Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27271 del 25/02/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27271 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZOUAIDI JOUNAID N. IL 26/01/1976
avverso la sentenza n. 2246/2013 TRIBUNALE di MONZA, del
13/11/2013

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sentita la relazione fatta dal Consigliere DQtt. ADET TONI NOVIK;
lette/site le conclusioni del PG Dott. t e
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 25/02/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 28 novembre 2013, il Tribunale di Monza
accoglieva l’istanza di pena concordata ed applicava a Zouaidi Jounaid la pena di
anni quattro di reclusione, disponendo che a pena espiata l’imputato fosse
espulso dal territorio dello stato.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
Zouaidi deducendo con un motivo unico violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e)
per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il giudice, nella sentenza

argomentazioni adeguate ed esaurienti con riguardo alla disposta espulsione dal
Territorio nazionale. Il Giudice non aveva motivato in alcun modo l’applicazione
della misura, né aveva compiuto alcun tipo di accertamento in merito alla
presunta pericolosità sociale dello Zouaidi. La Corte costituzionale con la
sentenza 24 febbraio 1995 n. 58 aveva ribadito che tutte le espulsioni a titolo di
misura dì sicurezza disposte nei confronti degli stranieri rientrano nel sistema
generale delle misure di sicurezza che dal 1986 possono essere applicate dal
giudice soltanto dopo che sia stata verificata la pericolosità sociale. Pertanto,
nell’ipotesi di applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero
dal territorio dello Stato a pena espiata, permaneva in ogni caso in capo al
giudice di merito l’obbligo di accertare la sussistenza in concreto della
pericolosità dell’imputato.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta
ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 235 c.p., come è noto, prevede l’applicabilità dell’espulsione in caso di
condanna dello straniero alla reclusione “per un tempo superiore ai due anni”.
Si tratta pacificamente di una misura di sicurezza personale, come del resto
confermato dalla collocazione sistematica dell’art. 235 c.p..
Da ciò consegue che l’espulsione dello straniero, in quanto misura di
sicurezza, trova la sua disciplina in quella generale di cui agli artt. 199 e segg.
c.p.. In particolare, l’espulsione deve essere applicata solo alla persona
socialmente pericolosa, di cui quindi venga accertata, in concreto, la pericolosità
sociale, secondo quanto dettagliato nell’art. 203 c.p.. Inoltre, in seguito
all’adozione dell’art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (che ha abrogato
l’art. 204 c.p.), vige il principio che “tutte le misure di sicurezza personali sono
ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto, è persona
socialmente pericolosa”. La misura di sicurezza in questione, quindi, incidendo su
1

emessa non aveva assolto il compito di dare conto del proprio convincimento con

un valore che l’art. 13 della Costituzione riconosce come diritto inviolabile
dell’uomo, sia esso cittadino o straniero (v., Corte Cost., sent. n. 62 del 1994),
in coerente applicazione con i principi più volte espressi dal Giudice delle leggi in
questa materia ((sentenza n. 139 del 27 luglio 1982; sentenza n. 249 del 15
luglio 1983; sentenza n. 1102 del 13 dicembre 1988; sentenza 24 febbraio
1995, n. 58), può essere ordinata dal giudice solo ove, con congrua e logica
motivazione, questi accerti, alla luce dei criteri di cui all’art. 133 c.p., la
sussistenza in concreto delle condizioni per un giudizio di pericolosità sociale del

reiterazione dei fatti criminosi.
2. Qui il giudice non ha spiegato alcuna motivazione, onde si impone un
annullamento parziale con rinvio, che non travolge il “patteggiamento”,
riguardando una statuizione accessoria che non rientra nell’accordo tra le parti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di espulsione e
rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Monza.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2015
Il Consigliere estensore

condannato, la quale si può manifestare principalmente con la possibilità

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