Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27278 del 11/03/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27278 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BERINTAN IOAN N. IL 25/03/1969
avverso l’ordinanza n. 60/2014 GIP TRIBUNALE di MONZA, del
16/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 13
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Data Udienza: 11/03/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 16 maggio 2014, il tribunale di Monza, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta di dichiarare la
nullità del decreto penale emesso nei confronti di Berintan Ioan perché non
tradotto in lingua romena e la restituzione nel termine per proporre opposizione
per nullità della notifica.
2. Il tribunale rilevava che il condannato parlava e comprendeva
sufficientemente la lingua italiana dal momento che era stato in grado di

giudiziaria., era residente in Italia e titolare di patente di guida conseguita nel
2004. Per quanto riguarda la notificazione del decreto penale, il giudicante
rilevava che la notifica era stata correttamente tentata presso il luogo di
residenza, dove era stato dichiarato il domicilio, e l’avviso era stato affisso alla
porta d’ingresso dello stabile, cui era seguito il deposito e l’invio della
raccomandata.
2. Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Berintan
ben, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento e
deducendo con un primo motivo l’inosservanza delle norme processuali
stabilite a pena di nullità. Al momento degli accertamenti, il condannato aveva
dichiarato dì essere residente in Verano Brianza, via Volta n. 13 scala A. Nel
verbale di elezione di domicilio era stato omesso il riferimento alla scala ed in
conseguenza il decreto penale era risultato incompleto. L’immobile in cui
risiedeva il ricorrente era composto da più scale, ciascuna dotata di un
ingresso autonomo e di singole caselle per la posta (al ricorso era allegata
documentazione fotografica). Ai fini di una valida notifica, l’avviso di deposito
del provvedimento doveva essere affisso alla porta d’ingresso dell’abitazione
del ricorrente o immesso nella sua casella postale.
3. Con il secondo motivo lo stesso vizio è articolato in relazione alla
mancata traduzione del decreto penale di condanna in lingua nota all’imputato.
Il ricorrente aveva compreso il contenuto dell’atto notificatogli solo quando si
era rivolto al difensore, apprendendo che il decreto penale era già divenuto
esecutivo.
3. Il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta ha chiesto
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza in conseguenza della nullità della
notifica del decreto penale.

1

comprendere quanto gli era stato richiesto dagli operanti della polizia

CONSIDERATO IN DIRITTO
(a,SSegiaLle,)
1. Il ricorso è fondato e va accolto in relazione al primo\motiv . Risulta dai
documenti allegati al ricorso che al momento dell’accertamento alcolemico il
ricorrente aveva indicato il domicilio in via Volta 3 Sc. A. Detta specificazione era
stata riportata anche nel verbale di contestazione. Tuttavia nel verbale di
dichiarazione di domicilio e nomina del difensore l’indicazione della scala era
stata omessa. Ne consegue che doveva trovare applicazione l’art. 161 comma 4
del codice di rito che, in caso di insufficienza o inidoneità della dichiarazione di

difensore. Il ricorso alla procedura prevista dall’art. 157 comma 8 del codice di
rito non era consentito ed ha precluso ai ricorrente di venire a conoscenza del
provvedimento di condanna.
2. L’ordinanza va quindi annullata e gli atti trasmessi al Tribunale per
quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Gip del Tribunale di Monza per gli adempimenti di cui all’art. 670 comma 1
c.p.p..
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2015
Il Consigliere esten

domicilio, prescrive che le notificazioni siano eseguite mediante consegna al

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