Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27268 del 16/01/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27268 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUONDESTINO ANDREA N. IL 19/02/1942
avverso l’ordinanza n. 375/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 13/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/seMite le conclusioni del PG Dott. P / 01.0
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 16/01/2015

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RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 13.3.2014 il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava l’istanza
avanzata da BUONDESTINO ANDREA diretta ad ottenere la concessione della detenzione
domiciliare sostitutiva del differimento dell’esecuzione della pena e disponeva che l’esecuzione
proseguisse in regime di semilibertà.
Il Tribunale di sorveglianza premetteva che il Buondestino doveva espiare la pena residua di
anni 2 e mesi 6 di reclusione in relazione a reati fallimentari e truffe; che con ordinanza in data

10.9.2013, causa le condizioni di salute, era stata disposta nei confronti del condannato la
detenzione domiciliare sostitutiva del differimento dell’esecuzione della pena.
Riteneva, sulla base della documentazione medica prodotta dalla difesa, che non sussistessero
le condizioni per la richiesta proroga della detenzione domiciliare, in quanto era ormai superata
la fase critica della malattia manifestatasi nel giugno 2013 e le terapie ed i trattamenti
prescritti al Buondestino potevano essere effettuati anche in regime di semilibertà.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone
l’annullamento per erronea applicazione della legge penale e per vizio di motivazione.
La detenzione domiciliare era stata richiesta e doveva essere concessa non ai sensi dell’art.47ter comma 1-ter 0.P., che ha come presupposto l’incompatibilità tra le condizioni di salute del
condannato ed il regime carcerario, ma ai sensi dell’art.47-ter primo comma lett. c) 0.P., che
ha come presupposto condizioni di salute particolarmente gravi che richiedano costanti contatti
con i presidi sanitari territoriali.
Dalla documentazione medica prodotta dalla difesa risultava che il ricorrente doveva seguire
una particolare dieta, compiere una specifica attività fisica ed essere sottoposto a particolari
terapie e controlli cardiologici, in conseguenza del precedente ictus, e quindi ricorrevano le
condizioni per concedergli gli arresti domiciliari ai sensi dell’art.47-ter/1 lett. c.
Non era stata neppure considerata la mancanza di pericolosità del Buondestino, in
conseguenza della sua età e delle sue condizioni di salute.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
A Buondestino Andrea era stata concessa, con ordinanza in data 28.3.2013, la semilibertà. Nel
giugno del 2013, a causa di un infarto subìto dal medesimo, allo stesso era stata concessa la
detenzione domiciliare sostitutiva del differimento dell’esecuzione della pena e, per il perdurare
delle sue precarie condizioni di salute, detta misura era stata prorogata.
Il Buondestino, allo scadere della proroga, ha chiesto un’ulteriore proroga della detenzione
domiciliare, ma il Tribunale di sorveglianza, esaminata la documentazione medica presentata
dalla difesa del detenuto, ha ritenuto con l’ordinanza impugnata che la fase critica
manifestatasi nel giugno 2013 fosse superata e che le terapie prescritte al Buondestino
1

28.3.2013 gli era stata concessa la semilibertà; che con successiva ordinanza in data

potessero essere effettuate anche in regime di semilibertà, regime al quale il predetto era
stato già ammesso con la menzionata ordinanza.
Nel ricorso si è sostenuto che le condizioni di salute del Buondestino sarebbero ancora
particolarmente gravi e che sussisterebbero tutti i presupposti per la prosecuzione della
detenzione domiciliare.
Trattasi, però, di un giudizio di fatto formulato dal ricorrente che non può essere verificato in
sede di legittimità, ed il ricorso deve essere rigettato poiché non è stato indicato alcun vizio

sottoposti al Tribunale di sorveglianza che il predetto giudice non avrebbe preso in
considerazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 16 gennaio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

logico giuridico nella motivazione dell’ordinanza impugnata, né sono stati indicati elementi

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