Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 27243 del 23/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 27243 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NICOSIA FILIPPO MAURIZIO N. IL 09/01/1974
avverso la sentenza n. 14940/2008 CORTE APPELLO di CATANIA,
del 10/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V . – 6 ‘A Lusioz.0-2.,.;.
che ha concluso per ,sQ
j3t–4, 0U4S2_

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 23/04/2015

Ritenuto in fatto.

1.11 30 settembre 2011 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di

Catania, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava Filippo Maurizio Nicosia
colpevole del reato di illegale detenzione di una pistola e di detenzione di un’arma
clandestina, priva del numero di matricola e, ritenuta la continuazione fra i reati, lo
condannava alla pena di un anno di reclusione e centoventi euro di multa.

2.11 10 marzo 2014 la Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza di

primo grado, impugnata dall’imputato e dal Procuratore generale, determinava la
pena due anni di reclusione e centosessanta euro di multa. Confermava nel resto la
sentenza di primo grado.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il

difensore di fiducia, l’imputato, il quale formula le seguenti doglianze.
Lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla
ritenuta sussistenza della recidiva.
Eccepisce violazione del divieto di reformatio in peius con riguardo alla pena
base per il delitto ex art. 23 1. n. 110 del 1975, fissata in un anno e sei mesi di
reclusione a fronte della pena base stabilita dal primo giudice in un anno e due mesi
di reclusione, pena non interessata dall’impugnazione del Procuratore generale
limitata all’aumento apportato per la ritenuta recidiva reiterata e per la
continuazione.

Osserva in diritto.
1.11primo motivo di ricorso non è fondato.

La sentenza d’appello, a fronte della specificità dei motivi d’impugnazione sul
punto, ha confermato le corrette statuizioni del giudice di prime cure circa la
sussistenza della contestata recidiva reiterata specifica per la quale, come
ritualmente prospettato dal Procuratore generale ricorrente, era stato disposto un
erroneo aumento di pena, non rispettoso del disposto di cui all’art. 99, comma 4,
c.p.p.
S’impone, pertanto, sul punto il rigetto del ricorso.
2.Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso.

1

Assolveva l’imputato dal delitto di ricettazione, perché il fatto non sussiste.

La sentenza di primo grado ha individuato la pena base di un anno, due mesi di
reclusione ed euro centotrenta di multa.
La sentenza di secondo grado ha rideterminato la pena base di un anno, sei mesi
di reclusione ed euro centosessanta di multa, pur in assenza di impugnazione del
Procuratore generale sul punto.
Ciò integra la violazione dell’art. 597 c.p.p., atteso che, nel giudizio di appello,
il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall’imputato non

concorrono alla sua determinazione, compresa la individuazione della pena base
(Sez. U. n. 40910 del 27 settembre 2005).
S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
limitatamente alla pena che, ai sensi dell’art. 620, lett. 1), c.p.p., il Collegio
ridetermina in un anno e otto mesi di reclusione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva
cheOridetermina in un anno e otto mesi di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, in Roma, il 23 aprile 2015.

riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che

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