Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2726 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2726 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FRATTARUOLO PASQUALE N. IL 06/04/1981
avverso la sentenza n. 3577/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
12/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE

Udito il Procuratore Generale in persona del
cc-vo
che ha concluso per 2 1 ,
L.

Udito, int la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bari confermava la sentenza di primo grado che aveva
condannato l’imputato alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro
800 di multa in relazione: a) al reato di riciclaggio di due autovetture provento
di furto consumato attraverso la contraffazione del numero di telaio e la
sostituzione delle targhe; b) al reato di cui agli artt. 110,476,482 e 490 cod.
pen in relazione alle targhe originali della autovettura.

dell’imputato che deduceva:
2.1. vizio di motivazione in ordine alla dimostrazione dell’elemento soggettivo:
non sarebbe stato dimostrato che il Frattaruolo avesse la consapevolezza della
contraffazione;
2.2. difetto di motivazione in relazione al reato di soppressione delle targhe
della autovettura;
2.3. difetto di motivazione in ordine alla pena inflitta: si deduceva che non vi
era stata alcuna differenziazione di pena tra i concorrenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato
1.1 Con i primi due motivi di ricorso viene offerta alla Corte di legittimità una
inammissibile interpretazione alternativa delle emergenze processuali senza che
siano state individuate fratture logiche manifeste e decisive del percorso
motivazionale offerto dalla sentenza impugnata.
Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere
diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve
invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico
argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come
illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od
omissione argomentativa; quest’ultima declinabile sia nella mancata presa in
carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno
delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.
E’ noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla
rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi
specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l’area di
competenza della Cassazione alla rivalutazione dell’interno compendio
indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per essere rilevanti
devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore

incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. Il vizio di
motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque essere
diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve
invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico
argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come
illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od
omissione argomentativa; quest’ultima declinabile sia nella mancata presa in
carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno

Nel caso di specie, come evidenziato in premessa, il ricorrente piuttosto che
rilevare vizi decisivi della motivazione si limitava a offrire una interpretazione
degli elementi di prova raccolti diversa da quella fatta propria dal collegio di
merito in contrasto palese con le indicate linee interpretative.
Nel caso di specie, l’accertamento di responsabilità in ordine alla attività di
riciclaggio ed al reato satellite di occultamento delle targhe risulta con
chiarezza dallo sviluppo del percorso logico argomentativo della Corte che
ripercorre i passaggi storici che hanno visto il Frattaruolo nella disponibilità di
entrambi i veicoli che hanno consentito di ritenere provata l’attività di
riciclaggio. Né ha pregio il tentativo, effettuato dal ricorrente di attribuire la
responsabilità all’acquirente finale in assenza di allegazioni dimostrative di tale
asserzione.
1.2.Con specifico riguardo all’elemento soggettivo inoltre la motivazione offerta
dalla Corte territoriale sul punto evidenzia la incompatibilità dei fatti emersi con
la assenza del dolo. La motivazione che esalta la potenzialità dimostrativa della
condotta non solo in ordine alla consumazione del fatto sotto il profilo oggettivo,
ma anche con riguardo alla dimensione soggettiva del reato. Alcune condotte
sono infatti univocamente inquadrabili nella fattispecie delittuosa poiché
l’elemento oggettivo è connotato da una tale evidenza da essere incompatibile
con ogni riconduzione a condotte alternative lecite. In tali casi, anche la
connotazione finalistica del dolo specifico può dedursi dalle condotte, nella
misura in cui siano autoevidenti. La motivazione sull’elemento soggettivo può in
tali casi essere limitata alla rilevazione della incompatibilità delle condotte
contestate con ipotesi alternative lecite.
Nel caso di specie la Corte territoriale, in coerenza con le linee ermeneutiche
indicate, offriva una motivazione priva di fratture logiche e coerente con le
emergenze processuali, che deduceva l’esistenza dell’elemento soggettivo
proprio dalle caratteristiche della condotta accertata dotate di evidente efficacia
dimostrativa.

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delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.

1.3. Anche le doglianze in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio
sono manifestamente infondate.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni
previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità
del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in
aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è
inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di

(Cass. sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142)
Pertanto il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita
valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’articolo 133 cod. pen., assolve
adeguatamente all’obbligo della motivazione; infatti, tale valutazione rientra
nella sua discrezionalità e non postula un’analitica esposizione dei criteri adottati
per addivenirvi in concreto (Cass. Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/03/2008, dep.
26/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989 rv
180075). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato
di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi
offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del giudice
dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione
alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione
della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non
eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e
globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli
specificamente segnalati con i motivi d’appello. (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del
20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n.
117242).
Nel caso di specie peraltro, la Corte di appello evidenziava come l’imputato
aveva illegittimamente beneficiate ella sospensione condizionale della pena,

mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione

errore non emendabili a causa della mancanza di impugnazione da parte del
pubblico ministero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 26 novembre 2015

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZONE PENALE

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