Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27251 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27251 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPUT° GIUSEPPE N. IL 03/05/1982
avverso la sentenza n. 16831/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MONICA BONI ,
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ìt (0 (2,teugl i
che ha concluso per ii k »…u.,…, .i-el,S? 47-.:,.$
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor vv.

Data Udienza: 27/05/2015

Ritenuto in fatto

1. La Corte d’Appello di Napoli con sentenza emessa il 16 gennaio 2014
confermava la sentenza del Tribunale di Napoli dell’i febbraio 2013 che aveva
condannato l’imputato Giuseppe Caputo alla pena di mesi due di arresto, in quanto
ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 2 L. n. 1423 del 1956, contestatogli per
avere violato la misura di prevenzione del divieto di rientro nel Comune di Napoli

fatto commesso il 24 maggio 2010.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
personalmente, il quale ha lamentato manifesta illogicità e carenza di motivazione.
La Corte di Appello ha omesso di prendere in considerazione la doglianza difensiva,
già formulata con i motivi di appello, con la quale si era chiesto di disapplicare, per
la sua illegittimità, il provvedimento amministrativo impositivo della misura di
prevenzione, dal momento che il destinatario non appartiene ad alcuna delle
categorie di soggetti pericolosi, avendo soltanto riportato un precedente penale,
non essendo dedito a traffici delittuosi ed avendo tenuto un comportamento mite e
remissivo in occasione del controllo operato dalla polizia ferroviaria.

Considerato in diritto

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1.Va premesso in punto di diritto che, come già rilevato da questa Corte, per
la configurabilità del reato in contestazione deve essere riscontrata positivamente la
conformità a legge del provvedimento impositivo del divieto di rientro in una
determina località, applicabile nei confronti di quanti siano dediti alla commissione
di reati che offendono o espongono a pericolo l’integrità fisica o morale di minori, la
sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. In particolare, deve essere accertata
dal giudice penale l’assenza di possibili vizi dell’atto amministrativo, costituiti
dall’incompetenza, dalla violazione di legge e dall’eccesso di potere, vizio che, per
quanto riguarda quest’ultima ipotesi, è suscettibile di cognizione da parte del
giudice ordinario non solo nella classica configurazione dello sviamento di potere,
ma anche nelle varie figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza
amministrativa (Cass., sez. 1, n. 916 del 11/02/1997, P.M. in proc. Allegrini, rv.
207345; sez. 1, n. 23034 del 20/04/2001, Miniero, rv. 219289; sez. 1, n. 248 del
13/12/2007, Luciani, rv. 238767).
1.1 Si è poi affermato che “In tema di contravvenzione al provvedimento del
Questore previsto dall’art. 2 della legge n.1423 del 1956, il giudice non può
sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, in
1

prima di anni tre, di cui al provvedimento del Questore di Napoli del 2 marzo 2010,

quanto in tal modo eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di
merito sull’atto amministrativo mentre, invece, gli è consentito soltanto il sindacato
di legittimità sul provvedimento consistente nella verifica della sua conformità alle
prescrizioni di legge, tra le quali rientra l’obbligo di motivazione sugli elementi da
cui viene desunto il giudizio di pericolosità del soggetto” (Cass. sez. 1, n. 664 del
09/12/1999, Cozzolino, rv. 215243; sez. 1, n. 248 del 13/12/2007, Luciani, rv.
238767). Ciò significa che il provvedimento deve esplicitare gli elementi di fatto, in

categorie indicate nell’art. 1 della L. n. 1423 del 1956, come sostituito dalla legge
nr. 327 de 3/8/1988, ed indicare i motivi che inducono a ritenerlo socialmente
pericoloso, non essendovi coincidenza tra la appartenenza a una delle categorie di
cui al citato art. 1 e la pericolosità sociale del soggetto, che va desunta da ulteriori
circostanze di fatto, delle quali si deve dare esplicito atto.
Pertanto, se il provvedimento del Questore sia sufficientemente motivato,
indichi in modo chiaro ed intelligibile le ragioni dell’affermata pericolosità del
sottoposto a foglio di via obbligatorio, esso può essere disapplicato solo a fronte
dell’accertata insussistenza degli elementi addotti a sostegno della ritenuta
pericolosità.
2. Ebbene, l’applicazione dei principi sopra enunciati al caso in esame prova
che la sentenza impugnata ne ha offerto corretta attuazione, avendo valorizzato
quanto emerso dal decreto del Questore che aveva esposto gli elementi fattuali sui
quali si è incentrato il giudizio di pericolosità formulato a carico del Caputo, ossia la
presenza a bordo di carrozza ferroviaria mentre stava esponendo in vendita ai
passeggeri oggetti vari.
3. Piuttosto, va rilevato che al momento attuale è interamente decorso il
termine massimo quinquennale di prescrizione del reato, dal che discende
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma il 27 maggio 2015.

base ai quali esprime il giudizio di appartenenza del destinatario ad una delle

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