Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27280 del 11/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 27280 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIZZUTI SALVATORE N. IL 24/11/1975
avverso l’ordinanza n. 145/2014 CORTE APPELLO di ANCONA, del
22/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/s~ le conclusioni del PG Dott.
/t( o Q1

(Je

Uditi difensor Avv.;

(LA

o LU

i41, P

Data Udienza: 11/03/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 22 maggio 2014, la Corte di appello di
Ancona in funzione di giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza proposta da
Salvatore Pizzuti intesa ad ottenere il riconoscimento del beneficio dell’indulto
di anni due mesi otto giorni tre di reclusione già concesso dal tribunale di
Mantova con la sentenza del 14/12/2007, ma di cui di fatto asseriva di non
aver mai goduto.
2. La Corte di appello evidenziava che nell’istanza PIZZUTI aveva dedotto

concorrenti emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Catanzaro in
data 5.05.2009 ricomprendente:
1) Sentenza del 14.12.2007 G.U.P. del Tribunale di Mantova di condanna
alla pena dì anni 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa. Con riferimento a
tale sentenza era stato concesso il beneficio dell’indulto in misura pari ad anni
2, mesi 8 e giorni 3 di reclusione;
2) Sentenza del 6.11.2003 della Corte di Appello di Catanzaro, con la
quale ha riportato condanna ad anni 3 e mesi 2 di reclusione. La pena residua
da espiare, dedotto il presofferto e l’indulto, risultava pari ad anni 2, mesi 11
e giorni 4 dì reclusione;

per l’effetto di un nuovo provvedimento di esecuzione dì pene

concorrenti emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Catanzaro in
data 2.07.2009, avente per oggetto il cumulo del 5.05.2009, ed una sentenza
emessa dal Tribunale di Paola in data 13.12.2005 di condanna alla pena di
mesi 10 di reclusione, la pena residua da espiare risultava pari ad anni 3,
mesi 9 e giorni 1 di reclusione;
– in data 21.08.2009, la Procura Generale della Repubblica di Catanzaro
emetteva un altro provvedimento di cumulo, ricomprendente il precedente
cumulo del 2.07.2009 ed una Sentenza emessa dal Tribunale di Paola in data
11.07.1995 con cui era stata applicata la pena di anni 1, mesi 8 di reclusione
ed euro 516.46 di multa. La pena residua da espiare risultava pari ad anni 5,
mesi 5 e giorni 1 di reclusione;
– in data 3.08.2010, era intervenuto un provvedimento emesso dalla
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna che
conteneva il cumulo del 21.08.2009, emesso dalla Procura Generale di
Catanzaro, e la sentenza del 29.04.2010, emessa dalla Corte di Appello di
Bologna che ha riconosciuto il vincolo della continuazione con la sentenza del
GUP di Mantova del 14.12.2007, rideterminando la pena in anni 1 e mesi 4 di
reclusione, rispetto a quella dì anni 4 originariamente inflitta;

1

di essere stato destinatario di un primo provvedimento di esecuzione di pene

- il 21.06.2011 la Procura Generale di Catanzaro aveva emesso un
ulteriore provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, che ricomprendeva
il cumulo della Procura Generale di Bologna del 3.08.2010 e la sentenza del
27.09.2010 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro di condanna a anni 1 e
mesi 2 di reclusione. La pena residua da espiare risultava pari ad anni 8, mesi
11 e giorni 1 di reclusione;
– la Procura di Modena con provvedimento del 7.03.2012, ricomprendente il

condanna a anni 4 e mesi 6 di reclusione aveva portato la pena residua da
espiare ad anni 12, mesi 5 e giorni 1 di reclusione;
– con provvedimento del 28.09.2012, la Procura di Modena aveva ridotto
di 2 anni la pena irrogata dal Tribunale di Modena in data 22.4.2008 di cui al
provvedimento del 7.03.2012, per cui la pena da espiare era di anni 10, mesi
5 e giorni 1 di reclusione;
– Il giugno 2013 la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Ancona del aveva emesso l’ordine di esecuzione di anni 1 e mesi 6 di
reclusione per la sentenza emessa in data 24.05.2012 dalla Corte di Appello di
Ancona, definitiva il 10.11.2012.
Il ricorrente chiedeva quindi il riconoscimento delle beneficio dell’indulto
nella misura di anni 2 e mesi 8, già concesso formalmente in relazione alla
Sentenza del 14.12.2007 del GUP presso il Tribunale di Mantova ma di di cui di
fatto non aveva mai beneficiato.
3. Nel respingere la richiesta, il giudice dell’esecuzione rilevava che nel
provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura
Generale della Repubblica di Catanzaro in data 5.05.2009 era stato dato atto
che, in relazione alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa,
comminata con la sentenza resa il 14.12.2007 dal GUP presso il Tribunale di
Mantova, risultava applicato l’indulto per anni 2, mesi 8, gg. 3 di reclusione
(oltre la multa), mentre per il residuo, pari ad anni

1, mesi 3, gg. 27 di

reclusione la pena era stata espiata dal 29.08.2007 al 24.12.2008. Pertanto,
la riduzione operata per l’indulto si era riflessa su tutti i successivi cumuli
consentendo al ricorrente di godere per intero del beneficio.
4. Avverso questa ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il
condannato a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento.

2

cumulo del 21.06.2011 e la sentenza del Tribunale di Modena del 22.04.2008, di

Con unico motivo viene dedotto vizio di violazione di legge, mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt.
125, 666, 672 codice di rito. Ripercorsi nei termini sopra riportati tutti i
passaggi che avevano portato alla determinazione della pena da scontare, il
ricorrente ribadisce di aver diritto a beneficiare dell’indulto già concesso dal
GUP di Mantova.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

L’ordinanza impugnata va annullata per le ragioni che seguono.

All’applicazione dell’amnistia e dell’indulto in sede esecutiva si provvede con la
procedura de plano prevista dall’art. 667 c.p., comma 4, richiamato dall’art. 672
c.p.p., comma 1. Nei riguardi del relativo provvedimento è previsto un
particolare mezzo di reclamo, costituito dall’opposizione dinanzi allo stesso
giudice dell’esecuzione, che introduce un procedimento che deve svolgersi con
l’osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa,
secondo lo schema definito dall’art. 666 cod. proc. pen. (Cass. 5 marzo 1996,
ric. Kandian; Cass. 4 marzo 1994, ric. Magarotto, rv. 196874; Cass. 20
settembre 2002, ric. lucci, rv. 223126).
2. Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione, anziché procedere de plano,
ha fissato l’udienza camerale e ha deciso all’esito di tale udienza. La
giurisprudenza più recente di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 37343 del
26/9/2007, Olivieri, Rv. 237508), cui questo Collegio aderisce, ritiene che
avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia che questi abbia deciso
de plano ai sensi dell’art. 667 cod. proc. pen., sia che abbia provveduto
irritualmente ex art. 666 cod. proc. pen., è data solo la facoltà di proporre
opposizione. Il ricorrente è stato, quindi, privato della fase della rivalutazione del
provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale, al contrario del
giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato
a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di
sottoporre ad un giudice di merito, in una materia in relazione alla quale il
legislatore ha previsto la fase dell’opposizione proprio per la sua peculiarità.
3. L’ordinanza impugnata va qualificata come opposizione, con conseguente
trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione dispone trasmettersi gli atti alla Corte
di appello di Ancona.
3

dell’istanza.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2015

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA