Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27261 del 10/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27261 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ANGELO ANGELO N. IL 12/07/1969
avverso la sentenza n. 1764/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
05/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LtJ tiflik, t
che ha concluso per i

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

tti no- (22 11

Data Udienza: 10/06/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 24 gennaio 2013, il giudice per l’udienza
preliminare del Tribunale di Foggia, giudicando con il rito abbreviato, dichiarava
Angelo D’Angelo, in concorso con Michele Dalessandro, giudicato separatamente,
responsabile dei reati di porto abusivo in luogo pubblico di un fucile
semiautomatico AGM SWAT calibro 12 (capo A), ricettazione dell’arma (capo B),
porto abusivo all’interno dell’autovettura condotta da d’Angelo di un fucile
Beretta calibro 12 di proprietà di Dalessandro la cui licenza di porto per uso

condannava alla pena di anni due mesi due di reclusione ed euro 1800 di multa.
Confisca delle armi.
2. La Corte di appello di Bari con sentenza emessa il 5 novembre 2013
confermava la sentenza di primo grado.
3. Le sentenze di merito hanno ricostruito in modo conforme la vicenda in
esame. L’imputato era stato visto scendere dai carabinieri dalla propria auto ed
abbandonare un sacco, nascondendolo in un canneto. L’auto era stata fermata e
sul sedile posteriore era stato trovato il fucile di proprietà di Dalessandro.
Ritornati nel canneto i militari avevano trovato un contenitore con altro fucile
semiautomatico, privo di matricola perché abrasa. Nel bagagliaio dell’auto di
D’Angelo c’era una borsa con cartucce e grasso lubrificante.
4.

Ricorre d’Angelo a mezzo del difensore di fiducia per mancanza o

manifesta illogicità della motivazione lamentando che siano state
sottovalutate le doglianze espresse con i motivi di appello, essendosi il
giudice di secondo grado limitatosi a confermare la sentenza di primo grado,
senza esplicitare i criteri di valutazione che li avevano condotti a quelle
conclusioni. La Corte aveva disatteso anche la richiesta di concessione delle
attenuanti generiche che potevano essere riconosciute perché l’ultimo
precedente del d’Angelo risaliva al 1995. Nel motivare l’entità della pena la
Corte aveva effettuato un generico richiamo ai precedenti penali.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. Nella
prima parte propone genericamente censure che si rivelano sostanzialmente
prive del carattere della specificità, posto che le deduzioni svolte al riguardo nella
sentenza impugnata non hanno in realtà formato oggetto di una autonoma e
argomentata critica impugnatoria. Contenuto essenziale dell’atto di
impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con

1

caccia era scaduta (capo C), commessi in Cerignola, il 17 ottobre 2012, e lo

specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il
dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta
(per tutte, Sez. 6, sent. 20377/2009 e Sez. 6, sent. 22445/2009), la cui
mancanza integra il vizio di specificità, che conduce, a norma dell’art. 591 c.p.p.,
comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. 1^, 30
settembre 2004, Burzotta; Cass., Sez. 6^, 8 ottobre 2002, Notaristefano; Cass.,
Sez. 4^, 11 aprile 2001 Cass., Sez. 4^, 29 marzo 2000, Barone; Cass., Sez. 4^,
18 settembre 1997, Ahmetovic). La Corte di appello di Bari con motivazione

spiegando le ragioni per cui, in risposta motivi dì appello, riteneva del tutto
inverosimile la tesi difensiva proposta per supportare la richiesta di assoluzione.
2. Parimenti giustificata con argomentazioni adeguate e coerenti (intensità
del dolo e negativa personalità dell’imputato) è stata la determinazione della
pena, quantificata in base alla capacità a delinquere del D’Angelo, gravato di
precedenti specifici.
3.

Quanto al profilo concernente il diniego delle attenuanti generiche,

secondo la giurisprudenza di questa Corte, la concessione o il diniego di esse
rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o
negativo che sia, deve essere bensì motivato, ma nei soli limiti atti a far
emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa
l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla
personalità del reo. Il giudice non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli
elementi, favorevoli o sfavorevoli dedotti dalla parte ma, in una visione globale
di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti
irrilevanti o decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo
implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta
contestazione.
Nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nel corretto esercizio del
potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge -in carenza di congrui
elementi di segno positivo- con argomenti non censurabili ha negato le
attenuanti generiche dando rilevanza decisiva alla gravità dei fatti ed alla
assenza di resipiscenza, deducendo prevalente significazione negativa della
personalità dell’imputato dai precedenti penali, anche specifici, dello stesso.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che
si stima equo determinare in euro 1000.
2

congrua e adeguata ha preso in esame il fatto contestato al ricorrente,

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della
cassa delle ammende
Così deciso in Roma, in data 10 giugno 2015
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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