Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27247 del 21/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 27247 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BODNAR LIDIA N. IL 29/03/1967
avverso la sentenza n. 104/2013 GIUDICE DI PACE di
SANT’ELPIDIO A MARE, del 22/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO
~o i-1- P
ate.19a-Genclusape1%

tttite, pef-ls-page-ei-vikNAI-Mow-

Urfini-cliSeasers~.

Data Udienza: 21/05/2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 26.053/2014

R.G. *

Udienza del 21 maggio 2015

Udito, altresì, nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero in persona del dott. Oscar Cedrangolo, sostituto procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per la
inammissibilità del ricorso e per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa
delle ammende.

— Con sentenza deliberata il 22 aprile 2014 e depositata il 24 aprile
2014, il Giudice di pace di Sant’Elpidio a Mare ha condannato alla
pena dell’ammenda in euro cinquemila Lidia Bodnar, imputata della
contravvenzione prevista e punita dall’articolo io-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
i.

2. – L’imputata ha proposto ricorso per cassazione col ministero del
difensore di fiducia, avvocata Francesca Palma, mediante atto recante
la data del 4 maggio 2014, col quale ha sviluppato due motivi.
2.1 – Col primo motivo il difensore dichiara di denunziare ai sensi
dell’articolo 606, comma 1, lettere b) e e), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli articoli 20-bis del
decreto legislativo 28 agosto 2000, IL 274, 151, 157, 161, 162, 163, 168
cod. proc. pen. con riferimento agli articoli 178 e 179 cod. proc. pen.

La ricorrente eccepisce la nullità della autorizzazione alla presentazione immediata davanti al giudice di pace, della notificazione
dell’atto, della dichiarazione della contumacia, del giudizio di primo
grado e della sentenza, deducendo: l’atto introduttivo è carente della
indicazione del luogo di nascita della imputata, della sua residenza e
del domicilio eletto; la notificazione è stata illegittimamente effettuata dal messo comunale; la notificazione è stata eseguita mediante
consegna a tale Natalya Kosvakova, indicata con annotazione postuma come «amica e residente in locci»; mentre costei risulta non censita nella anagrafe di Sant’ Elpidio (giusta certificato allegato); nella
relazione di notificazione il messo ha fatto riferimento, anziché
all’atto giudiziario, alla «presente lettera» e ha omesso di indicare il
luogo della consegna (alla Kosvakova).
2.2 – Col secondo motivo il difensore dichiara promiscuamente di
denunziare, ai sensi dell’articolo 6o6, comma i, lettere b) ed e), cod.
proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale o
di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 62-bis, 133 e 133-bis
cod. pen., nonché mancanza della motivazione censurando la omessa
pronuncia sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena; e, in proposito, deducen-

2

Rileva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 26.053/2014

R.G.

*

Udienza del 21 maggio 2015

do le precarie condizioni economiche della ricorrente e la fattiva condotta di collaborazione da costei tenuta nel corso delle indagini e il
consenso prestato dalla difesa alla acquisizione dibattimentale degli
atti di indagine.
3. — Il ricorso è infondato.

La mancata menzione dei comuni di nascita e di residenza dell’ imputata (indicata col prenome, col cognome, colla data di nascita e con la
nazione di nascita) non è causa di nullità della autorizzazione alla
presentazione immediata, laddove è fuori discussione la identità della
persona fisica contro la quale è stata promossa l’azione penale (cfr.
articolo 20 decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).
3.2 — L’eccezione di nullità della notificazione dell’atto introduttivo è
infondata sotto il dedotto profilo della carenza di abilitazione del
pubblico ufficiale notificante.
Le disposizioni in ordine alla individuazione dell’organo cui spetta
eseguire le notificazioni hanno «uno scopo meramente organizzativo
dell’ufficio ed un’efficacia di carattere interno»; sicché la relativa
inosservanza comporta mera irregolarità e non dà luogo a nullità, in
quanto non integra veruno dai casi, tassativamente previsti dall’ articolo 171 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 10495 del 09/10/1996, Nastasi,
Rv. 206171).
3.3 — Fondata è, invece, la ulteriore censura di nullità della notificazione, sotto il profilo della violazione delle disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia dell’atto da notificare.
A prescindere dalla questione della effettiva residenza della conse-

gnataria, le indicate qualità di costei di «amica» della imputata (destinataria dell’atto di presentazione immediata al giudice di pace) e di
supposta residente nel comune ove la ricorrente ha eletto domicilio
non sono riconducibili ad alcuna delle previsioni, contenute
nell’articolo 157 cod. proc. pen., in ordine alle persone cui l’atto deve
essere consegnato in assenza dell’imputato.
3.4 — Tuttavia la deduzione della nullità in parola è intempestiva.
La parte è decaduta, a’ termini dell’articolo 182, comma 3, cod. proc.
pen., dal diritto di far valere la invalidità in quanto il difensore ha
omesso di eccepirla nel termine prescritto dall’articolo 182, comma 2,
cod. proc. pen.
Al riguardo giova considerare che la nullità in parola non rientra nel
novero delle nullità assolute rilevabili in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell’articolo 179 cod. proc. pen.

3

3.1 — Le censure di nullità in ordine all’atto della vocatio in ius
sono infondate.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 26.053/2014

R.G. *

Udienza del 21 maggio 2015

Questa Corte suprema di cassazione ha, in proposito, fissato il principio di diritto secondo il quale il vizio della notificazione della vocatio
in ius non integra di per sé la radicale previsione della o messa citazione dell’imputato, di cui all’articolo 179, comma 1, cod.
proc. pen., salvo il caso che la invalidità renda la notificazione «ini-

donea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del
destinatario» (Sez. U., n. 19602 del 27/03/2008 – dep. 15/05/2008,

Ma tale evenienza deve certamente essere esclusa nella specie.
Per vero, nel secondo motivo del ricorso, concernente le circostanze
attenuanti generiche, il difensore di fiducia ha argomentato che la
Bodnar sarebbe stata meritevole delle attenuanti in parola (non solo
per la collaborazione offerta dalla imputata nella fase delle indagini
agli « accertatori », ma pure) perché la difesa della «prevenuta»
aveva manifestato «anche» nella sede dibattimentale «atteggiamento di collaborazione», in quanto aveva prestato il consenso alla ammissione degli atti di indagine.
Orbene, l’implicita attribuzione alla giudicabile della ispirazione — o,
quanto meno, della condivisione — della opzione difensiva dibattimentale contraddice l’assunto che il vizio della notificazione avrebbe
impedito alla imputata di conoscere la vocatio in ius e di esercitare il
diritto di difesa ed esclude, pertanto, la equiparazione del vizio della
notificazione alla «omessa citazione» e, quindi, il carattere assoluto
della nullità.
3.5 Priva di giuridico pregio è la censura per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, laddove il difensore, nel
rassegnare le proprie conclusioni, neppure ebbe a richiedere il riconoscimento delle attenuanti in parola (v. il processo verbale del dibattimento).

Epperò infondatamente la ricorrente si duole della omessa motivazione in ordine al rigetto della richiesta mai proposta.
Né — e neppure — nel mancato esercizio da parte del giudice a quo
della potestà di riconoscere ex officio il concorso delle circostanze attenuanti generiche (alla evidenza non apprezzandone la ricorrenza
nella specie) è ravvisabile alcuna inosservanza o erronea applicazione delle legge penale.
3.6 — Del pari destituita di fondamento alcuno è la ulteriore doglianza circa la dosimetria della pena che il Giudice di pace ha contenuto
nel minimo edittale.
3.7 Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali.

4

Micciullo, Rv. 239396, e Sez. U., n. 119 del 27/10/2004 – dep.
07/01/2005, Palumbo, Rv. 229540).

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 26.053/2014

R.G. *

Udienza del 21 maggio 2015

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
21

maggio 2015.

Così deciso, addì

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA