Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27289 del 25/03/2015
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27289 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: NOVIK ADET TONI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CRISEO CRISTIAN N. IL 27/10/1975
avverso l’ordinanza n. 2240/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 06/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/s~ le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;
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6 11 P CP 2A—A,
Data Udienza: 25/03/2015
RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 6 marzo 2014, il Tribunale di sorveglianza di
Catanzaro rigettava la richiesta di riabilitazione presentata da Christian Criseo in
relazione ai decreti penali di condanna emessi in data 12 novembre 2008 (reato
commesso nel 2005) ed il 6 luglio 2009 (reato commesso dal marzo 2007 e fino
al febbraio 2008) ritenendo ostativa la commissione nel 2004 di ulteriori reati ed
il mancato adempimento delle obbligazioni civili.
2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione con atto datato
inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 127 cod. proc. pen., per aver il
giudice omesso di fissare la camera di consiglio e consentire alla difesa il
contraddittorio; violazione dell’art. 179 cod. pen., per non avere il giudice
motivato in relazione all’esclusione della buona condotta, traendo convincimento
da denunce o condanne per fatti posteriori; vizio di motivazione, sotto l’aspetto
della mancanza ed apparenza della motivazione.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto che il ricorso sia
qualificato come opposizione, con la trasmissione degli atti al Tribunale di
sorveglianza di Catanzaro per il giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via pregiudiziale, deve rilevarsi che, poichè il comma 1 bis dell’art. 678
cod. proc. pen., aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. C), del Decreto Legge 23
dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 febbraio
2014 n. 10 dispone che nelle materie relative alle richieste di riabilitazione
il
Tribunale di sorveglianza procede a norma dell’art. 667, comma 4, contro il
provvedimento adottato in materia senza formalità non è immediatamente
proponibile il ricorso per cassazione, ma deve essere proposta opposizione allo
stesso giudice.
P.Q.M
Qualificato il ricorso come opposizione dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2015
Il Consigliere estensore
Il Presidente
28 marzo 2014 Christian Criseo, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando