Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27276 del 10/03/2015
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27276 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAVALLO ALDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LITRICO COSMO N. IL 11/02/1959
avverso l’ordinanza n. 1434/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 20/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/se le conclusioni del PG Dott. k c2940 461.rhuf2),,9
CS2, CA-02e1A-C-M0
Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 10/03/2015
Ritenuto in fatto
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava l’istanza
di Litrico Cosmo volta ad ottenere la misura alternativa della detenzione domiciliare
(art. 47 ter, comma 1, lettera c), Ord. Pen.) a ragione delle proprie condizioni di
salute particolarmente gravi, tali da richiedere costanti contatti con i presidi sanitari
territoriali.
Rilevava invero il Tribunale come dai più recenti accertamenti medici fosse
risultato che l’istante, pur gravato da patologie che ne limitavano l’autonomia (diabete
tipo 2, ipertensione arteriosa, poliartrosi e gonartrosi bilaterale con parestesie agli arti
inferiori e disturbi della deambulazione) non versava tuttavia in condizioni di salute
particolarmente gravi, fruendo di adeguate cure farmacologiche regolarmente
somministrate in Istituto e del “sostegno di un piantone”, e che lo stesso, altresì, non
necessitava di continui controlli specialistici ma solo di “saltuari ed occasionali contatti
con í presidi sanitari territoriali”.
Non sussisteva dunque il presupposto previsto dall’ordinamento penitenziario per
la concessione della richiesta misura alternativa alla detenzione.
2.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’anzidetto
condannato, per il tramite del suo difensore, deducendo violazione di legge sostanziale e processuale – e vizio di motivazione (omissione, illogicità,
contraddittorietà e travisamento dei fatti), argomentando, in sintesi, nei seguenti
termini:
– incongrua sottovalutazione delle reali condizioni di salute, assai gravi, del Litrico,
incompatibili con lo stato di detenzione e suscettibili di un progressivo aggravamento
e tali da richiedere necessariamente l’espletamento di controlli polispecialistici;
– mancata considerazione che il protrarsi della detenzione intramuraria comporta
una violazione del divieto costituzionale di mettere in atto trattamenti disumani e
degradanti.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato in ogni sua deduzione e va quindi rigettato.
2. La valutazione della gravità delle patologie del detenuto, odierno ricorrente, è
stata fatta dal competente giudice del merito penitenziario sulla base dei più recenti
accertamenti acquisiti in atti (relazione sanitaria del medico della casa circondariale di
Trani), con adeguato approfondimento dei vari aspetti rilevanti, nonché alla stregua
dei principi normativi e giurisprudenziali che regolano la materia.
1
In particolare i dati essenziali di tale valutazione attengono alla stabilità
complessiva delle condizioni di salute, alla somministrazione di conferente terapia, al
la fruizione da parte del detenuto di adeguato sostegno, e quindi, in definitiva, alla
riscontrata compatibilità dell’ambiente carcerario. Tanto in concreto implica che le
condizioni del soggetto non riceverebbero significativo miglioramento in stato di
libertà ovvero in ambiente extramurario. Tutte tali considerazioni, logiche e coerenti,
nonché espresse su riscontrata base fattuale (documentazione medica, relazione di
Del tutto infondata è dunque la deduzione di sottovalutazione delle reali condizioni
di salute del ricorrente, di contro attentamente e congruamente considerate.
Inammissibili, in quanto del tutto generiche e prive di riscontro, risultano poi le
deduzioni svolte in ricorso relativamente al trattamento non consono al basilare senso
di umanità ed alla necessità di sottoposizione del Litrico a controlli polispecialistici,
rilevando ai fini della concessione della misura non già il tipo dei controlli da svolgere
quanto il carattere continuo degli stessi.
3. Al rigetto dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616
cod. proc. perì. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
RAZ?. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 10 marzo 2015.
sintesi), risultano insindacabili in questa sede di legittimità.