Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27256 del 04/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27256 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PRIMIZIO SALVATORE N. IL 26/04/1979
avverso la sentenza n. 3855/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 04/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MONICA BONI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per .2S ca,u,u2j20.,u‹.,,tt,

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Udito, per la parte
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Data Udienza: 04/06/2015

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Ritenuto in fatto

1.Con sentenza resa in data 4 aprile 2014 la Corte d’Appello di Palermo confermava la
sentenza del Tribunale di Palermo del 22 marzo 2013, con la quale l’imputato Salvatore
Primizio era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto in quanto ritenuto responsabile
del reato di cui all’art. 9, comma 1, Legge 1423/1956 per avere violato le prescrizioni inerenti
la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., fatto accertato il 13 ottobre 2008.

chiederne l’annullamento per violazione di legge in relazione al disposto dell’art. 157 cod. pen.
in quanto al momento della pronuncia della decisione assunta dalla Corte distrettuale il reato
era già estinto per prescrizione.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
1.Poiché il reato ascritto al ricorrente risulta commesso in data 13/10/2008 e, stante la
sua natura contravvenzionale, è sottoposto al termine di prescrizione di cinque anni, lo stesso
alla data della pronuncia della sentenza di appello era già maturato, nonostante la disposta
sospensione del processo tra il 23/3/2012 ed il 19/6/2012 per astensione del difensore dalle
udienze.
1.1 Questa Corte ritiene di dover aderire all’orientamento espresso dall’indirizzo più
recente della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale nel giudizio di cassazione può
essere rilevata, anche d’ufficio, la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della
sentenza impugnata senza che il giudice d’appello l’abbia accertata e dichiarata e che la parte
l’abbia dedotta quale causa estintiva del reato, sempre che, a tal fine, non debba condursi
alcuna attività di apprezzamento del materiale probatorio onde verificare un momento di
consumazione diverso da quello indicato nell’imputazione contestata e ritenuto nella sentenza
di primo grado, questione che nel caso specifico non si è posta (Cass. sez. 3, n. 11103 del
30/01/2014, Colosso, rv. 258733; sez. 2, n. 34891 del 16/05/2013, Vecchia, rv. 256096; sez.
4, n. 49817 del 06/11/2012, Cursio e altri, rv. 254092; sez. 5, n. 42950 del 17/09/2012,
Xhini, rv. 254633).
1.2 Pertanto, il ricorso è fondato, nel senso che la Corte territoriale ha violato l’obbligo
impostole dall’art. 129 cod.proc.pen., comma 1, di dichiarare estinto per prescrizione il reato
contestato all’imputato, dal che segue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

P. Q. M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2015.

2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del suo difensore per

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