. ricorre contro la sentenza
d’appello specificata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e denuncia manifesta illogicità della motivazione, censurando che sia stata disattesa l’asserita destinazione della sostanza stupefa-
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata, attenendosi alla corretta interpretazione della norma penale, ha logicamente
desunto la destinazione dello stupefacente a un uso non esclusivamente personale dalle modalità del fatto (possesso della strumentazione necessaria per la preparazione di
dosi singole), dalla quantità significativa detenuta (g. 40 di cocaina sufficiente al confezionamento di 173 d.m.s.) e dall’incompatibilità del prezzo pagato per l’acquisto con
le condizioni economiche del detentore, così dimostrando che la sostanza era destinata
alla cessione a terzi.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 2 aprile 2014.
cente ad uso esclusivamente personale.