Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27244 del 21/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27244 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BALDI PAOLO N. IL 18/08/1952
RICHELDI CLAUDIO N. IL 17/04/1956
avverso la sentenza n. 1289/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
21/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oc
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Data Udienza: 21/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata il 21.11.2013 la Corte d’Appello di Firenze, in
parziale riforma della sentenza in data 10.06.2011 del Tribunale di Arezzo,
sezione di Montevarchi, appellata dagli imputati, ha dichiarato estinti per
prescrizione i reati ascritti a Baldi Paolo ai capi A e B della rubrica, confermando
la condanna del Baldi e di Richeldi Claudio per la detenzione in concorso tra loro
del fucile da caccia sovrapposto cal. 12, costituente arma clandestina perché
avente matricola abrasa, in violazione dell’art. 23 legge n. 110 del 1975, ascritto
al capo C, e rideterminando di conseguenze la pena inflitta al Baldi in mesi 8 di

reclusione e € 300 di multa, in conformità a quella (contestualmente confermata)
irrogata al Richeldì dal giudice di primo grado.
Il fucile era stato rinvenuto, il 20.11.2006, a seguito di perquisizione disposta nei
confronti del Richeldi, all’interno di un casottino utilizzato per l’esercizio della
caccia annesso al casolare sito in Pergine Valdarno, di cui il Richeldi era
proprietario e frequentatore insieme al Baldi.
2. Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione entrambi
gli imputati Richeldi e Baldi, a mezzo dei rispettivi difensori.
Il ricorso del Richeldi deduce carenza e manifesta contraddittorietà della
motivazione della sentenza impugnata, per non aver valutato che il fucile si
trovava all’interno di un piccolo casotto, aperto e accessibile da chiunque, situato
in fregio al fondo di proprietà, in una zona venatoria frequentata da molti
cacciatori; lamenta la contraddizione della motivazione in ordine alla ritenuta
responsabilità concorsuale nella detenzione dell’arma.
Il ricorso del Baldi deduce violazione di legge e vizio della motivazione, in
relazione all’art. 192 del codice di rito, lamentando l’omessa valorizzazione degli
esami del teste dì p.g. Cannoletta, che aveva svolto le indagini, e del teste della
difesa Guerrini, dai quali era emersa l’obiettiva accessibilità da parte di chiunque
al fondo di proprietà del ricorrente, in uso al Richeldi, privo di recinzioni o
barriere, percorso da numerosi cacciatori che vi avevano legittimo accesso
venatorio, nonché l’insistenza del casottino, privo di serrature e versante in stato
di abbandono, nel quale era stato rinvenuto il fucile, in posizione contigua ma
esterna al terreno di proprietà; lamenta la confusione nella quale era incorsa la
sentenza impugnata nell’individuazione del fabbricato in cui si trovava il fucile e
la natura oggettiva della responsabilità attribuita al Baldi sulla base della mera
qualità di proprietario del fondo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve essere immediatamente rilevata e dichiarata la causa di estinzione del
reato costituita dalla maturazione, dopo la pronuncia della sentenza impugnata,
del tempo massimo di prescrizione del reato sub C, che è di sette anni e sei mesi r

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decorrenti dalla data di commissione del fatto, risalente al 20.11.2006: anche
tenendo conto dei periodi di sospensione del corso della prescrizione, della
durata di 60 giorni ciascuno, conseguenti ex art. 159 comma primo n. 3 cod.
pen. ai rinvii delle udienze del 3.07.2009 e del 19.02.2010 per legittimo
impedimento a comparire – rispettivamente – del difensore e dell’imputato, la
prescrizione del reato di cui all’art. 23 (comma 3) legge n. 110 del 1975 è
maturata il 19 luglio 2014.
2. La causa estintiva del reato preclude l’esame dei motivi di ricorso, alla stregua

fattispecie la prova evidente dell’estraneità degli imputati alla detenzione
clandestina del fucile, rinvenuto in luogo rientrante nella loro disponibilità
quantomeno materiale, anche se potenzialmente frequentato da altri cacciatori
durante l’esercizio dell’attività venatoria.
E’ stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 35490 del
28/05/2009, Rv. 244274, Tettamanti) che, per poter precludere l’operatività
della prescrizione, la prova dell’innocenza dell’imputato deve emergere dagli atti
in modo talmente chiaro, manifesto e incontestabile, che la valutazione che il
giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione,
ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di apprezzamento, e sia quindi
incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento,
mentre nel caso in esame la sentenza impugnata ha argomentato in modo logico
sull’implausibilità che soggetti diversi dai proprietari e abituali utilizzatori del
fondo – e dei fabbricati rurali ad esso annessi – vi avessero occultato, a insaputa
di questi ultimi, un’arma da sparo sulla cui disponibilità intendevano contare.
3. Non sussistendo cause d’inammissibilità del gravame, va dunque pronunciato
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata alla stregua del disposto
dell’art. 620 comma 1 lett. a) del codice di rito.
Alla prescrizione del reato non consegue la revoca del provvedimento di confisca
del fucile, comunque obbligatoria ai sensi dell’art. 6 legge n. 152 del 1975, che
deve trovare applicazione a tutti i reati concernenti le armi anche in caso di
declaratoria di estinzione dei reati stessi, restando la confisca esclusa solo nel
caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell’arma a persona
estranea al reato (Sez. 1 n. 1806 del 4/12/2012, Rv. 254213).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in riferimento al reato di cui al capo
C perché estinto per prescrizione.
Così deciso il 21 maggio 2015
Il Consigliere estensore

DEPOSITATA

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della regola stabilita nell’art. 129 del codice di rito, non ricorrendo nella

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