Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27281 del 12/03/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27281 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
nei confronti di:
MATRYPULA OKSANA
avverso il decreto n. 152/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
13/08/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 12/03/2015

IN FATTO E IN DIRITTO
1.

La Corte di Appello di Genova, con decreto emesso in data 13 agosto 2014,

ha respinto l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Savona avverso
una statuizione di revoca del sequestro di prevenzione di una autovettura
emessa, in sede di decisione su più ampia proposta, dal Tribunale di Savona
nella procedura trattata e decisa in danno di Cetriolo Michele.
Giova precisare che il Tribunale di Savona con decisione emessa in data 9 giugno
2014 applicava nei confronti di Cetriolo Michele la misura di sicurezza della

Con tale provvedimento veniva altresì disposta la confisca di numerosi beni
ritenuti nella disponibilità di Cetriolo Michele (un fabbricato, un terreno, quote
societarie, una autovettura marca Ferrari, libretti di deposito ed altro) e veniva
revocato il sequestro di un ulteriore bene immobile e della autovettura marca
Nissan intestata a Matrypula Oksana.
Le doglianze dell’organo requirente si appuntavano sulla restituzione di detta
vettura marca Nissan, posto che si riteneva erronea la valutazione del Tribunale
circa il rilievo della disponibilità ‘effettiva’ dell’auto in capo alla Matrypula – già
convivente del Cetriolo -, trattandosi di bene acquistato in corso di convivenza e
mediante versamenti di denaro effettuati dal Cetriolo medesimo. Non poteva
rilevare, a parere del P.M. appellante, la eventuale donazione del bene realizzata
dal Cetriolo, stante la provenienza illecita delle risorse impiegate e la
presunzione di fittizietà della intestazione.
La Corte di Appello, nel respingere il gravame e nel confermare la decisione di
primo grado, ha osservato che la proposta è stata depositata oltre il biennio
previsto come limite temporale di presunzione di fittizietà ai sensi dell’art. 26
d.lgs. n.159 del 2011. Inoltre, non essendo contestato l’effettivo utilizzo della
vettura – da parte della donna – anche in epoca posteriore alla cessazione della
convivenza, non vi è prova della fittizietà della intervenuta donazione, il che
esclude la possibilità di assoggettare detto bene a confisca.

2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
Generale della Repubblica di Genova.
Nel ricorso si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
Il veicolo, acquistato in data 27 gennaio 2011, in costanza di convivenza, è
pacificamente stato pagato con versamenti realizzati dal Cetriolo, soggetto
dedito ad attività illecite.
Il fatto che lo stesso sia uscito dalla materiale disponibilità del Cetriolo non ne
giustificava la restituzione alla Matrypula, trattandosi di un bene ‘derivante’ da

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sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre.

illecita accumulazione di redditi da parte del Cetriolo, dunque confiscabile in
ragione della previsione di legge di cui all’art. 24 d.Lgs. n.159 del 2011,
trattandosi in particolare di beni frutto di attività illecita o che ne costituiscano il
reimpiego (dunque confisca di tipo

pertinenziale

e non per accertata

sproporzione).
Tale specifica ipotesi, secondo il ricorrente, renderebbe irrilevante il dato della
‘disponibilità’ del bene in capo al proposto, così come stabilito dallo stesso
decreto legislativo del 2011, all’art.18, nelle ipotesi di successione mortis causa.

rappresentare ostacolo alla emissione del provvedimento di confisca.

3. Il ricorso va dochiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti.
Il ricorrente muove da una non condivisibile interpretazione della norma di
riferimento, indicata nell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, e ciò
inficia in radice laq prospettiva seguita nel ricorso.
Detta norma, infatti, nel porre a fini di confiscabilità dei beni – nella parte finale
del comma 1 – la condizione alternativa tra l’accertamento della «sproporzione
di valori » tra beni e redditi o la constatazione della «pertinenzialità» tra i beni
stessi e le attività illecite antecedenti, presuppone in entrambi i casi che si tratti
(secondo la prima parte della stessa norma) dei beni di cui il soggetto ritenuto
pericoloso risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo (come
risulta evidente dalla lettura integrale della previsione di legge).
Ciò in ragione del fatto che nel sistema delle misure di prevenzione – personali e
patrimoniali – pur dopo le modifiche intervenute negli anni 2008/2009 non è
stata introdotta ractio in rem , ossia la possibilità di recuperare – in quanto tali beni che si assume essere provenienti da pregresse attività illecite, essendo la
confiscabilità sempre correlata (in funzione di prevenzione/dissuasione) alla
pericolosità soggettiva (eventualmente cessata, in caso di confisca disgiunta)
della persona che conserva (quantomeno) la disponibilità di fatto del bene in
questione (da ultimo, sul tema della confisca disgiunta, Sez. U. 26.6.2014 ric.
Spinelli).
Solo in via eccezionale (e dunque insuscettibile di applicazione analogica in
malam partem) è stata ritenuta possibile la confisca dei beni realizzati in
costanza di pericolosità e caduti in successione mortis causa , peraltro entro
precisi limiti temporali di proponibilità dell’azione (art. 18 d.lgs. n.159 del 2011)
versandosi in tale ipotesi in una condizione di conflitto tra il consolidamento di
una condizione patrimoniale di vantaggio per gli eredi e la riconosciuta

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Secondo il ricorrente, pertanto, la mera ‘donazione’ alla convivente non poteva

pericolosità del loro dante causa e della derivazione del compendio patrimoniale
dalla medesima.
Il ricorrente tende pertanto ad estrarre una sorta di principio generale – ossia la
possibilità di prescindere dal rapporto tra il soggetto pericoloso ed il bene – da
una norma eccezionale, dettata al fine di evitare il consolidamento di situazioni
giuridiche correlate al fenomeno successorio per causa di morte lì dove ricorrano
i residui presupposti di confiscabilità dei beni.
Va pertanto ribadito che lì dove – in forza di un atto inter vivos non fittizio – il

presupposti della confisca di prevenzione, in modo non dissimile da quanto
previsto in tema di confisca ‘estesa’ ai sensi dell’art. 12 sexíes legge n.356 del
1992 e succ.mod. . Il destinatario della misura ablativa – da ritenersi soggetto
cui è riferibile il bene – ben potrebbe, infatti, allegare come criterio di
giustificazione del suo titolo una donazione, non essendo tenuto a giustificare la
liceità della provenienza in capo al suo dante causa (di recente, sul tema, Sez. V
n. 32774 del 9.7.2014, rv 261901).
Del resto, non è un caso che in ipotesi di intestazione del bene a terzi – come
pacificamente avvenuto nellla ipotesi in esame – occorre, secondo le costanti
indicazioni interpretative di questa Corte, lì dove non operino presunzioni, prova
rigorosa da parte dell’accusa della fittizietà del trasferimento e del mantenimento
della relazione tra il soggetto pericoloso e la res in termini di autonoma
disponibilità di fatto (tra le molte Sez. I n. 43046 del 15.10.2003 rv 226610)
senza distinzione alcuna tra l’ipotesi della sproporzione e quella della derivazione
del bene dalla pregressa attività illecita.
In effetti, va anche ribadito che il criterio della accertata sproporzione dei valori,
a fini di confisca, altro non è che una semplificazione probatoria ex lege del tema
della diretta percezione della derivazione dei beni dalla pregressa attività contra
legem (in tal senso, tra le altre, Sez. I n. 5760 del 20.11.1998, rv 212442) il che
non consente – anche sul piano logico – di far discendere dalla ricorrenza dell’una
(sproporzione) o dell’altra (derivazione) ipotesi le conseguenze ipotizzate dal
ricorrente in punto di possibile rilievo della perdita di ‘potere di fatto’ sul bene da
parte del soggetto proposto.
Nel caso in esame non è stata posta in dubbio la effettiva perdita di disponibilità
del bene da parte del soggetto pericoloso in forza di donazione non fittizia, il che
ne esclude – come deciso in sede di merito – la confiscabilità.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

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bene risulti non più nella disponibilità del soggetto pericoloso manca uno dei

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 12 marzo 2015

Il Consigliere estensore

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