Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27267 del 16/01/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27267 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D ‘APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
SRIJ HICHAM N. IL 24/09/1977
avverso l’ordinanza n. 4037/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 13/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
el
lette/~e le conclusioni del PG Dott. li QA-e/L^gX0 9,~102-,2~–elo

Uditi difensor Avv.; 7v

Data Udienza: 16/01/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza in data 13.2.2014 il Tribunale di sorveglianza di Firenze, nell’ammettere SRI)
HICHAM alla detenzione domiciliare, in relazione alla pena residua di un anno, mesi 9 e giorni
18 di reclusione, misura da scontare in Siderno presso l’abitazione di Toscano Carlo, padre
della sua convivente, autorizzava il condannato, per provvedere alle proprie indispensabili
esigenze di vita, ad allontanarsi dal luogo della detenzione domiciliare per due ore ogni giorno,

Avverso la suddetta autorizzazione ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale
della Repubblica di Firenze, chiedendone l’annullamento per difetto di motivazione ed erronea
applicazione di legge.
Detta autorizzazione era stata concessa d’ufficio, senza che risultasse in alcun modo quali
fossero le indispensabili esigenze di vita alle quali il condannato doveva provvedere, risultando
peraltro che lo stesso conviveva con una compagna e con il suocero.

Rileva questa Corte che il ricorso è stato proposto sostanzialmente per difetto di motivazione,
motivo non ammesso se l’impugnazione riguarda solo le modalità di esecuzione della
detenzione domiciliare, modalità che possono essere impugnate davanti a questa Corte solo
per violazione di legge.
La difesa del condannato aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza di essere ammesso
all’affidamento in prova al servizio sociale e, solo in subordine, alla detenzione domiciliare, con
possibilità di continuare ad espletare l’attività lavorativa di parrucchiere alle dipendenze di
Callà Domenico in Marina di Gioiosa Ionica.
Il Tribunale di sorveglianza ha preso in considerazione la situazione complessiva di Srij Hicham
ed ha ritenuto che, in mancanza di una stabile attività lavorativa, non potesse essere concessa
la più ampia misura dell’affidamento, ma solo la detenzione domiciliare, di cui ha stabilito le
modalità, concedendo al predetto, tra queste, l’autorizzazione ad uscire di casa, senza però
allontanarsi dal territorio del comune di Siderno, per due ore al giorno, al fine di provvedere
alle proprie indispensabili esigenze di vita.
Avendo il detenuto chiesto una misura alternativa alla detenzione più ampia, non può dirsi che
la suddetta autorizzazione gli sia stata concessa d’ufficio, facendo parte la stessa delle
modalità con le quali è stata regolata la più ristretta misura concessa, dopo aver preso in
considerazione le condizioni in cui detta misura doveva essere svolta.
Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, può essere ammesso il ricorso per
cassazione sulle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare, solo per violazione di
legge, ai sensi dell’art.111, penultimo capoverso, della Costituzione (V. Sez. 1 sentenza
n.11578 del 5.2.2013, Rv.255309).

1

con obbligo di non allontanarsi dal territorio del Comune di Siderno.

Nel caso in esame non sussiste alcuna violazione di legge, neppure la carenza assoluta di
motivazione, poiché il Tribunale ha preso in considerazione la situazione dell’istante ed ha
indicato il motivo per il quale ha concesso l’autorizzazione ad allontanarsi per due ore al giorno
dal luogo della detenzione domiciliare.
Pertanto, avendo il ricorrente proposto il ricorso sostanzialmente per insufficienza della
motivazione, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

Così deciso in Roma in data 16 gennaio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso.

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