Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27257 del 04/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27257 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
RAHMAN SOHAIL N. IL 01/01/1987
avverso la sentenza n. 3750/2012 GIUDICE DI PACE di ROMA, del
11/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MONICA BONI
Udito il Procuratore Ggnerale inAersona del Dott.
che ha concluso per .z.r autu
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Data Udienza: 04/06/2015

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza resa 1’11 dicembre 2012 il Giudice di Pace di Roma mandava assolto
l’imputato Rahman Sohail in ordine al reato previsto dall’art. 10-bis D.Lgs. nr. 286/1998
perché il fatto non sussiste, ritenendo incerta la prova sull’età del predetto, dichiaratosi
minorenne all’atto della presentazione presso gli uffici di polizia municipale di Roma per
richiedere assistenza.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la

motivazione per avere il primo giudice ritenuto sussistente un dubbio sull’età
dell’imputato, che in realtà era stato escluso dagli accertamenti condotti, attestati da
certificazione sanitaria ove si indicava un’età presunta di venticinque anni, ben superiore a
quella per la quale il Giudice di Pace di Roma era competente a giudicare. Per contro, a
fronte di ulteriori incertezze, avrebbero dovuto espletarsi indagini peritali, ovvero, in
applicazione dell’art. 67 cod.proc.pen., interessare la competente A.G. minorile, atteso
che il fatto costituisce reato anche se il suo autore avesse un’età inferiore ai diciotto anni.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
1.La sentenza impugnata, dopo avere desunto dagli esiti emersi dalle indagini la
prova della certa commissione del reato ascritto all’imputato, il quale aveva fatto ingresso
nel territorio del paese in assenza di alcun titolo legittimante, essendo sprovvisto di
permesso di soggiorno o documento equipollente, ha ritenuto che il dubbio, -a dire del
giudicante rimasto insoluto-, circa la sua età ne imponesse l’assoluzione, quale
conclusione processuale “conforme a giustizia”.
Il presupposto da cui muove tale ragionamento decisorio è in sé discutibile e
comunque giuridicamente errato: il Giudice di Pace ha ritenuto di non poter desumere in
termini di certezza l’età dell’imputato dal certificato prodotto dall’accusa, ove all’esito di
indagini mirate, era stata accertata in 25 anni la presunta età dell’imputato, per l’assenza
di elementi di conoscenza sulla metodologia seguita dai sanitari per pervenire a tale
diagnosi e per essere preclusa “al giudicante qualsiasi verifica in ordine agli specifici
accertamenti medico-legali effettuati”, il che impediva di fare uso probatorio del
documento in questione.
1.1Ebbene, siffatta asserzione in sé costituisce espressione palesemente illogica, dal
momento che esprime dubbi su diagnosi formulata da personale medico specializzato in
pediatria in assenza di qualsiasi elemento per ritenere l’accertamento impreciso, erroneo o
congetturale e soprattutto in mancanza di dati sanitari confliggenti. Inoltre, non è dato
comprendere quale ostacolo impedisse al giudicante di effettuare una verifica, facendo
ricorso ai poteri conferitigli dall’art. 507 cod. proc. pen., al fine di chiarire eventuali dubbi,
magari disponendo l’esame del sanitario autore dell’esame e della diagnosi, oppure
un’indagine di tipo peritale sull’imputato.

Corte di Appello di Roma il quale ne ha chiesto l’annullamento per manifesta illogicità della

1.2 In ogni caso lo stato d’incertezza, anche se ritenuto non superabile con nuove
acquisizioni probatorie, mai avrebbe potuto condurre all’assoluzione dell’imputato a fronte
della constatazione della sicura responsabilità per il fatto di reato ascrittogli, la cui
rilevanza penale resta immutata se commesso da persona di età inferiore ai diciotto anni;
il dubbio irrisolto avrebbe dunque dovuto comportare la declaratoria d’incompetenza
funzionale del giudice ordinario, con conseguente trasmissione degli atti all’autorità
giudiziaria minorile ai sensi del combinato disposto degli artt.67 cod. proc. pen. e 8 del
d.P.R. n. 448 del 1988, autorità che è specializzata nell’accertamento sull’età del soggetto.

condivisibile, secondo il quale “L’incertezza insuperabile sull’individuazione del “tempus
commissi delicti”, ove il dato rilevi per la determinazione della competenza del giudice per
i minorenni o per il giudice ordinario, impone, in applicazione del generale principio del
“favor rei”, l’adozione del provvedimento di trasmissione degli atti al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni” (Cass. sez. 3, n. 2690 del 26/10/2011, B.,
rv. 251899; sez. 1, n. 32810 del 11/07/2007, Confl. comp. in proc. Cizmik, rv. 237809;
sez. 6, n. 22536 del 22/01/2003, Kaddouri, rv. 226268; sez. 1, n. 1449 del 28/02/2000,
Confl.comp.in proc. Salii, rv. 216093). A seguito dell’accertamento, se sarà confermato
che all’epoca della commissione del reato l’imputato era maggiorenne, il processo dovrà
essere celebrato dal giudice ordinario, diversamente da quello minorile.
La sentenza impugnata è perciò viziata da violazione di legge e da motivazione
manifestamente illogica e dev’essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Roma per
nuovo giudizio.

P. Q. M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di
Roma.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2015.

In tal senso si è espressa più volte questa Suprema Corte con orientamento pienamente

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