Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27284 del 19/03/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27284 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SINATRA SALVATORE N. IL 01/05/1944
avverso l’ordinanza n. 177/2014 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
31/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI .
l /sentite le conclusioni del PG Dott.

r

Uditi difenso vv.;

p cs,

Data Udienza: 19/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2/8/2014, il Tribunale di Catania, provvedendo sulla
richiesta di riesame proposta nell’interesse di Sinatra Salvatore avverso il
decreto emesso dal G.I.P. di sequestro preventivo di due fucili da caccia e del
relativo munizionamento, confermava il decreto impugnato.
Secondo il Tribunale, il decreto – adeguatamente motivato – aveva dato atto
del fumus dei reati di lesioni personali e minacce commessi nei confronti di

locato e a pagare il canone di locazione; i giudici ritenevano la denuncia di
Sinatra nei confronti di Cavallaro poco credibile, in quanto presentata solo dopo il
sequestro dei due fucili, mentre le lesioni da lui riportate erano compatibili con
una reazione difensiva da parte del Cavallaro di fronte all’aggressione da parte
del Sinatra della moglie di questi.
Il Tribunale riteneva sussistente anche il periculum in mora, alla luce della
violenza esercitata e della minaccia proferita, sussistendo il pericolo che la libera
disponibilità delle armi in sequestro potesse agevolare la reiterazione del reato e
la commissione di più gravi reati.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Sinatra Salvatore, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorrente eccepisce la nullità del provvedimento e del procedimento,
atteso che la richiesta di sequestro preventivo risulta assolutamente carente
nell’indicazione dei fatti oggetto del procedimento e dell’imputazione, così come
il decreto di sequestro preventivo manca di qualsiasi motivazione.
La difesa aveva potuto solo intuire la natura delle minacce contestate,
atteso che la circostanza aggravante dell’uso delle armi non emergeva in alcun
modo: erano stati violati gli artt. 24 Cost. e 6 CEDU.

In un secondo motivo il ricorrente censura la valutazione del Tribunale che
aveva respinto le asserzioni difensive, ritenendo credibile esclusivamente la
versione dei fatti fornita dal Cavallaro e strumentale la successiva denuncia da
parte di Sinatra; il ricorrente aveva provato che era stato Cavallaro ad
aggredirlo, provocandogli escoriazioni e lesioni ad una costola, salvo poi indurlo
con l’inganno a non presentare querela: richiesta alla quale Sinatra aveva
acconsentito, salvo scoprire al momento del sequestro dei fucili che era stato
Cavallaro a presentarla. Il ricorrente sottolinea che Cavallaro non aveva subito
alcuna lesione (mentre la moglie di questi era stata colpita all’occhio per errore
dallo stesso marito) e censura la motivazione dell’ordinanza impugnata che

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Cavallaro Salvatore e Piazza Angela al fine di indurli a lasciare l’immobile loro

valuta le lesioni subite dal Sinatra come compatibili con una reazione difensiva di
Cavallaro.
In definitiva, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere l’insussistenza del fumus
dei reati ipotizzati, ma anche del periculum, atteso che le presunte minacce
riferite dalla persona offesa lo erano state al solo fine di recare pregiudizio al
Sinatra. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, per
adottare il sequestro preventivo, è necessaria la strumentalità rispetto al reato
commesso.

proprietà del Sinatra e si è allontanato dalla città, cosicché ogni rischio di
recidivanza è venuto meno.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.,
avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen. è ammesso il
ricorso per cassazione solo per violazione di legge.
Tale limite rende, di per sé, inammissibile il ricorso quanto alla censura
dell’ordinanza impugnata sotto il profilo della ritenuta sussistenza del fumus: si
tratta, infatti, di argomentazioni che attengono al merito della vicenda e che
potrebbero – al più – essere inquadrate nel vizio di motivazione.

2. Il primo motivo di ricorso è, invece, palesemente infondato: si deve
ricordare che – contrariamente a quanto previsto dall’art. 292 cod. proc. pen.
per l’applicazione di misure cautelare personali – il codice prevede che il
sequestro preventivo sia disposto con decreto motivato, senza dare indicazione
di particolari requisiti della motivazione; del resto, l’imputazione viene
compiutamente formulata dal P.M. solo al momento dell’esercizio dell’azione
penale (art. 417, comma 1, lett.

b)

cod. proc. pen.), tanto che l’atto

immediatamente precedente – l’avviso di conclusione delle indagini preliminari contiene soltanto “la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede,
delle norme che si assumono violate e della data e luogo del fatto”.
Questa Corte, di conseguenza ha ritenuto sufficientemente motivato il
provvedimento di sequestro preventivo che, pur non recando l’indicazione delle
norme che si assumono violate, contenga una compiuta descrizione della
condotta, tale da esaurire l’onere di indicazione del titolo del reato per il quale si
procede (Sez. 2, n. 35481 del 12/07/2007 – dep. 24/09/2007, Scalfati, Rv.
238312); per di più, dal combinato disposto degli artt. 324, settimo comma, e

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Infine il ricorrente sottolinea che il Cavallaro ha sgombrato l’abitazione di

309, nono comma, cod. proc. pen., si evince la possibilità per il Tribunale del
riesame di integrare la motivazione del provvedimento oggetto del gravame,
ancorché quest’ultima sia succinta e ricavabile nella sua estensione dall’adesione
alle indicazioni e alla descrizione del fatto effettuata dalla polizia giudiziaria (Sez.
3, n. 27 del 08/11/2002 – dep. 08/01/2003, Bosch, Rv. 223197); operazione
impossibile solo se il decreto sia del tutto carente del requisito della motivazione.
Nel caso di specie, i reati ipotizzati nei confronti del ricorrente (minacce e
lesioni) sono stati compiutamente descritti, con riferimento al tenore della

esse; nessun dubbio sussiste in ordine al luogo e al tempo di consumazione,
cosicché l’indagato ha potuto adeguatamente difendersi, proponendo (prima con
una querela, poi con la richiesta di riesame) una versione alternativa dello stesso
episodio, sostenendo di essere il vero aggredito.

2. Anche la contestazione concernente il

periculum in mora

e la

sequestrabilità dei due fucili è infondata.

I fucili, infatti, sono pertinenti al reato di minaccia, tenuto conto che il
ricorrente – secondo l’ipotesi accusatoria – aveva fatto esplicito riferimento alle
armi nel momento in cui, dopo avere compiuto l’aggressione fisica, si stava
allontanando senza avere ottenuto né il pagamento dei canoni scaduti né il
rilascio dell’abitazione da parte dei coniugi Cavallaro; i fucili, quindi, erano stati
evocati con la precisa volontà di rendere temibile la minaccia e la condotta
appariva propedeutica ad una minaccia con l’uso di armi o a reati più gravi.

Le ulteriori considerazioni del ricorrente sul venir meno del periculum in
mora per l’avvenuto rilascio dell’immobile, ancora una volta riguardano il merito
della vicenda e non possono, quindi, essere valutate da questa Corte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 19 marzo 2015

Il Consigliere estensore

DEP SI A

Pres dent

querela presentata dalle persone offese e al referto medico rilasciato ad una di

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