Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2729 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2729 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Santucci Vittoria, nata a Portovenere (Sp) il 13.8.59
imputata art. 10 bis D.Lgs. 74/00
avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova del 14.3.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

La presente impugnazione ha ad oggetto la sentenza con la quale la Corte d’appello ha
confermato la condanna inflitta alla ricorrente per la violazione dell’art. 10 bis D.Lgs. 74/00.
Unico motivo dedotto la estinzione per prescrizione del reato avvenuta nelle more dopo
la sentenza di secondo grado e prima dell’odierno giudizio. Richiamando giurisprudenza di
legittimità, si sostiene che il giudice – in questo caso anche quello di legittimità — ha sempre il dovere
di dichiarare le cause di estinzione del reato sopraggiunte.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
L’indirizzo interpretativo evocato è decisamente risalente nel tempo e sicuramente
superato da varie sentenze di queste S.U. nelle quali è implicito il concetto che il
sopraggiungere della prescrizione è aspetto che questa Corte di legittimità può, e deve,
valutare solo in caso di corretta instaurazione del rapporto di impugnazione cosa che avviene
in presenza di gravame fondato su motivi non manifestamente infondati.

Data Udienza: 06/12/2013

In tal senso si espressero le S.U. del 22.3.05 ( Bracale, Rv. 231164) quando affermarono che
l’inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta genericità delle doglianze) non
consente preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma
dell’art. 129 c.p.p.. Analogamente è stato ribadito in seguito (S.U., 22.11.00, De Luca, Rv. 217266) che
la manifesta infondatezza delle censure mosse nel ricorso impone una declaratoria di
inammissibilità che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione “e preclude,
pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129
c.p.p. (come, nella specie, la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il

In questo caso specifico, dal momento che l’unico motivo di ricorso è rappresentato
dalla richiesta di declaratoria della prescrizione si è come al cospetto di un ricorso senza motivi
e, come tale inammissibile e preclusivo della possibilità di dichiarare la prescrizione
sopraggiunta.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Così deciso in Roma nell’udienza del 6 dicembre 2013

Il Presidente

ricorso).

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