Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27285 del 19/03/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27285 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZHOU LING N. IL 06/01/1987
avverso l’ordinanza n. 148/2014 TRIB. LIBERTA’ di CAGLIARI, del
31/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere 9.9tt. GIACOMO ROCCHI;
/sentite le conclusioni del PG Dott.

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4,,-QAYA

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 19/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Cagliari
confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Oristano di
applicazione nei confronti di Zhou Ling della misura del divieto di dimora nel
Comune di Oristano in relazione ai reati di favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina ed associazione per delinquere.
I reati erano emersi a seguito di una complessa indagine avviata a seguito

permesso di individuare un’organizzazione transnazionale che favoriva
l’immigrazione di cittadini cinesi servendosi di connazionali e di cittadini italiani;
questi ultimi, a fronte di corrispettivi in denaro, si prestavano a sottoscrivere
fittizi rapporti di lavoro e a curare le relative pratiche.
Il Tribunale rigettava l’eccezione preliminare di nullità del procedimento
sollevata dal difensore (domiciliatario dell’indagata) in ragione dell’invio al suo
studio di una sola copia del fax contenente il decreto di fissazione dell’udienza
camerale, recante, però, l’indicazione di entrambi i destinatari: non si trattava di
nullità ma di mera irregolarità.
Veniva respinta anche l’eccezione di nullità sollevata in quanto l’ordinanza
era stata notificata all’indagata solo in lingua cinese e non anche in lingua
italiana: circostanza che il Tribunale riteneva non provata e, comunque, non
integrante nullità, perché niente affatto lesiva del diritto di difesa dell’indagata
(che aveva avuto necessità di un interprete all’atto dell’identificazione). In ogni
caso, l’indagata parlava ottimamente anche la lingua italiana.
La violazione dell’art. 2, comma 7 D. L.vo 286 del 1998 (informazione
dell’autorità diplomatica cinese) non dava luogo a nullità, in ragione del principio
della tassatività delle nullità.
Il Tribunale riteneva infondata l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni
rese da sei persone senza le formalità dell’art. 63 cod. proc. pen.: nei confronti
delle stesse non erano emersi indizi concreti di reità nel momento in cui erano
state sentite a sommarie informazioni.
Il Tribunale dava atto che la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i
reati fine non era stata contestata; li riteneva sussistenti anche per il delitto
associativo, atteso il ruolo attivo ricoperto da Zhou Ling all’interno del sodalizio
criminoso facente capo a due connazionali, con i quali aveva costanti contatti
telefonici (come risultava dai tabulati). Il Tribunale ricordava due specifici episodi
nei quali, dopo che il cittadino italiano escusso presso la Direzione del Lavoro
aveva negato di avere assunto alle proprie dipendenze il cittadino cinese
immigrato, questi aveva contattato telefonicamente Zhou Dongxian che, a sua

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di segnalazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Oristano, che aveva

volta, aveva telefonato a Zhou Ling, la quale aveva provveduto in pochi minuti a
comunicare all’INPS per via telematica la cessazione del rapporto di lavoro per
dimissioni del lavoratore: evidentemente si trattava di procedura previamente
concordata, che dimostrava che l’intervento dell’indagata non era affatto
estemporaneo; due cittadini italiani, del resto, l’avevano descritta mentre
accompagnava Yan Xufei, la quale aveva loro proposto le assunzioni fittizie di
cittadini cinesi.
Il Tribunale riteneva irrilevante la circostanza che l’indagata non dimorasse

i suoi frequenti viaggi in Cina non le impedivano di continuare a prestare la sua
opera per il sodalizio; valutava sussistenti le esigenze cautelari ed adeguata la
misura adottata.

2. Ricorre per cassazione Zhou Ling, deducendo violazione di legge
processuale e vizio di motivazione.
Il Tribunale aveva ritenuto la notifica del decreto di fissazione dell’udienza
camerale irregolare, ma aveva omesso di ordinarne la rinnovazione.
In un secondo motivo la ricorrente ripropone l’eccezione di nullità
dell’ordinanza per la mancata notifica alla stessa di copia dell’ordinanza in lingua
italiana. La circostanza della notifica della sola copia in lingua cinese risultava dal
verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Voghera; in un terzo motivo
l’eccezione di nullità derivante dalla mancata comunicazione della misura
cautelare all’Autorità diplomatica; in un quarto motivo deduce violazione di legge
processuale e vizio di motivazione con riferimento alla sostenuta inutilizz8bilità
delle dichiarazioni rese dagli indagati: nei confronti dei soggetti che erano stati
escussi erano già emersi gravi indizi di reità, cosicché le loro dichiarazioni sono
inutilizzabili ai sensi dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen..
In un ultimo motivo, la ricorrente contesta la gravità indiziaria per il reato
associativo, richiamando la memoria depositata al Tribunale del riesame.
La ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è infondato: questa Corte ha ripetutamente
affermato che la violazione delle disposizioni di cui all’art. 54 disp. att. cod. proc.
pen. – per il quale il numero di copie degli atti da notificare deve essere uguale a
quello dei destinatari della notificazione – non è sanzionata a pena di nullità, in
forza del principio di tassatività delle nullità (da ultimo, Sez. 6, n. 36695 del
06/10/2010 – dep. 13/10/2010, Drago, Rv. 248526); tale irregolarità non

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stabilmente ad Oristano, poiché, avendo l’associazione carattere transnazionale,

comportava l’obbligo della rinnovazione della notificazione che, appunto, non era
nulla; la rinnovazione dell’avviso è previsto – in conseguenza di una valutazione
discrezionale del giudice – solo per quello concernente la fissazione dell’udienza
preliminare e la citazione in dibattimento.

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato: da una parte la ricorrente
non prova l’avvenuta notifica della sola copia in lingua cinese – in effetti, il
verbale di notifica redatto dai carabinieri di Voghera fa riferimento ad una copia,

sia il provvedimento in lingua italiana, sia quello in lingua cinese – dall’altra,
poiché la finalità della traduzione è quella di far comprendere al cittadino
straniero le accuse formulate nei suoi confronti e di fargli seguire il compimento
degli atti ai quali partecipa, è evidente che la notificazione nella lingua natìa
dell’ordinanza soddisfa le esigenze poste a base della norma che impone la
traduzione.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato: come esattamente
rilevato dal Tribunale – e come, del resto, apparentemente non contestato dalla
stessa ricorrente – la violazione dell’art. 2, comma 7 D. L.vo 286 del 1998 non
determina alcuna nullità del provvedimento cautelare.

Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
Il Tribunale del riesame ha valutato che a carico dei soggetti che avevano
riferito su alcune circostanze riguardanti la condotta dell’indagata non
sussistessero ancora concreti indizi di reità; valutazione in fatto, di cui la
produzione degli atti da parte della ricorrente non dimostra affatto la
contraddittorietà ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: si deve
ricordare, infatti, che per ritenere sussistente il vizio, è necessario che gli atti del
processo richiamati dal ricorrente siano autonomamente dotati di una forza
esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di
disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo
interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente
incongrua o contraddittoria la motivazione. Nel caso di specie, al contrario,
questa evidenza manca, cosicché la ricorrente non fa altro che sollecitare questa
Corte a sovrapporre la propria valutazione a quella già espressa dal giudice di
merito.

Il quinto motivo di ricorso è inammissibile, in quanto generico.
La ricorrente si limita a richiamare la memoria depositata al Tribunale del

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senza ulteriori specificazioni, ben potendosi ritenere che tale copia comprendesse

riesame per contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato
associativo: ma ciò comporta che le argomentazioni sul punto dell’ordinanza oggi
impugnata non siano analizzate e censurate specificamente. Questa Corte ha
costantemente insegnato che i motivi del ricorso per cassazione devono ritenersi
generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì
quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento
del provvedimento impugnato (da ultimo, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 –

Il ricorso deve, in definitiva, essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 19 marzo 2015

Il Consigliere estensore

dep. 26/06/2013, Sammarco, Rv. 255568).

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