Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27262 del 24/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 27262 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CICCONE MATTEO, nato il 24/09/1962
avverso la sentenza n. 2060/2008 CORTE APPELLO di BARI del
03/04/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 24/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Francesco Mauro
Iacoviello, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata
limitatamente all’attenuante di cui all’art. 5 legge n. 895 del 1967;
udito per il ricorrente l’avv. Ubaldo Papalia, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 24/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 dicembre 2012 il G.u.p. del Tribunale di Foggia,
all’esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato Ciccone Matteo responsabile dei
reati di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo a), all’art. 697 cod. pen.
(capo b) e all’art. 678 cod. pen. (capo c), accertati il 18 gennaio 2008, e l’ha
condannato, concesse le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alla

reclusione ed euro duecento di multa (capo a), mesi due di arresto (capo b) e
mesi due di arresto ed euro duecento di ammenda (capo c), disponendo la
confisca e la distruzione di quanto in sequestro con versamento alla competente
Direzione di artiglieria.

2. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 3 aprile 2014, in parziale
riforma della sentenza di primo grado, che ha confermato nel resto, ha dichiarato
non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai reati sub b) e c)
perché estinti per intervenuta prescrizione.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione con
atto personale l’imputato, che ne chiede l’annullamento per mancanza della
motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento della ipotesi di lieve entità
di cui all’art. 5 legge n. 895 del 1967, dettagliatamente specificata nell’atto di
appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte, nel precisare i limiti di legittimità del discorso giustificativo
della decisione, ha puntualizzato che le esigenze di una esaustiva motivazione
sono soddisfatte anche da una succinta esposizione dei motivi di fatto e dì diritto,
a nulla rilevando il numero o la lunghezza delle proposizioni destinate a tale
scopo, quanto, invece, il contenuto, la chiarezza e la validità argomentativa delle
stesse, derivante dalla logicità delle connessioni e delle inferenze valutative (tra
le altre, Sez. 6, n. 14407 del 26/02/2009, dep. 01/04/2009, P.G. in proc.
Pasquali, Rv. 243266).
In stretta connessione con detto rilievo si è, in particolare, rimarcato che è
obbligo del giudice di appello, attese le due peculiarità del rito di appello
(assoluta pienezza della cognizione; ambito limitato ai punti della decisione
2

contestata recidiva reiterata e specifica, alle rispettive pene di anni uno di

devoluti con motivi specifici), confrontarsi con gli elementi di fatto richiamati
dall’appellante e con le ragioni di diritto dal medesimo addotte senza che tale
obbligo possa essere soddisfatto dal semplice richiamo della sentenza di primo
grado o da una motivazione “implicita”, che non può essere considerata come
equipollente dell’esame dei punti controversi e della puntuale e doverosa risposta
alle argomentazioni della parte interessata (sul punto, ampiamente in parte
motiva, Sez. 6, n. 29638 del 09/06/2010, dep. 27/07/2010, Lo Bianco e altri,
non massimata), e che, per l’effetto, sussiste il vizio di motivazione, sindacabile

gravame si limita a respingere i motivi di impugnazione specificamente proposti
dall’appellante senza farsi carico di argomentare sulla inconsistenza ovvero sulla
non pertinenza delle relative censure (tra le altre, Sez. 6, n. 35346 del
12/06/2008, dep. 15/09/2008, Bonarrigo e altri, Rv. 241188; Sez. 6, n. 49754
del 21/11/2012, dep. 20/12/2012, Casulli e altri, Rv. 254102), che siano
specifiche e contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni
compiute nel giudizio anteriore (tra le altre, Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012,
dep. 01/07/2013, Santa Paola e altri, Rv. 256435; Sez. 6, n. 17912 del
07/03/2013, dep. 18/04/2013, Adduci e altri, Rv. 255392).

3. Nel caso in esame, la decisione impugnata risulta affetta dal denunciato
vizio di motivazione, riconosciuto anche dal Procuratore generale in udienza, che
ha concluso chiedendone l’annullamento con rinvio.
3.1. La Corte di Appello, che nella parte espositiva ha sinteticamente
enunciato i motivi di impugnazione proposti dalla difesa, collegati alla richiesta di
“riduzione della pena ritenuta eccessiva”, di “continuazione tra i reati sub a) e
b)” e di “concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata
recidiva”, ha rappresentato, nella parte argomentativa, dopo il rilievo della
intervenuta prescrizione dei reati ascritti ai capi b) e c), non pregiudicata dalla
esclusa applicabilità di formule di proscioglimento più favorevoli, che la sentenza
di primo grado doveva essere confermata -quanto al reato di cui al capo a)sotto il profilo sanzionatorio, cui era limitato il proposto appello, rimarcando la
non concedibilità delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e l’equa
determinazione della pena alla luce dei criteri indicati dall’art. 133 cod. pen.
3.2. Con tali considerazioni la Corte ha del tutto ignorato il primo motivo di
appello, afferente al chiesto riconoscimento della ipotesi di lieve entità di cui
all’art. 5 legge n. 895 del 1967, che non ha neppure illustrato, né ne ha rilevato
eventuale carenza di specificità che potesse incidere sul suo obbligo di fornire
una necessaria, logica e adeguata risposta, e ha, in definitiva, omesso di
correlarsi, nella pienezza della cognizione riservatale a garanzia del doppio grado
di giurisdizione, con il tema di critica esposto dalla difesa in argomentato

3

ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando il giudice del

dissenso rispetto alle ragioni espresse dal primo Giudice, e di farne oggetto di
espressa e motivata disamina.

4. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata limitatamente al
punto censurato, con rinvio degli atti alla Corte di appello di Bari, che, in diversa
composizione, procederà, alla luce dei rilievi svolti, a nuovo giudizio.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’attenuante di cui all’art. 5
legge n. 895 del 1967 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della
Corte di appello di Bari.
Così deciso in Roma, in data 24 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA