Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27253 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27253 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAGRASTA LEONARDO N. IL 27/05/1956
avverso la sentenza n. 2721/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
28/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO CAVALLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

VQ1^9-

Data Udienza: 03/06/2015

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bari, ha
confermato quella di primo grado emessa dal Tribunale di Trani – sezione
distaccata di Trani, che previo riconoscimento delle attenuanti generiche con
giudizio di equivalenza alla contestata recidiva reiterata, aveva condannato alla
pena di anni uno di reclusione, Lagrasta Leonardo, sottoposto alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di

comma 2, legge n. 1423/1956„ ascrittogli per aver violato gli obblighi impostigli
nel decreto di applicazione della misura e segnatamente la prescrizione “di vivere
onestamente, rispettare le leggi dello Stato e non dare ragione alcuna a sospetti
in ordine alla propria condotta”, essendo stato sorpreso il 10 marzo 2006 in agro
di Canosa di Puglia alla guida di una vettura, essendo sprovvisto della patente di
guida, perché revocatagli.

2. Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
per il tramite del suo difensore di fiducia denunciando l’illegittimità della
sentenza impugnata:
2.1 per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento
all’apodittica affermazione di sussistenza del delitto contestato, che si deduce,
invece, non possa essere integrato dalla condotta materiale effettivamente
tenuta dal Lagrasta in alcun modo in contrasto con le finalità di controllo poste a
base dell’applicazione della misura di prevenzione; e ciò in quanto il sorvegliato
sorpreso nelle circostanze di luogo e di tempo, di cui al capo d’imputazione, non
si trovava alla guida di un’autovettura, bensì a bordo della stessa (lato
conducente), venendo il veicolo trainato per essere condotto presso
un’autodemolizione, così come accertato all’esito del giudizio di opposizione ad
ordinanza d’ingiunzione, definito dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia con
sentenza n. 292/2007, divenuta irrevocabile, precisando al riguardo il ricorrente
che nel corso del predetto giudizio di opposizione, il Maresciallo Guarino, ovvero
lo stesso ufficiale che aveva accertato la condotta oggetto dell’annotazione di
servizio in data 11 marzo 2006 all’origine del presente procedimento, aveva
confermato che il sorvegliato speciale, “al momento dell’accertamento non stava
facendo libero uso del mezzo in questione, ma che lo stava conducendo privo di
funzionamento e solo in quanto trainato da altro veicolo per essere
successivamente demolito”.

Considerato in diritto

soggiorno nel Comune di residenza, siccome colpevole del reato di cui all’art. 9

1. Alla data odierna il reato di cui all’art. 9 comma 2 legge n. 1423/1956
ascritto al Lagresta cod. pen. è estinto per prescrizione – ai sensi dell’art. 157
cod. proc. pen., comma 1, e dell’art. 160 cod. pen., u.p. – essendo già trascorsi,
senza che si siano verificate cause di sospensione del decorso del termine in
misura rilevante, più di anni sette e mesi sei dal momento in cui è stata
accertata la sua commissione (11 febbraio 2010).
1.1 Ne consegue che, non ravvisandosi inammissibilità originaria
dell’impugnazione che sarebbe di ostacolo all’operatività della causa estintiva e

della decisione impugnata – idonee a escludere l’esistenza dei fatti contestati, la
rilevanza penale e la relativa commissione da parte dell’imputato in termini di
evidenza tale da consentite l’assoluzione nel merito, ai sensi dell’art.129 co. 2
cod. proc. pen., specie ove si consideri che questa stessa Corte, con decisione
risalente ma mai disattesa da pronunce di segno contrario (Sez. 4, n. 1220 del
03/06/1968 – dep. 12/11/1968, DESSI, Rv. 109467), risulta aver affermato il
principio di diritto secondo cui «l’automezzo che circoli trainato, perché in avaria,
non perde la caratteristica di veicolo a motore e, quindi, chi lo conduce deve
essere munito della patente di guida», deve allora assegnarsi prevalenza alla
causa estintiva con conseguente annullamento della sentenza impugnata senza
rinvio, a norma dell’art. 620 cod. proc. pen., lett. a).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2015.

non risultando le censure svolte dal ricorrente – valutate in rapporto ai motivi

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