Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2727 del 06/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2727 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SARTORIS GIANMARIO N. IL 23/08/1953
avverso la sentenza n. 804/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
10/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 06/12/2013

1) con sentenza del 10.5.2013 la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza del
Tribunale di Aosta, resa in data 10.7.2012, con la quale Sartoris Gianmario, applicata
la diminuente per la scelta del rito, era stato condannato alla pena di mesi 6 di
reclusione per il reato di cui all’art.10 quater D.L.vo 74/2000; pena sospesa
subordinatamente al versamento all’Erario dell’imposta evasa, degli interessi maturati
e delle sanzioni correlate.
Propone ricorso per cassazione il Sartoris, a mezzo del difensore, denunciando la
violazione ed errata applicazione degli artt.163 e 165 c.p.p., con riferimento alla
subordinazione della sospensione della pena al pagamento integrale del tributo evaso.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) L’art.165 c.p., nel prevedere la possibilità che la sospensione della pena venga
subordinata all’adempimento di obblighi, non richiede alcun preventivo accertamento
sulle condizioni economiche dell’imputato. Né sono ravvisabili profili di
incostituzionalità della norma dal momento che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, nell’ipotesi di impossibilità ad adempiere in sede di esecuzione, potranno
essere allegate le ragioni dell’incolpevole inadempimento (cfr.Cass.pen.sez.3 n.3197
del 13.11.2008). E’ stata ritenuta, infatti, manifestamente infondata, in relazione
all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art.165 c.p. nella parte
in cui non esclude che l’esercizio da parte del giudice della facoltà di subordinare il
beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma
accordata a titolo di risarcimento del danno possa fondarsi su considerazioni
offerenti le condizioni economiche e sociali dell’imputato, in quanto il giudice della
cognizione non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche
dell’imputato. Trovando la verifica della concreta possibilità del condannato di far
fronte a tale onere la sua realizzazione soltanto in sede esecutiva (Cass.pen.sez.6
n.713 dell ‘1.12.2003).
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 6.12.2013

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