Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27272 del 25/02/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27272 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MBENGUE DJIBRIL N. IL 30/01/1969
avverso l’ordinanza n. 291/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
28/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK; ,
lette/se le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 25/02/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 febbraio 2014, la corte di appello di Salerno, in funzione
di giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza presentata da Mbengue Djibril, diretta
ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in executivis, in
relazione ai reati giudicati con le seguenti pronunce:
1. sentenza del 20.11.12, irrevocabile 1’11.10.13 per reati di cui agli artt. 171
ter L. 633/41 e 648 c.p. commesso il 27.1.2005;
2. sentenza del 9.10.2012, irrevocabile il 22.10.13, per i reati di cui agli artt.

3. sentenza del 29.10.2012, irrevocabile il 29.11.2013 per reati di cui agli artt.
171 ter L. 633/41 e 648 c.p., commesso il 16.4.2005
tenuto conto dell’identica tipologia e modalità esecutiva dei reati giudicati,
costituiti dalla messa in vendita di supporti abusivamente riprodotti, contenenti opere
dell’ingegno, commessi entro un breve arco temporale e nella stessa zona, e
– individuata la condanna più grave in quella inflitta con la sentenza sub 1) con
cui era stata applicata la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.800,00 di multa,
– avuto riguardo alla personalità dell’imputato ed in conformità ai criteri previsti
dall’art. 133 c.p.,
determinava l’aumento per la continuazione nella misura di mesi 3 di reclusione
ed euro 100,00 di multa per ciascuno dei reati di ricettazione e di 1 mese e 50,00
euro per ciascuno di quelli di cui all’art. 171 ter L. 633/41, per un aumento totale di
mesi 8 ed euro 300,00. Determinava, in conseguenza, la pena complessiva in anni 1,
mesi 4 dì reclusione ed euro 2.100,00 di multa.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione Mbengue Djibril, a
mezzo del difensore di fiducia, per inosservanza o erronea applicazione della legge
penale ( art. 606 co. 1 lett. b c. p. p. ); mancanza o manifesta illogicità della
motivazione ( art. 606 co. 1 lett. e c. p. p. ).
In particolare, il ricorrente contesta che la Corte di Appello, in violazione dell’art.
671 del codice di rito, non aveva considerato quale reato più grave, su cui operare i
successivi aumenti per la continuazione, quello di ricettazione, la cui pena edittale era
sensibilmente più alta di quella prevista dalla legge per le varie fattispecie in materia
di tutela del Diritto d’Autore.
Illegittimamente, quindi, la corte aveva individuato la condanna più grave in
quella sub 1, per la quale il delitto di ricettazione non era stato contestato, con la
conseguenza di aver operato un duplice, non dovuto, aumento per la continuazione
per le fattispecie di ricettazione, viceversa ritenute sussistenti con le condanne sub 2)
e 3) richiamate nell’ordinanza medesima, irrogando in tal modo una pena
sensibilmente più alta in considerazione dei due aumenti operati per ciascuna
ricettazione.
1

171 ter L. 633/41 e 648 c.p., commesso il 21.10.2005;

Ad avviso della parte ricorrente, che in proposito cita Cass. Sezioni Unite — Sent.
13 giugno 2013, n. 25939, l’individuazione del reato più grave ai fini del computo
della pena doveva essere effettuata con riguardo alla valutazione compiuta in astratto
dal legislatore.
3.

Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto di annullare

l’ordinanza impugnata sia pure sotto un profilo diverso da quello prospettato, non
avendo provveduto il giudice dell’esecuzione all’individuazione del reato più grave

operato la riduzione per il rito sui reati ritenuti in continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni indicate dal Procuratore
generale. Dalla lettura degli atti, cui questa Corte può accedere direttamente in
relazione ai vizi in procedendo denunciati, risulta che nei confronti del ricorrente
sono state emesse le seguenti condanne:
I- sentenza del 20.11.12, irrevocabile 1’11.10.13, di condanna a mesi 8 di
reclusione e C 1.800 di multa per reati di cui agli artt. 171bis e ter L. 633/41,
commessi il 27.1.2005 (p.b. mesi 9 e C 2.582, aumentata per la continuazione
a 1 anno e C 2.700, diminuita per il rito);
H- sentenza del 9.10.2012, irrevocabile il 22.10.13, di condanna alla pena
di mesi 8 di reclusione e C 400 di multa per i reati di cui agli artt. 171-bis e ter
L. 633/41, 337 e 648 cpv. c.p., commessi il 21.10.2005 (p.b. per il reato di cui
all’art. 337 cod. pen., anni 1 e C 600, ridotta per le generiche e aumentata per
la continuazione a 1 anno e C 600, diminuita per il rito);
III- sentenza del 29.10.2012, irrevocabile il 29.11.2013 per reati di cui agli
artt. 171-ter L. 633/41 e 648 cpv. c.p., commesso il 16.4.2005 di condanna alla
pena di mesi 6 di reclusione e C 200 di multa (p.b., mesi 8 di reclusione e C
200, aumentata per la continuazione a 9 mesi e C 300, diminuita per il rito).
2. La determinazione della pena, una volta riconosciuto il reato continuato,
deve operarsi alla luce dei criteri elaborati in sede di legittimità. E’ infatti stato
detto ripetutamente che il giudice dell’esecuzione che debba procedere alla
rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente
giudicati con sentenze, alcuna delle quali per più violazioni già unificate a norma
dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della
cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo
successivamente, sulla pena come determinata da quest’ultimo dal giudice della
cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già
riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. I,
2

procedendo allo scorporo delle pene irrogate con le diverse sentenze, né

13.10.2010, n. 38244, rv 248299). Valutazione da compiersi nel rispetto
dell”ad. 187 disp. att. cod. proc. pen. che dispone che l’aumento di pena per la
continuazione va operato sulla violazione per cui é stata -in concreto- inflitta la
pena più grave, e non sulla pena più grave inflitta.
2. La corte di appello di Salerno ha erroneamente operato un raffronto tra le
pene irrogate con le sentenze comprensive degli aumenti per la continuazione
tra i reati di cui a ciascuna delle sentenze stesse, individuando così la violazione
più grave in quella irrogata con la sentenza sub I del 20/11/2012, mentre invece

grave era stata inflitta per il reato base di cui all’art. 337 cod. pen., (p.b., anni
uno di reclusione ed euro 516 di multa: pena definitivamente irrogata mesi 8
reclusione ed euro 400 di multa). Inoltre, dal provvedimento impugnato non
ntnoJr e,

risuU’essere stato, applicatg nel computo finale péraumento

,_pen.,

e

la riduzione sulla continuazione per i reati satellite, in

relazione al rito ex art. 442 cod. proc. pen. con cui i processi erano stati celebrati
(sentenze ritenute in continuazione del 9/10/2012 e del 29/10/2012).
2. Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio
alla Corte di appello di Salerno, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena
e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Salerno.
Così deciso il 25febbraio 2015
Il Consigliere estensore

era tale quella di cui alla sentenza sub II) del 9/12/2012, perché la pena più

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