Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27269 del 16/01/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27269 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AIELLO MICHELE N. IL 02/09/1953
avverso il decreto n. 1527/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO,
del 25/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
NP
CAIAZZO;
rI
lette/szErkite le conclusioni del PG Dott.

no,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 16/01/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto in data 25.3.2014 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano dichiarava
inammissibile l’istanza con la quale AIELLO MICHELE aveva chiesto di essere ammesso alla
detenzione domiciliare ex art.47-ter comma 1 lett. c) 0.P., in relazione alla condanna emessa
dalla Corte d’appello di Palermo con sentenza in data 23.1.2010.
Nel decreto si rilevava che la residua pena da espiare era superiore a quattro anni di

Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione personalmente Aiello Michele,
chiedendone l’annullamento, poiché il residuo pena, al momento della presentazione della
domanda nel gennaio 2014, sarebbe stato inferiore agli anni quattro, come risultava dalla
posizione giuridica, nella quale il fine pena era stato fissato alla data del 22.12.2017.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché dagli atti, ed in particolare dal
certificato D.A.P. in data 20.2.2014, risulta che l’Aiello dovrà essere scarcerato in data
23.6.2018, e pertanto, essendo la pena residua (al momento della proposizione della
domanda) superiore a quattro anni, mancavano i presupposti di cui

all’art.47-terYO.P. per

ammettere il condannato alla detenzione domiciliare-vk
Il ricorrente ha asserito che la data della sua scarcerazione sarebbe stata fissata per il
22.12.2017, ma non ha provato in alcun modo la circostanza dedotta, e non è compito di
questa Corte di legittimità effettuare accertamenti in proposito.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrentekl pagamento delle spese processuali nonché — valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione — al
versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina nella
misura congrua ed equa indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 16 gennaio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

reclusione, e quindi l’Aiello non poteva essere ammesso al beneficio richiesto.

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