Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27270 del 25/02/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 27270 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BAJGAR IVAN N. IL 24/03/1973
avverso l’ordinanza n. 7394/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 28/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sete le conclusioni del PG Dott Nin
• v alL9
,a1)
(
(Sik- di\
OL-L-J2
QA tv-^
eytA
(li ‘D

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 25/02/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 28 novembre 2013, il Tribunale di sorveglianza
di Milano rigettava l’opposizione proposta da Bajgar Ivan al provvedimento di
espulsione dal territorio dello Stato disposto dal magistrato di sorveglianza di
Varese, a titolo di sanzione alternativa alla detenzione.
2. Rilevava il tribunale che non sussistevano ragioni ostative all’espulsione.
Bajgar era stato ammesso alla detenzione domiciliare e la misura era stata
revocata in conseguenza della successiva evasione (per cui era stato condannato

procedimento d’appello era assicurata dalla richiesta di rientro in Italia per tali
motivi.
3.

Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente il condannato deducendo di non aver mai avuto la notifica della
fissazione dell’udienza.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta
ha chiesto che il ricorso venga accolto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto in quanto dagli atti, che questa Corte è
abilitata ad esaminare direttamente, non emerge la prova dell’avvenuta notifica
del decreto di fissazione dell’udienza camerale innanzi al tribunale di
sorveglianza di Milano per il 28 novembre 2013. Trattasi di nullità assoluta di
ordine generale riconducibile all’art. 178 lett. e) del codice di rito.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di
sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2015
Il Consigliere estensore

alla pena di mesi otto di reclusione). La indicata necessità di presenziare al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA