Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27249 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27249 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GARGIULO SALVATORE N. IL 04/01/1969
avverso la sentenza n. 304/2010 TRIB.SEZ.DIST. di SORRENTO, del
03/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO
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Data Udienza: 27/05/2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE
R.G. *

Udienza del 27 maggio 2015

Uditi, altresì, nella pubblica udienza:
– il Pubblico Ministero, in persona del dott. Mario Maria Stefano Pinelli, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte suprema di cassazione, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende; gradatamente per l’annullamento, senza rinvio, della sentenza
impugnata perché il reato è estinto per prescrizione;
– il difensore del ricorrente, avvocato Francesco Cappiello, il quale ha
concluso per l’ accoglimento del ricorso.
Rileva
i. — Con sentenza deliberata il 3 giugno 2013 e depositata il 8 agosto
2013 il Tribunale ordinario di Torre Annunziata — Sezione distaccata
di Sorrento — per quanto qui rileva — ha condannato alla pena in euro
centocinquanta Salvatore Gargiulo, imputato della contravvenzione
di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, ai sensi
dell’articolo 651 cod. pen., commessa in Massa Lubrense il 21 luglio
2007 (capo B della rubrica).

Il Tribunale ha accertato che, in occasione di un controllo della Capitaneria di porto, il giudicabile, peraltro « noto agli operanti », il quale esercitava sulla spiaggia di Marina del Cantone attività di noleggio
di imbarcazioni da diporto, aveva rifiutato « fermamente » di fornire
al personale operante della Guardia costiera le proprie generalità,
dando, quindi, in escandescenze.
2. – L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del
difensore di fiducia, avvocato Francesco Cappiello, mediante atto del
30 ottobre 2013, col quale ha sviluppato due motivi dichiarando
promiscuamente di denunziare, ai sensi dell’articolo 6o6, comma 1,
lettere b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione
della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere
conto nella applicazione della legge penale, in relazione all’ articolo
651 cod. pen. (primo motivo) e in relazione agli articoli 157 e seguenti
cod. pen. (secondo motivo), nonché mancanza della motivazione.
2.1 – Col primo motivo il difensore il difensore sostiene: la illiceità
della condotta omissiva è esclusa dalla arbitrarietà della richiesta delle generalità formulata dai pubblici ufficiali; infatti non è stato dimostrato che l’attività di noleggio delle imbarcazioni fosse abusiva; né
che il giudicabile si sia reso responsabile del reato di occupazione abusiva della area demaniale con l’ormeggio delle barche; inoltre la identità del Gargiulo era nota ai militari operanti.

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Ricorso n. 47.504/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 47.504/2014 R. G. *

Udienza del 27 maggio 2015

2.2 – Col secondo motivo il difensore eccepisce la prescrizione del

Il ricorrente aggiunge, al riguardo, che i differimenti della trattazione
del giudizio, disposti a richiesta del difensore per impedimenti ovvero
per adesione alla astensione dalle udienze, promossa dalle organizzazioni forensi, non hanno comportato la sospensione del decorso del
termine della prescrizione, per la concomitanza di esigenze di ufficio
che non avrebbero consentito, in ogni caso, pur in carenza della istanza difensiva, la definizione del processo.
3. — Il ricorso è, nei limiti e nei termini che seguono, fondato.
3.1 — Non merita, per vero, accoglimento il primo motivo di ricorso.
La circostanza del mancato accertamento di ulteriori reati a carico del
ricorrente non rende certamente arbitraria la richiesta delle generalità formulata dai pubblici ufficiali della Capitaneria di porto,
nell’esercizio delle loro funzioni, in occasione del controllo della attività commerciale esercitata sul demanio marittimo dall’ imputato; e
non scrimina l’illecito rifiuto opposto da costui.
La contravvenzione de qua tutela le funzioni di controllo e accertamento dei pubblici ufficiali e prescinde dalla necessità della precedente o contestuale verificazione di reati o infrazioni amministrative
(Sez. 1, n. 18592 del 29/04/2011, De Angelis, Rv. 250269).
Affatto ininfluente, ai fini della consumazione del reato, è, infine, la
circostanza che i militari operanti conoscessero la identità del Gargiulo (Sez. 6, n. 528 del 30/03/1968, Calo, Rv. 108146, cui adde da
ultima Sez. 6, n. 34689 del 03/07/2007, Tedesco, Rv. 237606).
3.2 – È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso circa la prescri-

zione.
Deve, in proposito premettersi, che il differimento del dibattimento
dalla udienza del 23 marzo 2012 alla udienza del 3 dicembre 2012,
occasionato dalla adesione del difensore alla astensione dalle udienze
promossa dalle associazioni di categoria, non ha comportato la sospensione del decorso del termine della prescrizione.
Risulta, infatti, che il rinvio è stato disposto per concorrenti esigenze
di ufficio, in quanto il Tribunale ha contestualmente interessato il
Pubblico Ministero per la citazione dei testimoni non comparsi, i
quali furono successivamente esaminati nel prosieguo del dibattimento.
Tanto premesso, considerati il titolo (contravvenzionale) del reato,
l’epoca della commissione, il prolungamento (in ragione di un quarto) del termine prescrizionale (di quattro anni), conseguito alla in-

reato, maturata in data (non indicata) anteriore alla pronuncia della
sentenza impugnata.

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Ricorso n. 47.504/2014

R.G. *

Udienza del 27 maggio 2015

3.3 — Epperò — in difetto delle condizioni per l’adozione di alcuna
formula più favorevole per il giudicabile ai sensi dell’articolo 129,
comma 2, cod. proc. pen., alla stregua delle considerazioni esposte
nel § 3.1 — consegue l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, relativamente al reato di cui al capo B), per cui vi è stata
condanna, perché estinto per prescrizione.
P. Q. M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, relativamente al reato
di cui al capo B), per cui vi è stata condanna, perché estinto per prescrizione.
Così deciso, addì 27 maggio 2015.

terruzione, per effetto del decreto di citazione diretta del 2 marzo
2010, e i periodi di sospensione, complessivamente pari a due mesi e
nove giorni (in dipendenza dei rinvii del dibattimento disposti alle
udienze del novembre 2010 e del 24 maggio 2013 a richiesta del
difensore e del contenimento nel limite di legge di sessanta giorni
della sospensione nel caso di impedimento del difensore), la prescrizione è maturata il 30 luglio 2012, anteriormente alla
pronuncia della sentenza impugnata.

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